il Ministero del lavoro ha ritenuto opportuno integrare le precedenti indicazioni al fine di rendere più semplici le operazioni di tenuta e registrazione del medesimo da parte dei datori di lavoro e dei consulenti abilitati.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 102/09, ha ritenuto opportuno integrare le precedenti indicazioni contenute nella circolare n. 20/08 e nel vademecum del 5 dicembre scorso in materia di libro unico del lavoro, al fine di rendere più semplici le operazioni di tenuta e registrazione del medesimo da parte dei datori di lavoro e dei consulenti abilitati.
Tra le indicazioni contenute nella nota in oggetto, il ministero suggerisce che, trattandosi di un nuovo sistema, la numerazione del libro unico nella sezione paga e presenze debba ripartire dal numero 1, fermo restando l’obbligo della numerazione sequenziale.
Con riferimento ai layout da sottoporre ad autorizzazione dell’Inail, le società di software avranno tempo sino al 16 gennaio prossimo, mentre per le singole aziende o professionisti che non utilizzano specifici software la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata fino al 30 gennaio 2009.
Ad ogni modo, le autorizzazioni rilasciate in un periodo successivo, ma entro il 16 febbraio 2009, non potranno essere sanzionate in quanto solo a decorrere da tale ultima data si potrà configurare l’irregolare tenuta del libro unico per mancata autorizzazione preventiva.
Per quel che concerne la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro e all’Inail, relativa alla tenuta del libro unico da parte del professionista abilitato o dall’associazione di categoria, questa dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2009, utilizzando la procedura telematica unificata che sarà disponibile dal 16 gennaio prossimo e attivata sul portale dell’Istituto assistenziale.
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