L`art.20 comma 10-bis della Legge n. 2 del 28/1/2009 di conversione del Decreto Legge 185/2008 interviene a modificare rendendola di fatto più snella la procedura della Conferenza di servizi prevista dal DPR 383/1994 contenente il regolamento dei procedimenti di localizzazione delle opere da “eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale“ nonchè delle “opere pubbliche d`interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti“.
Ai sensi del suddetto Regolamento spetta allo Stato d`intesa con la Regione interessata verificare la conformità urbanistica delle opere statali alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Qualora però tale accertamento dia esito negativo, oppure l`intesa non si perfezioni entro il termine previsto deve essere convocata una conferenza di servizi a cui partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonchè le altre amministrazioni e gli enti comunque tenuti ad adottare atti d`intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.
La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere di interesse statale, nel rispetto dei vincoli archeologici, storici, artistici ed ambientali e si esprime su di essi entro 60 giorni apportandovi le opportune modifiche. L`approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, ha l`effetto di sostituire gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali.
Con la modifica approvata e contenuta nel richiamato art. 20 comma 10-bis DL 185/2008 ai fini dell`approvazione dei progetti non sarà più richiesta l`unanimità di tutte le amministrazioni partecipanti. Infatti, in caso di dissenso espresso da una o più amministrazioni, l`amministrazione statale procedente, d`intesa con la Regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell`opera.
Questa procedura incontra tuttavia una eccezione qualora ad esprimere il dissenso sia stata però un`amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero la Regione interessata. In tal caso , continuerà ad applicarsi previgente disciplina che rimandava a quanto previsto dall`art. 81, comma 54, del DPR 616/1977 in base al quale se il Consiglio dei Ministri ritiene comunque che si debba procedere, si provvede, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri.