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DL 185/2008 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (DDL 1972/C).

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Sintesi parlamentare n. 3/2009 della settimana dal 12 gennaio al 16 gennaio 2009

12 Gennaio 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI

________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”” (DDL 1972/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 2/2009.
Il provvedimento, tra l`altro, prevede:
INFRASTRUTTURE, INVESTIMENTI E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO
  • Assegnazione risorse FAS: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il CIPE, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e delle finanze, nonchè del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti assegna una quota delle risorse disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al:
– Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l`occupazione, nonchè le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Le risorse sono utilizzata per attività di apprendistato svolte prioritariamente in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonchè di sostegno al reddito. Al riguardo, viene stabilito che fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l`occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonchè di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle predette per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l`occupazione.
– Fondo infrastrutture di cui all`art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l`edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità.
Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l`85% delle risorse ed il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.
Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le norme per la velocizzazione delle procedure esecutive;
– Fondo competitività di cui all`art. 1, comma 841, della L 296/06, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca.
– Viene introdotta una norma con la quale si prevede che al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell`art.11, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, relativo al Fondo infrastrutture, nonchè quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione.
Inoltre, il DPCM sul Piano nazionale di edilizia abitativa, è approvato “sentita” la Conferenza Unificata e non con una Intesa, come in origine previsto dal suddetto art.11.
Viene, altresì, previsto che per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l`importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all`art. 21 del DL 159/07, convertito dalla L.222/07.
Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
– Per il finanziamento degli interventi di cui all`art. l, comma 92, della L. 266/05, relativi alla Fiera del Levante di Bari, Fiera di Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
– Viene inserita una norma con la quale vengono apportate modifiche all`art. 78, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, su Roma capitale.
In particolare, viene previsto che alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall`art. 77-bis, comma 17 del decreto, il quale prevede che gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente degli esercizi 2008 e 2009. Il concorso agli obiettivi degli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del suddetto art. 77-bis è a carico del piano di rientro.
Viene, altresì, stabilito chela tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all`art. 78, comma 4, del citato DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell`economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria di quanto disposto dall`ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78 in termini di saldi di finanza pubblica.
– Viene introdotta una disposizione con la quale si apportano modifiche all`art. 61, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08. In particolare, viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista, pari al 2%, dall`art. 92, comma 5 , del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), relativa all`importo posto a base di gara di un`opera o di un lavoro, è destinata nella misura dello 0,5 %, quale corrispettivo dell`incentivo alla progettazione e nella misura dell`1,5%, è versata ad un apposito fondo di parte corrente, di cui al comma 17 del suddetto art. 61, del DL 112/08.
– Viene inserita una norma che apporta modifiche all`art. 13, comma 1, del DL 223/06, convertito dalla L. 248/06, il quale prevede che le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all`attività di tali enti, con esclusione dei servizi pubblici locali, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara e non possono partecipare ad altre società o enti.
Al riguardo, in particolare, viene specificato che oltre ai servizi pubblici locali vengono esclusi anche i servizi di committenza o le centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all`art. 3, comma 25, del D.Lgs. 163/06.
Viene, inoltre, modificato l`art.3, comma 27, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) relativo ai limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche. Viene previsto, in particolare, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all`art. 3, comma 25, del D.Lgs. 163/06.
  • Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: viene prevista la possibilità di assoggettare opere strategiche di competenza statale, in particolare opere previste nel Quadro strategico Nazionale (Qsn), a procedure derogatorie che permettano di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell`ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonchè per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro dello lo Sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei settori dell`energia e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Con lo stesso provvedimento, verranno specificati i tempi di realizzazione ed il quadro finanziario degli interventi e sul rispetto dei tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con il provvedimento medesimo.
Viene, altresì, previsto che il suddetto commissario monitora l`adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l`esecuzione dell`investimento; vigila sull`espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l`esercizio dei p ropri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell`investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano la revoca dell`assegnazione delle risorse.
Viene poi previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture individuate segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell`investimento, ai fini dell`eventuale esercizio dell`azione di responsabilità di cui all`art. 1, della L. 20/94.
Si tratta, in particolare, di poteri sostitutivi che permetteranno al commissario straordinario di adottare gli atti di competenza delle Amministrazioni interessate qualora queste non lo faranno nei tempi previsti.
Per le opere individuate saranno ridotti i tempi per presentare ricorso contro i provvedimenti adottati dal commissario straordinario e sarà semplificata la redazione delle sentenze.
Infine, le misure cautelari e l`annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato e in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Riguardo al risarcimento del danno, in luogo della originaria previsione in base alla quale il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall`offerta economica presentata in gara, viene previsto che le misure cautelari e l`annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato e in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Al riguardo, il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura del decimo dell`importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all`offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, si applicano le disposizioni di cui all`art. 96 del codice di procedura civile.
Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) sui lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi. Al riguardo, viene previsto che nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture, e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), approvati precedentemente alla data di entrata in vigore del DPR 142/04, si applicano i limiti acustici previsti nell`allegato 1 al medesimo DPR142/04. viene, altresì, specificato che non si applica l`articolo 11, comma 2, del citato DPR142/04.
– Viene inserita una norma che apporta modifiche al comma 4, dell`art. 3 del regolamento di cui al DPR 383/94. In particolare, viene previsto che l`approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell`ambito della conferenza di servizi, l`amministrazione statale procedente, d`intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione diconclusione del procedimento di localizzazione dell`opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell`opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un`amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all`articolo 81, comma 4, del DPR 616/77.
– Viene inserita una disposizione con la quale si prevede che al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma, da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L`area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), sui lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l`ammissibilità al finanziamento da parte della BEI stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.
– Viene previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal DPEF suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI.
– Viene inserita una norma con la quale vengono apportate modifiche al D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente). Viene previsto, in particolare, che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del suddetto D.Lgs. 152/06, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, oltre alle fattispecie già individuate, anche il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell`attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.
  • Finanziamento Legge Obiettivo: per la prosecuzione delle opere strategiche della Legge Obiettivo la norma autorizza due contributi quindicennali, di 60 milioni di euro a decorrere dal 2009 e di 150 milioni di euro dal 2010, in grado di generare un volume complessivo di investimenti pari a circa 2.300 milioni di euro.
Il resto, quantificato dalla relazione tecnica al Decreto Legge in 60 milioni per il 2009, 400 milioni nel 2010 e 500 milioni nel 2011, sarà coperto dalle maggiori entrate generate dal decreto stesso.
  • Detassazione dei microprogetti di arredo urbano e di interesse locale: la disposizione prevede che per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possano proporre all`ente locale territoriale competente proposte operative realizzabili in tempi brevi, con l`indicazione dei costi e dei mezzi di finanziamento, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati.
In luogo della originaria previsione in base alla quale decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, senza che l`ente locale avesse provveduto, la stessa era ad ogni effetto approvata e autorizzata, viene stabilito che decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la stessa si intende respinta. Viene, altresì, previsto che entro lo stesso termine, l`ente locale può, con motivata delibera, disporre l`approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione . La realizzazione degli interventi che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell`autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al D.Lgs. 42/04 (in origine si prevedeva l`applicazione del D.Lgs. 490/99).La realizzazione delle opere non può dar luogo a oneri fiscali ed amministrativi per i soggetti attuatori, ad eccezione dell`IVA.
Viene disposto, inoltre, che le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall`imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36%, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all`art.1 della L. 449/97 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo art. 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell`ente competente.
Le suddette disposizioni si applicano nelle Regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto sopra previsto.
Al riguardo, viene precisato che resta fermo che le Regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l`ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente, fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  • Ferrovie e trasporto pubblico: viene istituito un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, dotato di 960 milioni di euro per l`anno 2009. Con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze saranno ripartite le risorse e saranno definiti i tempi e le modalità di erogazione del fondo.
è, inoltre, prevista un`autorizzazione di spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia. La destinazione delle risorse sarà definita entro il 29 dicembre 2008 con decreto del Ministro dell`Economia. Al riguardo, è stato precisato, in corso d`esame che quota parte delle risorse deve essere finalizzata all`incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario.
Alla copertura della misura si provvede mediante corrispondente riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`art. 61, comma 1, della L. 289/02, (Legge finanziaria 2003), relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
Viene, altresì, disposto che Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell`Economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione delle suddette disposizioni, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente all`15% e al 85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.
MISURE FISCALI
  • Procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici: vengono apportate modifiche alla norma sui meccanismi di controllo dei crediti d`imposta, relativi alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica negli edifici esistenti e alle spese per attività di ricerca di cui all`articolo 1 della L. 296/06 (legge finanziaria 2007).
In particolare, relativamente alla riqualificazione energetica negli edifici, viene soppressa la limitazione all`utilizzo del credito di imposta nel 2008, ripristinando le modalità applicative precedenti. Inoltre, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all`Agenzia delle Entrate un`apposita comunicazione nei modi e nei tempi da determinarsi con provvedimento del direttore dell`Agenzia il quale stabilisce, altresì, i termini e le modalità di comunicazione all`Agenzia dei dati forniti dai contribuenti in possesso dell`ENEA ai sensi del decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 che, a sua volta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere modificato da un decreto di natura non regolamentare al fine di snellire le procedure e ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti.
Inoltre, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d`imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali.
Nell`ambito delle attività di monitoraggio sull`effettivo utilizzo dei crediti di imposta per nuove assunzioni e nuovi investimenti, l`Agenzia delle Entrate realizza nel 2009 una ricognizione delle risorse non utilizzate. Relativamente alle risorse finanziarie destinate ai medesimi crediti di imposta e alle altre risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta di cui alla contabilità speciale 1778 (Fondi di bilancio), viene disposta la riduzione di 1.1556,6 milioni. Nello specifico, le suddette risorse sono versate all`entrata del bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni nel 2009, di 236,1 milioni nel 2010, di 341,8 milioni nel 2010 e di 264,4 milioni nel 2013.
Per quanto riguarda i crediti d`imposta per spese per attività di ricerca, viene previsto che le risorse stanziate per le spese di cui all`articolo 1, commi da 280 a 283, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) sono pari a 375,2 milioni di euro per l’anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l’anno 2009, a 654 milioni di euro per l’anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l’anno 2011 e che la procedura descritta per accedere al beneficio è applicabile a partire dall`anno 2009. In relazione alla procedura per la concessione del credito di imposta per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge in luogo del nulla osta da parte dell`Agenzia delle Entrate viene inserita la procedura del silenzio-assenso decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell`avvenuta prenotazione per l`accesso al credito.
Infine, per quanto riguarda l`approvazione del formulario per la trasmissione dei dati quale modello da utilizzare per la presentazione dell`istanza, viene specificato che lo stesso sia emanato con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione e non del decreto stesso.
  • Deducibilità dall`IRPEF/IRES della quota IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi: viene previsto che a decorrere dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2008 (periodo d`imposta 2008, per i soggetti con periodo d`imposta coincidente con l`anno solare), è riconosciuta la deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) di un ammontare pari al 10% dell`IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e proventi assimilati e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell`art.11, del D.Lgs. 446/97).
Per quanto riguarda i periodi d`imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2008, viene previsto il diritto al rimborso dell`ammontare dell`IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito per i soggetti che, in pendenza del giudizio della Corte Costituzionale in ordine alla deducibilità del costo del personale e degli interessi passivi ai fini IRAP, hanno già presentato istanza di rimborso.
Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto non hanno presentato istanza di rimborso, ma che sono ancora nei termini per la presentazione della stessa (48 mesi dal versamento delle imposte – art.38, D.P.R. 602/1973) viene prevista la possibilità di presentare la stessa esclusivamente in via telematica.
A tal fine, il rimborso sarà eseguito nell`ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti di spesa pari a100 mln di euro per il 2009, 500 mln di euro per il 2010 e 400 mln di euro per il 2011.
Le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione attuativa sono rinviate all`emanazione di un provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate.
Viene inserita una norma con la quale si prevede che le disposizioni recate dall`art. 3, del DL 162/08, convertito dalla L. 201/08, in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Marche ed Umbria nel 1997, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell`economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003.
  • Esigibilità IVA per cassa: viene estesa la disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita (art.6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972) a tutte le operazioni imponibili (cessioni di beni o prestazioni di servizi) rese a favore di soggetti esercenti attività d`impresa, arti o professioni per cui il cedente o prestatore può versare il debito d`imposta al momento del pagamento dei corrispettivi e non già al momento in cui si intendono effettuate le operazioni.
Al riguardo, l`esigibilità differita è stabilita nel termine massimo di un anno dall`effettuazione dell`operazione, salvo l`ipotesi in cui, in tale periodo, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Tale disposizione non si applica, tra l`altro, alle operazioni soggette al meccanismo del “reverse charge”” (es. prestazioni rese in subappalto nel settore edile).
Resta fermo che l`efficacia della misura è subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sarà poi emanato un decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze con cui verrà fissato il volume d`affari dei contribuenti beneficiari della disposizione.
  • Revisione degli Studi di Settore: viene stabilito che, in considerazione degli effetti dell`attuale crisi economica e dei mercati, e con riferimento a determinati settori o aree territoriali, gli Studi di Settore attualmente in vigore possono essere integrati con decreto del Ministro dell`Economia e Finanze, sentito il parere della Commissione degli Esperti.
In particolare, tali modifiche terranno conto, tra l`altro, delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli Studi di Settore.
  • Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace Spa dei pagamenti da parte della PA: viene prevista la modifica dell`art. 15-bis, del DL 81/07, convertito dalla L. 127/07, relativo alle misure in materia di IRAP e di o neri contributi nel lavoro subordinato privato, nonchè in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali. In particolare, viene disposto che relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul Fondo per l`estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali, di cui all`articolo 1, comma 50, della L 266/05 (Legge finanziaria 2006), rispettivamente, per provvedere all`estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonchè per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio”” per i rimborsi richiesti da più di dieci anni. (come modificato dagli emendamenti di cui sopra).
Viene previsto, inoltre, che con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità per favorire l`intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
– Per quanto riguarda la disposizione sui rimborsi fiscali ultradecennali, viene previsto che per l`anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, le Regioni e gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Patto di stabilità interno), certificare entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell`istanza se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione è valida anche se il contratto di fornitura o di servizio con la pubblica amministrazione abbia escluso la cedibilità del credito.
Inoltre, viene eliminato il riferimento al comma 139 dell`articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, che stabilisce la maturazione di interessi giornalieri in relazione a crediti fiscali ultradecennali IRPEF e IRPEG in attesa di essere erogati e vengono altresì abrogati, oltre al comma 140-bis dell`articolo 1 della legge finanziaria 2008, i commi 139 e 140 della medesima disposizione di legge. Questi ultimi attengono, rispettivamente, alla maturazione di interessi giornalieri, decorsi più di dieci anni dalla richiesta del rimborso, e alla decorrenza del periodo sul quale calcolare i suddetti interessi.
  • Riduzione dell`acconto IRES e IRAP: viene stabilita la riduzione del 3% della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d`imposta 2008.
Per quei contribuenti che avessero già provveduto al pagamento dell`acconto, viene riconosciuto un credito d`imposta pari alla riduzione stabilita del 3%, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Al riguardo, viene previsto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le modalità ed i termini per il versamento di quanto non corrisposto in virtù di tale disposizione.
  • Rivalutazione dei beni immobili d`impresa: viene prevista, a favore delle imprese, la possibilità di rivalutare i beni immobili ri sultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, con esclusione degli immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio dell`esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (nel bilancio relativo all`esercizio 2008), mediante il pagamento di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell`IRAP, pari al: 4% (in origine 7%) per i beni non ammortizzabili e al 7% (in origine 10%) per i beni ammortizzabili.
L`imposta sostitutiva deve essere versata, a scelta, in un`unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d`imposta in cui la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima scadenza (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legale, pari al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata).
In particolare, sono ammessi alla rivalutazione:
– i fabbricati strumentali (es. opifici), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l`imposta sostitutiva è pari al 10%;
– i fabbricati non strumentali (es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l`imposta sostitutiva è pari al 7%.
Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono dal quinto (in origine terzo) periodo d`imposta successivo a quello con riferimento al quale la medesima è eseguita.
Viene specificato che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all`esercizio dell`impresa ovvero al consumo personale o familiare dell`imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto (in origine quarto) esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  • Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese: vengono apportate modifiche all`art. 21, comma 9, della L. 413/91, relativo all`interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti. In particolare, in relazione alla disposizione che prevede che il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all`applicazione delle disposizioni appositamente richiamate, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata, viene previsto che la mancata comunicazione del parere da parte dell`Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.
Viene altresì, prevista, l`abrogazione dei commi da 30 a 32 dell`art. 1, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) che prevedono l`obbligo per i titolari di partita IVA di comunicare preventivamente all`Agenzia delle entrate l`intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a 10.000 euro.
Vengono apportate modifiche all`art. 13, del D.Lgs. 472/97, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, relativo al ravvedimento. In particolare, vengono modificate le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso e viene ridotta:
– da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
– da un quinto ad un decimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all`anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall`omissione o dall`errore;
– da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l`omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
– da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l`omessa presetanzione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Viene, altresì, previsto che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
Vengono apportate modifiche al D.Lgs. 82/05 (Codice dell`amministrazione digitale). In particolare, viene previsto che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all`originale è assicurata da chi lo detienemediante l`utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all` art. 71 del D.Lgs. 82/05. Viene, previsto, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l`obbligo della conservazione dell`originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all`originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
– Viene, inoltre, introdotta una norma con la quale si apportano modifiche al Codice civile. In particolare, viene inserito il comma 2215-bis relativo alla documentazione informatica.
Viene previsto, al riguardo, che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell`impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui sopra debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell`imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
; Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all`atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale.
I libri, repertori e scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l`efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.
  • Accertamenti: vengono apportate modifiche all`art. 5, del D.Lgs. 218/97, relativo all`avvio del procedimento in materia di accertamenti tributari. Al riguardo, viene previsto, in particolare, che l`ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati, oltre ai periodi di imposta suscettibili di accertamento e al giorno e luogo della comparizione per definire l`accertamento con adesione, anche le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata e i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi.
– Per quanto concerne la norma sugli accertamenti tributari vengono apportati correttivi tra cui l`inserimento di nuove prescrizioni.
In particolare, vengono previste modifiche anche all` articolo 11 del D.lgs. 218/97 sull`avvio del procedimento di accertamento con adesione, all`articolo 4 sulla compensa degli uffici e all`articolo 15 del medesimo decreto legislativo sulle sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione.
Con un comma aggiuntivo viene stabilito che al fine di potenziare le capacità accertamento dell`amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l`Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell`economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell`economia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.
Con un ulteriore comma aggiuntivo vengono apportate modifiche all`articolo 2 del DL 143/08, convertito dalla L. 181/08 che disciplina il Fondo unico di giustizia prevedendo l`inserimento, tra l`altro, dei commi 3-bis e 7-quater alla medesima disposizione di legge.
Viene previsto, inoltre, che il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell`invito a comparire mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l`indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell`avvenuto pagamento della prima o unica rata.
Viene previsto, al riguardo che il pagamento delle somme dovute indicate nell`invito a comparire deve essere effettuato con modalità appositamente indicate. Sull`importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente ufficio dell`Agenzia delle entrate provvede all`iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell`art. 14, del DPR 602/73 sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Viene, altresì, disposto che le disposizioni di cui sopra non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell`articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l`emissione degli accertamenti di cui all`art. 41-bis del DPR 602/73 e all`art. 54, quarto comma, del DPR 633/72.
Per quanto riguarda le dichiarazioni in materia di imposte e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l`Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l`anno successivo a quello della presentazione.
Al riguardo, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d`affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle entrate.
MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE
  • Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4% grazie all`accollo da parte dello Stato dell`eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE. Per i mutui a tasso variabile sottoscritti prima del 31 ottobre 2008, viene previsto che l`importo della rata si calcola con riferimento al maggiore tra il 4% ed il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto; per la parte eccedente (rispetto al tasso di mercato) interviene lo Stato.
La norma si applica ai soli mutui accesi per l`acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima abitazione sottoscritti alla data del 31 ottobre 2008.
Per quanto riguarda i nuovi contratti di mutuo a tasso variabile, sottoscritti dopo il 1° gennaio 2009, viene disposto che le banche e gli intermediari finanziari devono assicurare ai propri clienti la possibilità di poter stipulare contratti a tasso variabile indicizzati al tasso per le operazioni di rifinanziamento principale della BCE (pari oggi al 3,25%) (come modificato in corso d`esame9.
Al riguardo, gli stessi avranno l`obbligo di osservare le norme emanate dalla Banca d`Italia per assicurare l`adeguata pubblicità e la trasparenza delle offerte e delle condizioni applicate, nonchè di trasmettere statistiche sul numero e sull`ammontare dei mutui stipulati e sulle condizioni contrattuali praticate.
In corso d`esame è stato previsto che con provvedimento dell`Agenzia delle Entrate vengono stabilite, tra l`altro, le modalità tecniche per garantire agli operatori un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell`art. 17 del d.lgs.241/97) e di ammontare pari alla quota di rata a carico dello Stato e per il monitoraggio dei flussi finanziari anche al fine di emanare i provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali, di cui all`articolo 12, comma 9 del medesimo decreto legge. Inoltre, Al fine di escludere a carico del mutuatario i costi relativi ala surrogazione, viene previsto che gli atti di consenso alla surrogazione, di cui all`articolo 1202 del codice civile relativi ai mutui accesi per l`acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell`abitazione principale contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto da soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati da notaio senza applicazione di onorari, con il solo rimborso delle spese.
Inoltre, viene autorizzata per l`anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro, al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all`accesso alle abitazioni in locazione, di cui all`articolo 11, comma 1, della L.431/98.
Con disposizioni aggiuntive, viene, altresì, previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2009, alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUB si applichino anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui di cui all`art. 8 del DL 7/07 e all`art. 2, comma 450, delle legge finanziaria 2008. in particolare l`ammontare di tali sanzioni è destinato ad incrementare il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà.
  • Contenimento delle tariffe: a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2009, è prevista la sospensione dell`efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l`adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell`energia elettrica e del gas (come modificato in corso d`esame)
Vengono, altresì, dettate specifiche disposizioni per quanto concerne i settori autostradale e dell`energia elettrica e del gas.
  • Settore autostradale: per l`anno 2009, ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, gli incrementi tariffari autostradali, sono sospesi fino al 30 aprile 2009 ed applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell`incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dalla legge 296/06.
Vengono, altresì, introdotte modifiche al DL 59/08, convertito dalla legge 101/08, per cui “le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l`intera durata della convenzione, dell`inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati.
Ulteriori modifiche attengono l`art. 21 del DL 355/03, conver tito dalla legge 47/04, sulle modalità con cui il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare, comprensivo della componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi.
Modificati, altresì, i termini relativi alle verifiche e alle approvazioni da parte del concedente stesso e dei Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e dell`Economia e delle finanze.
  • Energia elettrica e gas: viene disposto che l`Autorità per l`energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull`andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell`energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione (come modificato in corso d`esame).
Vengono previste tariffe agevolate per le famiglie economicamente svantaggiate nonchè forme di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Inoltre, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell`energia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge il Ministero per lo Sviluppo economico, sentita l`Autorità per l`energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti principi:
– il prezzo dell`energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
– l`Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell`offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza;
– l`adozione di ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell`offerta di energia.
  • Bonus straordinario: vengono previste disposizioni di sostegno alle famiglie, tra cui un bonus straordinario per il solo anno 2009, ai soggetti residenti componenti di un nucleo familiare a basso reddito. In corso d`esame il termine per la presentazione della domanda per l`accesso al bonus straordinario è stato differito dal 31 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009.
  • Fondo di credito per i nuovi nati: per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l`accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell`anno di riferimento viene istituito un apposito fondo rotativo, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
· Viene introdotta una disposizione in materia di semplificazione per le famiglie e per le imprese.
Viene previsto, in particolare, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l`innovazione e del Ministro dell`Interno, secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all`ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l`ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all`indice nazionale delle anagrafi, di cui all`art. 1 della L.1228/54 che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
Viene, inoltre, stabilito che in attuazione dei princìpi stabiliti dall`art. 18, comma 2, della legge 241/90 e dall`articolo 43, comma 5, del testo unico nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti del DPR 445/00, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d`ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
L`Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui sopra ai Servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all`Istituto nazionale per l`assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonchè alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell`ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all`articolo 71, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05 (Codice dell`amministrazione digitale), anche ai fini di quanto previsto dall`articolo 4-bis, comma 6, del D.Lgs. 181/00.
LAVORO
  • Proroga detassazione contratti di produttività: per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, vengono previsti:
– la proroga dell`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, con riferimento alle somme relative ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività legati all`andamento economico dell`impresa (di cui all`art.2, comma1, lett. c, del DL 93/2008);
– l`aumento a 6.000 euro lordi delle somme per premi di produttività su cui calcolare l`imposta sostitutiva, fissato a 3.000 euro lordi fino al 31 dicembre 2008;
– l`applicabilità dell`imposta sostitutiva relativa a tali premi di produttività nei confronti dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell`anno 2008, a 35.000 euro lordi (con un aumento della soglia di reddito rispetto al limite in vigore fino al 31 dicembre 2008, pari a 30.000 euro).
· Strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione e disciplina per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga: nell`ambito del Fondo per l`occupazione di cui all`art. 1, comma 7, del DL 148/93, convertito dalla L. 236/93, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l`anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall`anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l`accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità appositamente stabiliti, agli istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonchè all`istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, dell`art. 1 del suddetto decreto. Viene precisato che in sede di prima assegnazione delle risorse previste per l`anno 2009 per la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, una parte dei fondi disponibili potranno essere trasferiti direttamente alle Province che ne faranno richiesta attraverso accordi a tal fine stipulati.
Viene prevista, tra l`altro:
– l`indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all`art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 636/39 convertito dalla L. 1272/39, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell`indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all`art. 12 del D.Lgs. 276/03. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità nell`anno solare. Quanto non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonchè nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L`indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
– in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell`indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all`indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l`azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell`intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.
Viene, altresì, previsto che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi della norma del decreto (sopra descritta) relativa alla riassegnazione delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate per occupazione e formazione e per interventi infrastrutturali, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione.
Viene disposta, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2009 del termine di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti.
– Viene previsto che l`INPS stipula con gli enti bilaterali, secondo linee guida specificatamente definite, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un`apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all`art. 1, del D.Lgs. 181/00.
– Viene inserita una norma con la quale si prevede che nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all`art. 118 della L. 388/00, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 %del totale, al netto dell`ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l`importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,l`INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a partire dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.
– Viene inserita una norma con la quale si prevede che ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all`art. 7 della L. 223/91, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all`indennità di mobilità nell`ambito delle risorse finanziarie destinate per l`anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all`art. 19, comma 1, del regio decreto 636/39, convertito dalla L.1272/39, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall`articolo 1, comma 25 della L. 247/07.
– Viene inserita una norma che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo di sostegno per l`occupazione e l`imprenditoria giovanile apportando modifiche ai commi 72, 73 e 74 della L. 247/07 (legge finanziaria 2008). In particolare, viene innalzato a 35 anni il limite di età per accedere ai finanziamenti agevolati e viene istituito un Fondo unico in luogo dei tre attualmente previsti. Vengono, altresì, eliminate le indicazioni relative a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi e viene modificata la procedura per l`adozione della normativa di attuazione (DPCM in luogo di un decreto interministeriale).
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
  • Potenziamento finanziario dei Confidi:viene previsto il rifinanziamento per 450 milioni del Fondo di garanzia per i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
Il 30% della somma suddetta è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all`art. 13 del DL 269/03, convertito dalla L.326/03.
Viene, inoltre, specificato che gli interventi di garanzia del Fondo di cui all`art. 2, comma 100, lettera a), della L. 662/96, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato.
La dotazione del Fondo di garanzia per i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l`intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
  • Finanziamento dell`economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali: al fine di favorire un adeguato flusso di finanziamenti all`economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, viene previsto che il Ministero dell`Economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2009, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell`articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
I suddetti strumenti finanziari possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell`emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell`emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d`Italia attesti che l`operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca nè del gruppo bancario di appartenenza.
La sottoscrizione è, altresì, condizionata:
– all`assunzione da parte dell`emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d`intenti con il Ministero dell`economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l`esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione;
– all`adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l`altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico è trasmesso al Parlamento.
Al riguardo, viene precisato che la sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d`Italia delle condizioni economiche dell`operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
Viene, altresì , previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell`economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse.
Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell`economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante modalità appositamente individuate.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell`Economia e delle finanze, sentita la Banca d`Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui sopra.
  • Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti: viene consentito, alla CDDPP, nell`ambito della gestione separata, di utilizzare le risorse derivanti dalla raccolta del risparmio postale per qualsiasi operazione di interesse pubblico prevista nel proprio statuto, purchè abbia sostenibilità economico-finanziaria, quindi non a fondo perduto.
è previsto, inoltre, che dette operazioni possono essere effettuate anche in deroga al principio di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione.
I criteri generali per l`individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento verranno definiti con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze.
Viene, altresì, previsto che ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al DPCM del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi dell`art. 14, comma 2, del DL 112/08, convertito dalla legge 133/08, relativo alla realizzazione delle opere e delle attività connesse all`evento Expo Milano 2015, il Ministero dell`Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila.
  • Recupero aiuti illegittimi: viene previsto che al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all`applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della L. 549/95, e 66, comma 14, del DL 331/93, convertito dalla L. 427/93, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/00, è effettuato dall`Agenzia delle Entrate secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.
  • Escussione delle garanzie prestate a favore della PA: viene previsto che le pubbliche amministrazioni di cui all`art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell`escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l`indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l`importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell `atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall`inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell`invito.
Al riguardo, viene disposto che i dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni sopra indicate sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.
– In corso d`esame è stata inserita una norma relativa all`utilizzo del risparmio degli enti locali, in base alla quale viene previsto che i comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali nel triennio precedente, possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti da:
a) minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiato nei bilanci di previsione;
b) minore onere per interessi registrati a seguito dell`utilizzo dell`avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.
Viene, altresì, previsto che all`attuazione delle suddette disposizioni si provvede con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell`interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell`indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l`importo di cinque milioni di euro per l`anno 2009.
Altre disposizioni di carattere finanziario prevedono la disciplina in materia di offerte pubbliche d`acquisto e l`attuazione della direttiva europea sulla partecipazione dell`industria nelle banche e norme in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi, c.d. hedge fund.
Il decreto legge, che scade il 28 gennaio 2009, passa ora alla lettura del Senato.
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Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell`art. 119 della Costituzione (DDL 1117/S).

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Sintesi parlamentare n. 3/2009 della settimana dal 12 gennaio al 16 gennaio 2009

12 Gennaio 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________

PROVVEDIMENTI APPROVATI
DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell`articolo 119 della Costituzione (DDL 1117/S).
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali, Bilancio e Finanze hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto, con modifiche al testo del Governo
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 2
Viene riformulata la norma che disciplina l`oggetto e le finalità del disegno di legge in materia di federalismo fiscale.
In particolare, si interviene sui principi e i criteri direttivi generali a cui devono informarsi i decreti legislativi da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alcuni dei quali vengono aggiunti ex novo, altri soltanto modificati.
In particolare, tra i suddetti principi, così come risultanti dalla riformulazione, sono previsti tra l`altro:
– rispetto dei principi sanciti dalla Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L.212/00 nell`ambito del principio della razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
– coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell`attività di contrasto all`evasione e all`elusione fiscale;
– attribuzione di risorse autonome ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni,in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all`articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di Regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normaleesercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
– determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l`efficienza e l`efficacia, e tenendo conto anche del rapporto tra il numero dei dipendenti dell`ente territoriale e il numero dei residenti, costituisce l`indicatore rispetto a cui comparare e valutare l`azione pubblica nonchè gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell`esercizio delle rispettive funzioni;
– individuazione dei principi fondamentali dell`armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l`osservanza del patto di stabilità e crescita;
– adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall`applicazione del patto di stabilità e crescita;
– coerenza con i principi di cui all`articolo 53 della Costituzione;
– superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all`articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all`articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonchè a favore della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
– previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficientidi accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati siano integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato;
– esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;
– definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l`accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
– premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell`esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico – finanziari; previsione delle specifiche modalità attraverso cui il Governo, nel caso in cui la Regione o l`ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all`articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l`esercizio delle funzioni fondamentali di cui all`articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza, disciplinato dal medesimo disegno di legge, abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche adotta misure sanzionatorie, fino all`esercizio del potere sostitutivo di cui all`articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall`articolo 8, della L.131/03 e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;
– previsione chele sanzioni suddette a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti tra gli stessi principi;
– territorialità dei tributi regionali e locali e dei gettiti delle compartecipazioni, in conformità a quanto previsto dall`articolo 119 della Costituzione;
– individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa.
Inoltre, viene stabilito che gli Schemi di decreto legislativo, previa intesa con la Conferenza Unificata, vengano trasmessi alle Camere perchè su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l`attuazione del federalismo fiscale, istituita dal medesimo disegno di legge, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione.
Al riguardo, viene specificato che, decorso il termine per l`espressione del parere della suddetta Commissione per l`attuazione, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l`espressione di un nuovo parere da parte della stessa Commissione per l`attuazione del federalismo fiscale.
Decorsi, infine, trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.
La medesima disposizione stabilisce che almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che contestualmente all`adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, con l`indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Con apposita norma viene prevista l`istituzione della Commissione per l`attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, che assicura il raccordo con le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, avvalendosi a tal fine della consultazione di un Comitato esterno di rappresentanti delle autonomieterritoriali. La Commissioneesprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui sopra, verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dal presente disegno di legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria disciplinata dal medesimo disegno di legge. A tal finepuò ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l`attuazione del federalismo fiscale del provvedimento o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del provvedimento medesimo. La Commissione per l`attuazione del federalismo fiscale è sciolta al termine della suddetta fase transitoria.
Emendamento del Relatore
Articolo 4
Viene sostituita la norma che istituisce la Commissione paritetica, rinominata tecnica paritetica, per l`attuazione del federalismo fiscale. In particolare, oltre a prevederne una differente composizione ed affermare che la stessa è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, viene stabilito che la stessa Commissione promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi, opera nell`ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall`articolo 5 del medesimo disegno di legge, adecorrere dall`istituzione di quest`ultima. Trasmette, infine, informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse.
Emendamento del Relatore
Articolo 5
Viene, altresì, riscritta la disposizione sulla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Al riguardo, viene statuito che i decreti legislativi di attuazione della delega ne prevedano l`istituzione fino alla revisione delle norme del Titolo I della parte seconda della Costituzione. La Conferenza, quale organismo stabile di coordinamento costituita dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, svolge, tra l`altro, le seguenti funzioni così come disciplinate dai decreti legislativi che verranno emanati: concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l`attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull`applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.
Inoltre, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica:
– propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l`applicazione;
– verifica l`utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all`articolo 119, quinto comma, della Costituzione diretti, tra l`altro, a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale;
– assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l`adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;
– la Conferenza si avvale della Commissione tecnica paritetica suddetta quale segreteria tecnica e a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonche´ per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
– verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all`attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.
Infine, le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.
Emendamento del Relatore
Articolo 6
Con una norma aggiuntiva viene previsto che la Commissione parlamentare di vigilanza sull`anagrafe tributaria di cui all`articolo 2, della L.60/76 ha altresì il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali.
Emendamento del Relatore
Articolo 7
Relativamente alla norma sui principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, viene, in particolare, specificato, per quanto riguarda la possibilità delle Regioni di modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale, che sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressivitàdel singolo tributo erariale su cui insiste l`aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l`esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione.
Emendamento del Relatore
Articolo 8
Tra i principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento disciplinati dal provvedimento viene inserito quello della tendenziale limitazione dell`utilizzo delle compartecipazioni ai soli casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa. Inoltre, relativamente alla definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell`ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonche´ dei costi standard, viene specificato che per il trasporto pubblico locale l`attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un livello di servizio minimo, fissato a livello nazionale.
Emendamento del Relatore
Articolo 9
In relazione ai principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell`entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni, viene altresì previsto quello della definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l`integrale copertura.
Emendamenti dei Relatori
Articolo 11
Viene altresì sostituita la norma contenente i principi e criteri direttivi per il finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, tra cui sono previsti:
– classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e Città metropolitane, in:
1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell`articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;
2) spese relative alle altre funzioni;
3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell`Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all`articolo 15 del disegno di legge concernente gli interventi di cui al quinto comma dell`articolo 119 della Costituzione;
– definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui sopra (n. 1, spese riconducibili alle funzioni fondamentali) e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;
– definizione delle modalità per cui le spese di cui sopra ( n. 2, spese relative alle altre funzioni), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;
– valutazione dell`adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l`ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, e dei territori montani.
Emendamenti del Relatore
Articolo 12
Viene sostituita la norma sui principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l`autonomia tributaria degli Enti locali.
In particolare, tra i principi e criteri così come riformulati, si segnalano, tra gli altri, i seguenti:
– definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all`articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1) del disegno di legge, sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all`IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all`imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull`unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell`articolo 1 del DL 93/08, convertito, con modificazioni, dalla L.126/08;
– definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle stesse funzioni fondamentali di cui all`articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;
– disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l`autonomia tributaria, attribuisca all`ente la facoltà di applicazione in riferimento a particolari scopi istituzionali;
– previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l`incremento dell`autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;
– previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni.
Emendamento del Relatore
Articolo 13
Viene, altresì, riformulato quanto prescritto in relazione ai principi e criteri direttivi concernenti l`entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali. In particolare, viene aggiunto il principio della definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all`esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di attuazione della delega, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative.
Emendamento del Relatore
Articolo 14
Per quanto riguarda la norma sul finanziamento delle Città metropolitane, viene precisato che lo stesso è assicurato con specifico decreto legislativo, adottato in base alla delega conferita dal disegno di legge dall`articolo 2, in modo da garantire alle Città metropolitane una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle rispettive funzioni. Inoltre, lo stesso decreto legislativo assegna alle Città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle riconosciute ai comuni, e disciplina la facoltà delle stesse Città di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all`esercizio delle funzioni fondamentali.
Emendamenti del Relatore
Articolo 15
In relazione alla norma sugli interventi di cui al quinto comma dell`articolo 119 della Costituzione diretti tra l`altro, a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, tra i principi e criteri direttivi previsti, viene inserito quello della individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale e a rimuovere, altresì, gli squilibri economici e sociali e a favorire l`effettivo esercizio dei diritti della persona.
Emendamento del Relatore
Articolo 16
Viene riscritta la disposizione sul coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo e vengono previsti, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:
– rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all`osservanza del patto di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle Città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell`autonomia finanziaria;
– individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;
– introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l`assunzione di oneri e di impegni nell`interesse della collettività nazionale ovvero degli enti che incentivano l`occupazione e l`imprenditorialità femminile;
– introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l`alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell`ente nonche´ l`attivazione nella misura massima dell`autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell`ente locale per l`attuazione delle politiche comunitarie; previsione, inoltre, di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma con cui si disciplina il Patto di convergenza. In particolare viene stabilito che, nell`ambito del disegno di legge finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l`obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, gli obiettivi di servizio, il livello di ricorso al debito nonche´ l`obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell`autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere.
Emendamento del Relatore
Articolo 19
In materia di norme transitorie e finali, nell`ambito dei principi e criteri direttivi concernenti le norme transitorie per le Regioni, viene specificato che:
– l`utilizzo dei criteri definiti dall`articolo 9 del medesimo disegno di legge (sui principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell`entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni ) avviene a partire dall`effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;
– per le materie diverse da quelle di cui all`articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare a proprio carico meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al detto periodo transitorio di cinque anni.
Al riguardo, viene altresì inserito tra i principi e criteri la specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni suddetto.
Emendamento del Relatore
Articolo 20
Viene riformulato l`articolo recante i principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per gli enti locali la cui rubrica è stata riformulata come “Norme transitorie per gli enti locali””. Tra i principi che, in sede di prima applicazione, i decreti legislativi devono al riguardo osservare:
– sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all`esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l`individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l`80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali ai sensi del comma 2 della medesima disposizione;
2) per comuni e province l`80 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall`autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese è finanziato dalle entrate derivanti dall`autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;
3) ai fini del numero 2) si prendono a riferimento gli ultimi bilanci certificati a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all`articolo 2 del presente provvedimento.
Inoltre, viene statuito che nei decreti legislativi stessi sono provvisoriamente considerate, ai fini della determinazione dell`entità e del riparto dei fondi perequativi degli Enti locali in base al fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell`articolazione di cui al DPR 194/1996.
Inoltre, per i comuni le funzioni da considerare ai fini della suddetta determinazione e del riparto dei fondi perequativi, sono individuate provvisoriamente, tra l`altro, nelle seguenti:
– funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall`ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
– funzioni di polizia locale;
– funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonche´l`edilizia scolastica;
– funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
– funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell`ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia.
Per quanto riguarda, invece, le Province, oltre a quelle già descritte per i Comuni, le funzioni da considerare provvisoriamente riguardano il campo della tutela ambientale e le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una disposizione con cui viene disciplinata la perequazione infrastrutturale.
In particolare, viene previsto che in sede di prima applicazione, il Ministro dell`Economia e delle finanze predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, da ricondurre nell`ambito degli interventi di cui all`articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che riguradno la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e di distribuzione del gas, nonchè le strutture portuali ed aeroportuali.
La suddetta ricognizione viene effettuata con l`osservazione di diversi principi, tra cui : la valutazione dell`estensione delle superfici territoriali; la considerazione dei particolari requisiti delle zone di montagna; la valutazione della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio e della specificità insulare.
Inoltre viene, altresì, previsto che nelle more della fase transitoria disciplinata dallo stesso disegno di legge, allo scopo del recupero del deficit infrastrutturale, sono individuati gli interventi finalizzati agli obiettivi di c ui all`articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell`adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.
Tali interventi sono individuati nel programma da inserire nel Documento di Programmazione Economico-finanziaria ai sensi dell`articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Con la soppressione della originaria norma su Roma capitale, viene inserita una disposizione aggiuntiva recante l`ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell`articolo 114, terzo comma, della Costituzione con cui si dettano norme transitoriefino a quando non venga attuata la disciplina delle Città metropolitane. In particolare, viene previsto che Roma Capitale dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L`ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonchè delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
Inoltre, in aggiunta alle attuali funzioni spettanti al Comune di Roma, viene attributo all`Ente territoriale, tra l`altro: la tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali; difesa dall`inquinamento; valutazione dell`impatto ambientale in collaborazione con il Ministero competente e con la Regione Lazio; sviluppo urbano e pianificazione territoriale; edilizia pubblica e privata. L`esercizio di dette funzioni viene disciplinato con regolamenti adottati dal Consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea Capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, dei principi della legislazione statale e di quella regionale nonche´ in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. Viene, inoltre, previsto che con apposito decreto legislativo sia disciplinato l`ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo principi e criteri direttivi appositamente individuati e che entro sei mesi dall`entrata in vigore di tale decreto legislativo, l`Assemblea capitolina approvi lo statuto di Roma capitale che entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con il suddetto decreto legislativo, vengono assicurati il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma e vengono stabiliti i principi generali per l`attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specificatamente indicati.
Emendamento del Relatore
Articolo 25
Vengono apportate modifiche, altresì, alla norma sulla salvaguardia finanziaria che prescrive che l`attuazione del disegno di legge sia compatibile con gli impegni finanziari assunti con il Patto di stabilità e crescita.
In particolare, tra gli aspetti che, a tal fine, i decreti legislativi di attuazione della delega devono assicurare, viene eliminato quello secondo cui “le maggiori risorse finanziarie rese disponibili a seguito della riduzione delle spese determinino una riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo””.
Viene previsto, inoltre, quale ulteriore aspetto, che i decreti legislativi devono assicurare che “sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonchè del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l`obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria””.
Emendamento del Relatore
Il provvedimento legislativo, che costituisce un collegato alla legge di bilancio per l`anno 2009, è diretto a dare attuazione all`articolo 119 della Costituzione attraverso lo strumento di un`apposita delega legislativa da esercitarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano viene precisato che si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli
articoli 14, 21 e 24 del testo concernenti rispettivamente, il finanziamento delle Città metropolitane, la perequazione infrastrutturale e il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
In particolare, il disegno di legge assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, Città metropolitane e regioni nell`intento di sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica, reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l`istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, nonche´ l`utilizzazione delle risorse aggiuntive e l`effettuazione degli interventi speciali di cui all`articolo 119, quinto comma, della Costituzione diretti, tra l`altro, a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali.
Vengono puntualmente disciplinati i principi e i criteri direttivi riguardanti:
– i tributi delle regioni e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;
– le modalità di esercizio delle competenze legislative e i mezzi di finanziamento;
– la determinazione dell`entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni;
– il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni;
– il finanziamento delle funzioni e di comuni, province e Città metropolitane;
– il coordinamento e l`autonomia tributaria degli Enti locali;
– l`entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali;
– norme transitorie per le regioni;
– la gestione dei tributi e delle compartecipazioni.
Altre norme del provvedimento legislativo concernono il patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni, il coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, la salvaguardia finanziaria e le abrogazioni che i decreti legislativi devono prevedere per le disposizioni incompatibili con il presente disegno di legge.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
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