Il Ministero del lavoro ha chiarito che in caso di trasformazione anticipata del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 276/03 non potranno più essere fruiti, anche qualora l'attività di formazione prosegua.
Il Ministero del lavoro, nel rispondere all’allegato interpello n. 14/09 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, ha chiarito che in caso di trasformazione anticipata del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, gli incentivi economici di cui all’art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 276/03 non potranno più essere fruiti, anche qualora l’attività di formazione prosegua.
Il citato art. 59 riconosce ai lavoratori di cui all’art. 54, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro, nel rispetto del Regolamento CE n. 2204/02 della Commissione.
Con specifico riferimento al più volte citato art. 59 del D.lgs. n. 276, il Dicastero, con la circolare n. 31/04, ha precisato che nel contratto di inserimento trova applicazione il regime di agevolazioni contributive previsto dall’art. 16 della legge n. 451/91 e che le stesse operano durante il periodo di inserimento, ma sempre nei limiti di quanto previsto dal sopra richiamato Regolamento comunitario.
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