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Dichiarare che l`attestazione SOA non ha subito alcuna variazione non è sufficiente all`impresa per dimostrare che la propria attestazione non sia mai stata sospesa o revocata dall`Autorità per la vigilanza contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Archivio, Opere pubbliche

Necessaria completezza della dichiarazione dell’impresa sull’inesistenza delle cause di esclusione

19 Gennaio 2009
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L`Autorità, nell`allegato parere n. 244/2008, ha ritenuto legittimo il comportamento di una Stazione appaltante che ha escluso un`impresa dalla prima seduta di gara poichè il suo legale rappresentante aveva omesso di dichiarare che «nei confronti dell`impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell`attestazione Soa da parte dell`Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico», come espressamente previsto, a pena di esclusione, dal bando di gara e dal disciplinare di gara riguardo all`inesistenza della causa d`esclusione di cui all`art. 38, co. 1, lett. m-bis), del d. lgs. n. 163/2006 e s. m.
In sede di contraddittorio documentale, l`impresa ha sostenuto:
* di aver allegato alla propria offerta la dichiarazione relativa al possesso dell`attestazione SOA e alla sua piena e perdurante efficacia e validità, non essendovi «intervenuta alcuna variazione»;
* che tale dichiarazione equivale alla omessa dichiarazione riguardante la mancata applicazione della sospensione o della revoca dell`attestazione SOA da parte dell`Autorità;
* che la Stazione appaltante avrebbe potuto accertare agevolmente la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva e, per il principio del favor per la massima partecipazione dei concorrenti, avrebbe dovuto evitare un eccessivo formalismo nell`interpretazione degli atti di gara.
* * * * * * *
L`Autorità, nel parere in questione, precisa che la dichiarazione sostitutiva presentata dall`impresa relativamente ai requisiti di cui all`art. 38, co. 1, del d. lgs. n. 163/2006 e s. m., indica l`assenza di tutte le cause di esclusione previste dall`articolo stesso ma omette la dichiarazione relativa al requisito di detta lettera m-bis): Sono esclusi ………i soggetti……… nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell`attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Pertanto la dichiarazione resa dall`impresa circa l`assenza di variazioni nell`attestazione Soa non può sostituire la omessa dichiarazione relativa al requisito di cui alla citata lettera m-bis).
L`Autorità conclude il suo parere affermando nuovamente il principio generale secondo cui – qualora la normativa di gara imponga a carico dei concorrenti adempimenti formali previsti a pena d`esclusione – la lex specialis deve essere applicata dalla Stazione appaltante in modo pedissequo ed uniforme, essendole inibito di valutare, dal punto di vista sostanziale, la necessità di altri adempimenti. Infatti, sostiene l`Autorità, il formalismo della disciplina delle procedure di gara – lamentato dalla impresa esclusa – non solo risponde ad esigenze pratiche di certezza e celerità ma garantisce anche l`imparzialità dell`azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti.

2395-PARERE 244 2008.pdfApri
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