Le Casse Edili sono competenti all'emissione el Durc anche nei casi di richieste effettuate da imprese senza dipendenti o con soli impiegati
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha diramato l’allegata nota diretta all’Inps e all’Inail e, per conoscenza, alla CNCE che contiene alcuni importanti chiarimenti in tema di Durc.
In particolare vengono accolte le osservazioni formulate dall’Ance all’interpello n. 56 del 12 gennaio 2009 (cfr. comunicazione del 20 gennaio scorso) per la parte in cui si escludono dall’obbligo di iscrizione in Cassa Edile le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alle Casse Edili, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico.
L’Ance ha infatti ricordato al Ministero che le indicazioni fornite da tutte le parti sociali – al fine di porre in essere tutte le azioni di contrasto al fenomeno del lavoro irregolare – sono nel senso che le imprese senza dipendenti o con soli impiegati si debbono iscrivere in Cassa Edile, sebbene in posizione inattiva.
Il Ministero afferma ora che anche nelle ipotesi di assenza dell’obbligo di iscrizione in Cassa Edile (nei casi di cui al citato interpello) vi è competenza delle stesse Casse nella emissione del Durc, sulla scorta della indicazione del CCNL edile quale contratto applicato dall’impresa richiedente e fermo restando che tale certificato attesterà la sola regolarità/irregolarità nei confronti di INPS e INAIL.
Qualora, invece, l’impresa non indichi un numero di iscrizione ad una Cassa Edile all’atto della richiesta del Durc, ma al momento del suo rilascio risulti debitrice nei confronti delle Casse per rapporti di lavoro pregressi, appare corretto, sempre secondo il Ministero, ritenere irregolare la stessa impresa.
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