La Cassazione ha affermato che la normativa sui contratti a termine trova piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori stranieri e il requisito della fissazione del termine con atto scritto non può essere surrogato dagli atti dell'autorità amministrativa relativi al rilascio dei permessi di soggiorno
La normativa relativa all’impiego dei lavoratori extracomunitari contemplata dal testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286/98) non prevede deroghe alla disciplina stabilita dalla legge n. 230/62 per il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Le disposizioni attinenti i contratti a termine sono pienamente applicabili anche nei confronti dei lavoratori stranieri e il requisito della fissazione del termine con atto scritto non può essere surrogato dagli atti dell’autorità amministrativa relativi al rilascio dei permessi di soggiorno, anche in caso di lavoro stagionale.
E’ quanto statuito dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29920 del 22 dicembre 2008.
La durata del rapporto di lavoro con il lavoratore straniero, pertanto, non può dipendere dalla validità del permesso di soggiorno; l’eventualità del mancato rinnovo del permesso di soggiorno non deve in alcun modo essere correlata con l’interruzione della prestazione lavorativa.
A tal proposito, il collegio precisa che affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto alla scadenza del titolo di soggiorno, è necessario che sia accertata in modo inconfutabile una comune volontà delle parti in tal senso.
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