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Fornite dall'Inps le istruzioni alle imprese per le operazioni di conguaglio

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Rivalutazione TFR al Fondo di Tesoreria – Aliquote contributive anno 2008

15 Gennaio 2009
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Le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all’anno 2008 potranno essere effettuate oltre che con le consuete denuncie del mese di dicembre 2008 e gennaio 2009, con scadenza rispettivamente 16 gennaio e 18 febbraio p.v., anche con la denuncia di febbraio 2009, da presentare entro il 16 marzo 2009, senza ulteriori aggravi di oneri accessori. L’ulteriore proroga è collegata alle operazioni di fine anno che riguardano anche il Tfr destinato al fondo di Tesoreria e le misure compensative.

Le modalità operative e le istruzioni emanate dall’Inps sono racchiuse nell’allegata circolare n. 4 del 14 gennaio 2008; ciò premesso, qui di seguito vengono trattati i principali elementi che possono formare oggetto di conguaglio.

Elementi variabili della retribuzione
L’elenco degli eventi o degli elementi riportati nella nota in oggetto, che nel corso del mese comportano variazioni nella retribuzione imponibile, comprende anche i ratei di retribuzione del mese precedente, (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese precedente) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta la medesima assunzione.

Al riguardo, si evidenzia che per i mesi da gennaio a novembre non è necessario operare alcuna variazione, mentre per i ratei riferiti al mese di dicembre 2008 e corrisposti a gennaio 2009 occorre ricomprendere tale importo tra le variabili in aumento della denuncia DM10 (cod. 1000). Per le imprese che adoperano il flusso Emens, tale importo deve essere indicato nel campo VarRetributive, attributo Anno Precedente.

Massimale art. 2, co. 18 della L. n. 335/95
Il massimale annuo ai fini pensionistici e contributivi, ex art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva e a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Il massimale riferito all’anno 2008 è pari ad € 88.669,00 e trova applicazione per l’aliquota di contribuzione IVS, comprensiva dell’ulteriore aliquota dell’1% dovuta sulle retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, fosse stato versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale, si potrà procedere al recupero del contributo versato, utilizzando il codice D “L 952”.

Ove gli adempimenti contributivi riguardanti le componenti variabili dalla retribuzione fossero assolti con la denuncia relativa al mese di gennaio 2009, precisa l’Istituto, tali componenti non hanno incidenza sul massimale dell’anno 2008, in quanto, ai fini contributivi, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di erogazione e pertanto avranno incidenza sul massimale dell’anno di erogazione.

Contributo aggiuntivo IVS 1%
Anche le operazioni di conguaglio relative al contributo aggiuntivo IVS dell’1%, a carico del lavoratore, eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l’anno 2008 corrisponde ad € 40.765,00 e ad € 3.397,00 mensili, possono essere effettuate con la denuncia relativa al mese di gennaio 2009, da presentare entro il 16 febbraio p.v , ovvero con la denuncia relativa al mese di febbraio, con scadenza 16 marzo 2009.

Se durante l’anno si verifichino degli eventi modificativi del regime pensionistico del lavoratore interessato, come nel caso del succedersi, nel corso dell’anno, di diversi rapporti di lavoro, il datore di lavoro provvederà al conguaglio relativamente al regime pensionistico cessato, cumulando, inoltre, le retribuzioni relative al precedente rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Erogazioni liberali. Abrogazione della lettera b) dell’art. 51, co. 2 del TUIR
Con riferimento alle erogazioni liberali, si ricorda che l’art. 2, co. 6 del D.L. 93/08, convertito nella L. n. 126/08 ha soppresso la lett. b) dell’art. 51, co. 2, del TUIR. Per effetto di tale soppressione le erogazioni liberali, corrisposte dal 29 maggio 2008, concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente e pertanto devono essere assoggettate a contribuzione nel mese di effettiva corresponsione.

Per le eventuali operazioni di conguaglio, i datori di lavoro porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia la parte di erogazione non assoggettata a contribuzione e conseguentemente provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura inferiore.

Sempre in riferimento alle erogazioni liberali, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se erogate in natura, queste possono essere escluse dal reddito solo se l’importo non superi, nel periodo d’imposta, € 258,23.

Fringe Benefit
Il limite di € 258,23 non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 314/97, nel caso dei fringe benefit, ossia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti. Diversamente, se il valore superasse il suddetto limite, il datore di lavoro dovrà provvedere, in sede di conguaglio, ad assoggettare a contribuzione l’intero valore e non solo la quota eccedente.

Prestiti ai dipendenti
Quanto ai prestiti in favore dei dipendenti, il parametro da considerare, ai fini della determinazione della quota imponibile, è il tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno; attualmente tale misura è pari al 2,5% (provvedimento della BCE del 4 dicembre 2008).

Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Dopo aver fatto un esplicito rinvio ad un’apposita circolare di prossima emanazione in materia di piani di stock option, l’Istituto previdenziale, richiamando la precedente nota Inps n. 70/07, relativa alla funzionalità e alle istruzioni operative per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, ha ricordato che il versamento delle quote di TFR deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.

In merito vengono fornite alle imprese alcune indicazione a cui si fa esplicito rimando per una maggiore conoscenza, relativamente alla sistemazione delle eventuali differenze a debito o a credito venutesi a formare con i versamenti mensili al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
Si rileva, infine, che le quote annuali di TFR, ad eccezione di quelle maturate nel corso dell’anno, devono essere maggiorate, al 31 dicembre di ciascun anno, della misura fissa pari all’1,5% e di quella variabile pari al 75% di quella riferita all’indice Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Analogamente, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutata alla fine di ciascun anno, fermo restando che detta rivalutazione resta a carico del Fondo medesimo.

Aliquote contributive in vigore per l’anno 2008
Si segnala infine, che unitamente alla nota in parola, l’Istituto previdenziale, in considerazione delle variazioni intervenute nell’anno 2008 in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in favore del personale dipendente, fornisce le tabelle aggiornate relative alle aliquote contributive riferite alle diverse tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti, a cui si rimanda per opportuna conoscenza.

3031-aliquote.pdfApri

3031-Circolare Inps n. 4-09.pdfApri
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