Il Ministero del lavoro ha risposto una istanza della "Confartigianato imprese" relativa al Durc e, in particolare, al diniego espresso da una Cassa Edile industriale, appartenente al circuito Ance, di rilasciare il durc ad una impresa artigiana che applica ai propri dipendenti il solo ccnl edilizia artigiana
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha risposto con l’allegato interpello n. 54 ad una istanza della “Confartigianato imprese” relativa al Durc e, in particolare, al diniego espresso da una Cassa Edile industriale, appartenente al circuito Ance, di rilasciare il durc ad una impresa artigiana che applica ai propri dipendenti il solo ccnl edilizia artigiana, non essendo vigente sul territorio di competenza un contratto integrativo territoriale artigiano.
Il Ministero ritiene che, in questa ipotesi, non sembra evincersi alcun obbligo all’applicazione delle disposizioni integrative di secondo livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione.
Il Ministero, peraltro, non nega la possibilità da parte della contrattazione collettiva di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili.
La risposta all’interpello non appare condivisibile nella parte in cui omette di fare espresso riferimento agli accordi in essere nel settore, come del resto non si comprende la ragione del quesito sottoposto dalla Confartigianato Imprese all’attenzione ministeriale.
Infatti, la materia è analiticamente regolamentata dall’accordo nazionale 14 dicembre 2000, sottoscritto da tutte le parti sociali dell’edilizia, ivi compresa l’Organizzazione appena citata. In esso le parti, avendo ben presente la particolarità di alcuni territori, hanno stabilito che nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del ccnl sottoscritto dall’Ance e dai Sindacati nazionali, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del ccnl stipulato dall’Ance e dai Sindacati nazionali.
Tale accordo, tra l’altro, è stato anche recentemente confermato con la sottoscrizione dell’accordo 23 dicembre 2008 relativo alle nuove retribuzioni convenzionali nazionali (cfr. comunicazione del 23.12.2008).
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