Il Ministero del lavoro ha risposto ad un quesito posto dalla Cna in merito alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione alle Casse Edili da parte delle imprese di installazione di impianti che applicano il ccnl del settore metalmeccanico e partecipano a gare per l'affidamento di lavori pubblici.
La Direzione Generale per le Attività ispettive del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con l’allegato interpello n. 56 dello scorso 23 dicembre, ha risposto ad un quesito posto dalla Cna in merito alla sussistenza dell’obbligo di iscrizione alle Casse Edili da parte delle imprese di installazione di impianti che applicano il ccnl del settore metalmeccanico e partecipano a gare per l’affidamento di lavori pubblici.
In sostanza il Ministero ha ribadito che le Casse Edili sono abilitate al rilascio del durc alle imprese inquadrate nel settore edile, mentre sono gli Istituti Inps ed Inail abilitati al rilascio del documento per gli altri settori.
Pertanto, per le imprese di installazione di impianti che applicano il contratto collettivo di lavoro del settore metalmeccanico, non ricorre l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili.
Il Ministero esplicita quindi che, “nell’ambito delle procedure di appalto, non costituisce elemento di irregolarità l’assenza dei versamenti alle Casse Edili per le aziende non rientranti nello specifico settore e applicano pertanto un contratto collettivo diverso da quello dell’edilizia”.
Oltre a quanto sopra, la risposta all’interpello contiene, peraltro, una affermazione su cui la scrivente nutre perplessità. Il Ministero infatti ritiene parimenti da escludere dall’obbligo di iscrizione in Cassa Edile anche le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alle Casse Edili, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico.
Queste indicazioni contrastano con quelle fino ad ora fornite dalle parti sociali, anche tramite la Cnce, le quali, al fine di porre in essere tutte le azioni utili a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore, hanno comunemente ritenuto utile e necessario che le imprese senza dipendenti o con soli impiegati si iscrivano in Cassa Edile, sebbene in posizione inattiva.
In questi casi con la menzione, da parte dell’azienda, della causa della mancata effettuazione della denuncia dei lavoratori e l’impegno a provvedervi non appena iniziata l’attività degli operai.
Lo stesso per i consorzi, con personalità giuridica e senza dipendenti operai, per i quali il durc viene rilasciato dalla Cassa Edile previa iscrizione del consorzio stesso sempre in posizione inattiva.
Tali indicazioni si sono rese necessarie al fine di contrastare i fenomeni di violazione della normativa in materia, quali ad esempio la richiesta di durc agli Istituti da parte di imprese che elusivamente dichiaravano di non avere maestranze.
La questione quindi, che riveste profili di delicatezza, sarà portata dalla scrivente all’attenzione del Ministero.
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