Secondo il Ministero del lavoro, al fine di evitare un contenzioso in materia, potranno essere riesaminati i provvedimenti di diniego dell'istanza di emersione presentata per lavoratori regolarizzati prima dell'accordo sindacale. Detta intesa deve essere, comunque, allegata all'istanza presentata
Potranno essere riesaminati i provvedimenti di diniego dell’istanza di emersione presentata per lavoratori regolarizzati prima dell’accordo sindacale. Comunque, detta intesa deve essere stata allegata all’istanza presentata.
La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro, con l’allegata nota prot. 1328 dello scorso 2 febbraio, invita le Dpl ad evitare un contenzioso in materia e a esercitare il potere di autotutela il quale permette di privilegiare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Con la precedente nota 255 del 12 gennaio scorso (cfr. la comunicazione del 14 gennaio scorso), il Dicastero aveva invitato il competente organo collegiale a tenere conto del mutato orientamento interpretativo dell’art. 1, commi 1152-1201 della legge n. 296/06, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 1073/08 e quindi a considerare positivamente le istanze non ancora esaminate.
Il non riprendere in considerazione anche i provvedimenti di diniego già notificati ai datori di lavoro avrebbe infatti creato una disparità di trattamento riconducibile alla illegittimità costituzionale.
Pertanto, potranno essere riesaminate, su esplicita richiesta e nell’ambito dell’azione di autotutela, le istanze respinte dal suddetto organo collegiale.
Si ricorda che l’istanza presentata richiedeva il rispetto dei requisiti di legge e la situazione che si intendeva regolarizzare non doveva essere stata oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi e relativi al pagamento di oneri contributivi evasi o di sanzioni amministrative.
Inoltre, alla istanza stessa doveva essere come sopra detto allegato l’accordo sindacale, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero mediante un contratto di lavoro di durata almeno biennale.
In conclusione, ciò che è mutato e che ora consente di chiedere il riesame della pratica è che, mentre per il precedente orientamento ministeriale andavano respinte le richieste per quei lavoratori assunti prima dell’accordo sindacale – il citato Consiglio di Stato ha ritenuto invece che detto accordo non ha carattere necessariamente preventivo ma può confermare una situazione già in essere – secondo il nuovo orientamento in materia gli organi collegiali predetti riesamineranno le richieste di che trattasi e, in caso di accoglimento e previo pagamento del dovuto a titolo contributivo, provvederanno ad estinguere le sanzioni già irrogate e a restituire eventuali somme indebitamente pagate.
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