Il Ministero del lavoro ha chiarito che nei contratti part-time verticali non è obbligatorio indicare le fasce orarie in cui si svolge l'attività lavorativa ma è sufficiente prevedere il numero delle ore della prestazione
Nei contratti part – time verticali non è obbligatorio indicare le fasce orarie in cui si svolge la attività lavorativa ma è sufficiente prevedere il numero delle ore della prestazione giornaliera.
Il chiarimento del Ministero del lavoro è contenuto nell’interpello n. 11/09, in risposta ad un quesito della Confcommercio.
Il dubbio riguardava la previsione legislativa secondo cui nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Al riguardo, è stato chiesto se nei rapporti di lavoro part – time di tipo verticale, con prestazione di lavoro giornaliera a tempo pieno, sia sufficiente indicare nel contratto di lavoro l’ammontare della stessa prestazione in luogo della puntuale indicazione delle fasce orarie.
Il Dicastero ha risposto affermativamente nei seguenti termini: “La previsione legislativa circa la puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero. Quando la prestazione lavorativa in termini di durata è parificata al tempo pieno, non è necessario predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro”.
Tale chiarimento prende origine dalle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 210/92, nel senso che se le parti hanno convenuto che il lavoro debba svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale, la distribuzione di tali giorni nell’arco della settimana va determinata in modo preventivo. La distribuzione dell’orario nell’arco della giornata è obbligatoria solo quando le parti si accordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario.
In proposito occorre considerare che il Dlgs n. 66/03 ha eliminato il limite giornaliero di durata normale della prestazione lavorativa, anche se il Dicastero, con la circolare n. 8/05, ha chiarito che tale limite, anche se non previsto dal legislatore, potrebbe essere reintrodotto dalla contrattazione collettiva.
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