Le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc dagli Istituti legittimati al suo rilascio.
A seguito delle novità introdotte dall’art. 16 bis, co. 10 della L. n. 2/09, che ha convertito in legge il D.L. n. 185/08, l’Inail, con l’allegata nota n. 2724/09, indirizzata a tutte le proprie sedi territoriali, ha comunicato che le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc dagli Istituti legittimati al suo rilascio.
In virtù di tale disposizione, pertanto, dal 29 gennaio scorso, in tutti i casi di appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture, l’obbligo di richiedere il Durc è a carico delle stazioni appaltanti.
Ovviamente resta fermo il diritto per le imprese di richiedere il Durc per sé e per i propri subappaltatori. Su questo aspetto, nei prossimi giorni, sarà anche diramata una comunicazione della CNCE a tutte le Casse Edili.
Con riferimento alle modalità operative, fermo restando l’obbligo di utilizzo della via telematica, così come previsto dall’art. 3, co. 2 del D.M. del 24 ottobre 2007, l’Istituto ricorda che le stazioni appaltanti possono ricevere il Durc anche tramite posta elettronica (PEC) all’indirizzo indicato in fase di richiesta.
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