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DDL di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia tra l’Italia e Libia (DDL 1333/S) - DDL in materia di sicurezza pubblica (DDL 733/S e petizione n.110 ad esso attinente)- DL 207/2008 recante proroga termini (DDL 1305/S)- DL 208/2008 recante misure in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente (DDL 1306/S).

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Sintesi parlamentare n. 6/2009 della settimana dal 2 febbraio al 6 febbraio 2009

2 Febbraio 2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA
_____________________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– DDL su “Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008“ (DDL 1333/S).
L`Aula ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge di ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazionetra l`Italia e la Libia, nel testo licenziato dalla Commissione Affari Esteri, identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati.
In quest`ultima sede, in corso d`esame, è stata introdotta una modifica al disegno di legge di ratifica, relativa alla copertura finanziaria del provvedimento.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 4/2009.
Con il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia, firmato il 30 agosto 2008 a Bengasi, l`Italia si impegna, in particolare, a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base che dovranno essere concordati tra i due Paesi, nei limiti di una spesa complessiva di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per venti anni. Al riguardo, le aziende italiane provvederanno alla realizzazione dei suddetti progetti previo un comune accordo sul valore di ciascuno, secondo un calendario concordato tra le parti.
I fondi finanziari saranno gestiti dalla parte italiana mentre la Libia renderà disponibili i terreni, senza oneri per l`Italia o per le aziende costruttrici. Quest`ultime saranno, altresì, agevolate dalla Libia nel reperimento in loco dei materiali necessari e nell`espletamento di procedure doganali e d`importazione, in esenzione dalle relative tasse.
Al fine di individuare le caratteristiche tecniche dei progetti e di stabilire l`arco temporale complessivo nonchè le cadenze della loro realizzazione è prevista l`istituzione di una Commissione mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati. La suddetta Commissione individuerà, inoltre, indicando tempi e modalità di affidamento e di esecuzione, importanti opere infrastrutturali, progetti industriali e investimenti che la Libia si impegna a garantire a società italiane, sulla base di specifiche intese dirette e a prezzi da concordare tra le Parti. La conclusione e il buon andamento di tali intese rappresentano le premesse per la creazione di un forte partenariato italo-libico nel settore economico, commerciale e industriale, ai fini della realizzazione degli obiettivi del Trattato, in uno spirito di leale collaborazione.
L`Italia si impegna, altresì, a realizzare, per un ammontare di spesa complessivo che sarà concordato tra i due Paesi, alcune “iniziative speciali””, tra cui, in particolare, la costruzione di 200 unità abitative con siti e caratteristiche da determinare di comune accordo. Al riguardo, la definizione delle modalità di esecuzione di tali iniziative speciali e del limite di spesa annua da impegnare per ognuna di esse, sarà affidata ad appositi Comitati misti.
A fronte degli impegni assunti dall`Italia, la Libia si impegna, tra l`altro, ad abrogare tutti i provvedimenti e le norme regolamentari che impongono vincoli o limiti alle sole imprese italiane operanti in Libia e a sciogliere l`Azienda Libico-Italiana (ALI) e a costituire contestualmente il Fondo sociale, utilizzando i contributi già versati dalle aziende italiane all`ALI stessa.
Per quanto riguarda i crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di Amministrazioni ed Enti libici, le Parti si impegnano a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione sulla base del negoziato nell`ambito del Comitato Crediti. Nel medesimo scambio di lettere sarà definita, altresì, la questione degli eventuali debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei confronti di Enti libici.
Le Parti si impegnano, altresì, in favore di varie forme di collaborazione, ai fini dell`intensificazione della cooperazione scientifica, culturale, economica e industriale. In particolare, le Parti sviluppano la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell`aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell`ambiente, dell`agricoltura e della zootecnica, delle biotecnologie, della pesca e dell`acquacoltura, nonchè in altri settori di reciproco interesse, favorendo lo sviluppo degli investimenti diretti.
Italia e Libia sottolineano, inoltre, l`importanza strategica per entrambi i Paesi della collaborazione nel settore energetico e si impegnano a favorire il rafforzamento del partenariato in tale settore. Al riguardo, viene attribuito particolare rilievo alle energie rinnovabili e viene incoraggiata la cooperazione tra enti ed organismi dei due Paesi sia sul piano industriale che su quello della ricerca e della formazione.
è prevista, altresì, l`intensificazione della collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e all`immigrazione clandestina, in conformità a quanto previsto dall`Accordo firmato a Roma il 13 dicembre 2000 e dalle successive intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lotta all`immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007. Sempre in tema di lotta all`immigrazione clandestina, le due Parti promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Al riguardo, il Governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre per il restante 50% le due Parti chiederanno all`Unione Europea di farsene carico, tenuto conto delle intese a suo tempo intervenute tra la Libia e la Commissione Europea. Le due Parti, collaboreranno, su un piano più generale, alla definizione di iniziative, sia bilaterali che regionali, volte a prevenire il fenomeno dell`immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
SENATO DELLA REPUBBLICA
– DDL recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”” (DDL 733/S e petizione n.110 ad esso attinente).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1, comma aggiuntivo
Vengono previste, tra l`altro, norme aggiuntive al D.Lgs. 271/1989 sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
Nello specifico, viene disposto che l`espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all`Unione europea e dell`apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all`articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al D.Lgs. 286/98 (sull`espulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera).
Viene previsto, altresì, che l`allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell`Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall`articolo 20 del D.Lgs 30/2007, che disciplina le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell`Unione europea e dei loro familiari.
Emendamento del Governo
Art. 30, comma sostitutivo
Viene riformulata la norma che introduce disposizioni aggiuntive all`art.2 septies della L.575/1965 sulle disposizioni contro la mafia.
In particolare, si dispone che le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della normativa dettata nel testo con nomina di un amministratore giudiziario. è conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell`articolo 1253 del Codice civile.
Emendamento dei Relatori
Art. 32, comma 1
Viene riformulata la norma, inserita in corso d`esame in Commissione, che introduce modifiche al D.Lgs. 163/06.
In particolare, viene previsto che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell`affidamento di subappalti, i soggetti di cui alla lettera b), dell`art.38, (titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società)che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l`applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell`articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (relativo ai delitti punibili con pena diversa dall`ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall`art. 416-bis del c.p., relativo alle associazioni di tipo mafioso) non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell`imputato nei tre ani antecedenti alla pubblicazione del bando. All`uopo il procuratore della Repubblica procedente comunica l`avvenuta richiesta di rinvio a giudizio all`Autorità dei Lavori Pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell`Osservatorio.
I casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi, forniture, e dell`affidamento di subappalti, previsti dall`art. 38 dal D.Lgs. 163/06, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell`articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
Emendamento del Governo
Art. 39, comma 1
Vengono previste ulteriori modifiche al D.Lgs 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
In particolare, all`art. 27 (sull`ingresso per lavoro in casi particolari), viene introdotta una norma con cui si prevede, tra l`altro, che il nulla osta al lavoro in casi particolari espressamente individuati dalla norma (tra cui dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale in uno stato membro dell`OMC) è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l`immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all`ingresso dello straniero ai sensi dell`art. 31, comma 1, del regolamento di cui al DPR 394/99, e, ove null a osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Le disposizioni suddette si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell`Interno, sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l`osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
Viene, altresì, riformulata la norma aggiuntiva all`art.5 del DLgs 289/98 (sul permesso di soggiorno), inserita in corso d`esame in Commissione.
In particolare, si dispone che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell`Interno. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.
Viene, inoltre, istituito, presso il Ministero dell`Interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Nel Fondo medesimo confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo suddetto, nonché i contributi eventualmente disposti dall’Unione europea per le finalità dello stesso. La quota residua è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell`Interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Le modalità del versamento nonchè di attuazione della norma verranno stabilite con il decreto ministeriale di cui sopra.
è stata, infine, soppressa la norma che sottoponeva al pagamento di una tassa di 200 euro la richiesta del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Emendamenti del Governo
Art. 41, comma 1
Viene riformulata la norma, introdotta in corso d`esame in Commissione, relativa all`accordo di integrazione per il rinnovo e rilascio del permesso di soggiorno.
In particolare, si prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dell`articolo, con regolamento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell`Interno, di concerto con il Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l`impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell`Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l`espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all`articolo 13, comma 4 del D.Lgs. 289/98, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell`Unione europea nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Emendamento del Governo
Art. 48, comma 3
In relazione alle modifiche al D.Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada) viene riformulata la norma sulla confisca amministrativa del veicolo.
Nello specifico viene previsto che, salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell`articolo 240 del Codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente, sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Al riguardo, si applicano le disposizioni dell`articolo 213 ( che disciplina la misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) del Codice suddetto.
Emendamento del Governo
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 46/2008.
Il testo legislativo prevede numerose disposizioni sulla sicurezza pubblica e per il contrasto del degrado urbano, l`illegalità e la criminalità organizzata.
In particolare, vengono introdotte norme di modifica all`art.38 del D.Lgs. 163/2006, sui casi di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonchè dall`affidamento dei subappalti (vedi l`emendamento di cui sopra).
Vengono previste, inoltre, modifiche al D.Lgs. 490/94 (Disposizioni attuative della L. n.47/94 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).
Nello specifico, viene stabilito che per l`espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all`esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.
Con regolamento, da emanare entro tre mesi dall`entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l`Innovazione, di concerto con il Ministro dell`Interno, il Ministro della Giustizia ed il Ministro per lo Sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri.
Vengono previste modifiche al D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con l`inserimento dei delitti di criminalità organizzata.
In relazione, quindi, alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere), sesto comma, 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l`attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall`articolo 74 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, relativo all`associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 del codice penale, relativo alle associazioni per delinquere, ad esclusione del sesto comma, relativo alla riduzione in schiavitù-tratta delle persone, ovvero di cui all`articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, relativo ai delitti di detenzione e cessione di armi da fuoco ed esplosivi, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive (previste dall`articolo 9, comma 2, tra cui l`interdizione dell`esercizio dell`attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell`illecito), per una durata non inferiore ad un anno.
Se l`ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati si applica la sanzione dell`interdizione definitiva dall`esercizio dell`attività.
Viene previsto che le disposizioni dell`art.21/bis (sul rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere Ii””) del DL 159/07, convertito dalla L. 222/07, si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2010 (la norma prevede che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007 (di cui all`art.4, comma 150, della L. n.350/03 e all`art.13 del DL 273/05, convertito dalla L.51/06) le risorse, originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all`art.18 del DL 152/91, convertito dalla L. 203/91 (case per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità), e non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento, tra quelle presentate, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere Ii””).
Viene, pertanto, riaperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, il termine previsto dal suddetto art. 4, comma 150, della L. n. 350/03, per la ratifica degli accordi di programma.
Sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2009, i termini previsti dalla L. 136/99, sulle norme per il sostegno e il rilancio dell`edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche.
Le disposizioni di cui all`articolo 11 della L. 136/99, relativo all`attuazione degli interventi indicati dall`art.2, comma 72, della L. 662/96 accordi di programma adottati dai comuni ammessi ai finanziamenti previsti dall`art.18) del DL 152/91), continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Vengono dettate apposite disposizioni di modifica del D.Lgs. 271/89, riguardante le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relative all`esecuzione del sequestro preventivo e all`amministrazione dei relativi beni. Lo stesso viene eseguito:
– sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
– sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
– sui beni aziendali organizzati per l`esercizio di un`impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l`immissione in possesso dell`amministratore, con l`iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale èiscritta l`impresa;
– sulle azioni e sulle quote sociali, con l`annotazione nei libri sociali e con l`iscrizione nel registro delle imprese;
– sugli strumenti finanziari dematerializzati.
Altre norme introdotte prevedono modifiche alla L. 575/65 sulle misure contro la mafia, relative alla conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali mafiose e la loro assegnazione (norma riformulata dall`emendamento di cui sopra). Viene, altresì, modificato l`art. 34 della L. 55/90 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, con la previsione in base alla quale, nei registri, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali, viene curata l`annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.
Vengono, altresì, inserite norme che modificano ed integrano il D.Lgs. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell`immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
In particolare, viene introdotto l`Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno (vedi l`emendamento di cui sopra).
Viene, inoltre, inserita una nuova norma che introduce disposizioni sull`ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato per cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del suddetto Testo Unico nonchè di quelle di cui all`articolo 1 della L. n. 68/07, è punito con l`ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato non si applica l`articolo 162 del codice penale.
Le disposizioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento (previsto dall`art. 10 del predetto T.U.).
Al procedimento penale per il reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs. 274/00.
Ai fini dell`esecuzione dell`espulsione dello straniero denunciato non è richiesto il rilascio del nulla osta (art. 13, comma 3, del T.U.), da parte dell`autorità giudiziaria competente all`accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l`avvenuta esecuzione dell`espulsione ovvero del respingimento all`autorità giudiziaria competente all`accertamento del reato.
Il giudice, acquisita la notizia dell`esecuzione dell`espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto (art. 13, comma 14, del T.U.) si applica l`articolo 345 del codice di procedura penale.
Viene previsto, inoltre, che nel caso di richiesta relativa ai familiari, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni.
Al riguardo, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell`Interno di concerto con il Ministro dell`Istruzione, Università e Ricerca.
Viene disposto che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, di importo compreso tra gli 80 e i 200 euro (vedi l`emendamento di cui sopra).
Inoltre, lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all`ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l`arresto fino ad un anno e con l`ammenda sino ad euro 2.000.
Altre disposizioni attengono altresì il ricongiungimento familiare e il relativo tempo di rilascio fissato per 180 giorni dalla richiesta.
Viene, altresì, stabilito, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del decreto, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l`ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
Inoltre, la norma si applica con la stessa multa per ogni persona in alcuni casi, tra cui:
– il fatto riguarda l`ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
– la persona tras portata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l`ingresso o la permanenza illegale;
– il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
Vengono, infine, introdotte disposizioni di modifica dell`art.143 del D.Lgs. 267/00 (T.U. sugli enti locali) relativo allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e alla responsabilità dei dirigenti e dipendenti.
Altre norme del provvedimento riguardano:
– modifiche alla L. 91/92 sulla cittadinanza, tra cui la previsione in base alla quale, le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari a 200 euro;
– modifiche all`art. 639 c.p. relativo ai reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, tra cui la previsione in base alla quale se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi e della multa da 300 a 1000 euro; se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1000 a 3000 euro;
– disposizioni in tema di indebita occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell`art. 633 c.p. e dell`art. 20 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relativi rispettivamente all`invasione di terreni ed edifici al fine di occuparli o di trarne profitto e all`occupazione della sede stradale. Nei suddetti casi il Sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l`immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti;
– modifiche al D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della strada) relative, tra l`altro, alla revisione e sospensione della patente in caso di incidenti stradali, alla destinazione dei veicoli sequestrati e confiscati, alle sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo (vedi l`emendamento di cui sopra) e del fermo amministrativo in alcune ipotesi di reato.
In corso d`esame sono state stralciate le norme di cui all`art.1, commi 4 e 5 del disegno di legge, relative alla modifica degli artt. 648 bis e ter del Codice penale sul riciclaggio di denaro. Le norme suddette sono quindi oggetto di un disegno di legge a sè stante, assegnato all`esame della Commissione Giustizia (633-Bis/S).
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
SENATO DELLA REPUBBLICA
– Decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”” (DDL 1305/S).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 2, comma aggiuntivo
Viene sostituito il comma 48 dell`articolo 2 della L. 203/08 (legge finanziaria 2009), relativo ai casi di mancata applicazione delle sanzioni di cui all`articolo 77-bis, commi 20 e 21, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, in materia di Patto di stabilità interno.
Al riguardo viene previsto che le sanzioni non si applicano agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze d`intesa con la Conferenza Unificata.
Inoltre, viene specificato che il decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell`ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Gli Enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni 2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
La nuova formulazione della disposizione prevede, altresì che le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro dell`Economia e delle Finanze entro il termine di 20 giorni dalla trasmissione, decorso il quale, il decreto può essere adottato. Inoltre, Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi, ai sensi dell`articolo 17 della L. 400/88, entro trenta giorni dalla data dell`entrata in vigore della medesima legge finanziaria 2009, sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonche´ i termini e le modalità per l`invio delle stesse. Con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, infine, sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili ai fini del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall`applicazione della medesima disposizione di legge.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 4, comma 1
In materia di delegificazione, viene prorogato al 30 giugno 2009 (in origine 31 marzo 2009) il termine previsto all`art. 2, comma 634, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) entro il quale devono essere emanati uno o più regolamenti con i quali vengono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonchè strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto di principi e criteri direttivi appositamente individuati.
Emendamento del Governo
Art. 4, comma aggiuntivo
Viene inserita una disposizione con la quale si modifica l`art. 26, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, c.d. taglia-enti. In particolare, viene previsto che sono altresì soppressi tutti gli enti pubblici non economici statali, non istituiti nè già riordinati in data successiva al 1° gennaio 2006, per i quali alla data del 30 giugno 2009 non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634, dell`art. 2, della L. 244/07 (legge comunitaria 2008), con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, degli enti confermati nonchè degli enti di ricerca di cui all`art. 1, della L. 165/07.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Viene inserita un`apposita disposizione sulla proroga dei termini per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali.
In particolare, relativamente alla norma sulla riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza di cui all`articolo 13 del D.L. 223/06, convertito dalla L.248/06, viene previsto che le suddette società cessano entro quarantadue mesi, anziché 30 mesi, dall`entrata in vigore del suddetto D.L. 223/06, le attività non consentite.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con una norma aggiuntiva viene prorogato al 31 dicembre 2009, anzichè 31 dicembre 2007, il termine previsto dall`articolo 1, comma 862, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), concernente il completamento degli interventi della programmazione negoziata.
Viene, altresì, previsto che per tutte le iniziative, ancorchè ultimate ai sensi della normativa vigente, per le quali non sia stato ancora emesso il relativo decreto definitivo di concessione delle agevolazioni, sono ammissibili le eventuali maggiori spese di investimento sostenute entro il 31 dicembre 2009. Entro tale termine è consentita l`integrazione documentale dei relativi stati finali di spesa, ove già presentati, al fine di rendicontare le suddette maggiori spese di investimento. In tali casi le banche convenzionate, su istanza delle imprese interessate, accertano la pertinenza e la congruità delle maggiori spese suddette con il programma di investimento approvato e procedono al ricalcolo delle agevolazioni spettanti nei limiti di quelle già concesse in via provvisoria.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con un articolo aggiuntivo in materia di nuove norme tecniche per costruzioni, v iene differita al 30 giugno 2010 la proroga, già fissata al 30 giugno 2009 dall`articolo 20, comma 1, del D.L. 248/07, convertito dalla L. 31/08, sul regime transitorio per l`operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
Si tratta, in particolare, delle norme già previste dall`articolo 5, del DL. 136/08, convertito dalla L.136/04 che, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni, consente l`applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia.
Emendamenti a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma che apporta modifiche all`articolo 25 del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09 relativo alle Ferrovie e al trasporto pubblico locale. In particolare, viene specificato che con decreto ministeriale si provvede all`individuazione delle quota parte da destinare all`acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale, oltre che alla ripartizione del fondo e alla definizione dei tempi e delle modalità di erogazione delle relative risorse già previsti dalla norma.
Inoltre, viene precisato che con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto DL 185/08, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
Nella formulazione dell’emendamento a firma di parlamentari il suddetto decreto ministeriale deve emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dello stesso DL 185/08.
Emendamenti del Governo e a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con una norma aggiuntiva vengono inserite disposizioni in materia di assicurazioni infortunistiche del settore autotrasporto. In particolare, viene tra l`altro previsto che in funzione dell`andamento infortunistico del settore dell`autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell`articolo 3, comma 1, del D.lgs. 38/00 (recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti dell`importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall`anno 2009.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Con altra norma aggiuntiva vengono introdotte modifiche alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione. In particolare, vengono inserite modifiche all`articolo 75 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e viene tra l`altro previsto che Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l`approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonche´ le idonee procedure per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una disposizione che modifica l`articolo 11, comma 5, della L.498/92 (recante “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica””), come modificato dall`articolo 2, comma 85 del DL 262/06. In particolare, tra gli obblighi a cui sono soggette le società concessionarie autostradali viene sostituita la lettera c), della suddetta norma richiamata e viene previsto che le stesse società debbano “provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti Pubblici)“.
Inoltre, viene disposta la sostituzione dell`articolo 253 (sulle norme transitorie), comma 25, del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “in relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici), i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici””.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
In materia di rilascio del permesso di costruire subordinato alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all`articolo 1, comma 289, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), viene prorogato al 1 gennaio 2010 (anzichè 1 gennaio 2009) il termine (inserito nell`articolo 4 del D.P.R. 380/2001) a decorrere dal quale deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l`installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Emendamenti del Relatore e a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
In relazione ai requisiti per l`accesso alla professione di autotrasporto e merci, viene modificato il termine di cui all`articolo 5, comma 2, del D.M. n. 161/05 di attuazione del D.Lgs. 395/00 (recante attuazione della direttiva 98/76/CE riguardante l`accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l`esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). In particolare, viene previsto che le imprese di cui all`articolo 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo si adeguano ai requisiti prescritti dagli articoli 5, 6 e 7 della stessa legge entro 60 mesi dall`entrata in vigore del D.M. n. 161/05, anzichè entro quarantotto mesi.
Emendamento del Governo
Articolo aggiuntivo
Con apposita norma viene stabilito il mantenimento in bilancio delle somme autorizzate, ma non impegnate a fine 2008, per il finanziamento delle opere della Legge Obiettivo. Viene specificato che le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall`articolo 13, comma 1 (sull`attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture, della L. 166/2002 che reca disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall`anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
Inoltre, al riguardo viene previsto che i contributi pluriennali, autorizzati dall`articolo 1, comma 78, della L. 266/05 (legge finanziaria 2006) e dall`articolo 1, comma 977, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) decorrenti dall`anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, sono mantenuti in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell`esercizio finanziario 2009.
Emendamento del Governo
Articolo 32, commi aggiuntivi
Viene altresì modificato l`articolo 47 del D.Lgs. 81/08, sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Viene specificato che il rappresentante suddetto viene eletto o designato in tutte le aziende, o unità produttive con più di quindici dipendenti e viene quindi abrogato il comma 3, del medesimo articolo 47 concernente l`elezione diretta, da parte dei lavoratori nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Emendamenti a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene inserita una norma sulle modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito e viene, tra l`altro, stabilito che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell`anno solare precedente il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell`anno successivo.
Emendamenti a firma del Relatore
Articolo 41, comma aggiuntivo
Viene inserita una disposizione aggiuntiva con cui si apportano modifiche all`articolo 32 della L.392/78 (recante Disciplina delle locazioni di immobili urbani) concernente l`aggiornamento del canone.
In particolare, viene specificato che le variazioni in aumento del canone in relazione ai contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all`articolo 27 della stessa legge, non possono essere superiori al 75% di quelle accertate dall`ISTAT, dell`indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Inoltre, viene specificato che le disposizioni del suddetto articolo 32, oltre ai contratti di locazione stagionali già previsti, si applicano anche a quelli in corso al momento dell`entrata in vigore del limite di aggiornamento suddetto.
Emendamento del Relatore
Articolo 41, comma aggiuntivo
Con altra disposizione aggiuntiva viene previsto che, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonche´ di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell`evento EXPO Milano 2015, il Ministero dell`Economia e delle Finanze è autorizzato per l`esercizio 2009 ad erogare un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall`articolo 14, comma 1, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08.
Emendamento del Relatore
Articolo 41, comma aggiuntivo
Tra le proroghe in materia finanziaria, viene altresì prevista quella in materia di fabbricati rurali di cui (recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria).
Viene stabilito che i fabbricati rispetto ai quali vengano meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, debbano essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 31 dicembre 2010, piuttosto che il 31 ottobre 2008 come previsto dall`articolo 2, comma 38, del DL 262/06, convertito dalla L. 286/06.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo 42, commi aggiuntivi
In relazione alla norma sul differimento di termini in materia fiscale viene inserita un`ulteriore disposizione con cui si apportano modifiche al DPR n. 322/98 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all`imposta regionale sulle attività produttive e all`imposta sul valore aggiunto) In particolare:
– il termine per l`invio telematico delle dichiarazioni delle persone fisiche, società di persone e dell`IRAP viene fissato al 30 settembre, anzichè al 31 luglio;
– l`invio telematico della dichiarazione dei soggetti all`imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) va effettuato entro l`ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta, anzichè del settimo mese;
– per i sostituti d`imposta, invece, il termine di presentazione del 770 semplificato viene differito dal 31 marzo al 31 luglio;
– il termine per l`invio telematico della dichiarazione relativa all`imposta sul valore aggiunto (IVA) viene, altresì, differito al 30 settembre, anzichè 31 luglio.
Sono apportate modifiche, altresì, al decreto del Ministero delle Finanze n. 164/99 (Regolamento recante norme per l`assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d`imposta e dai professionisti).
In particolare, viene stabilito che i CAF-dipendenti e i sostituti d`imposta che prestino assistenza fiscale trasmettano i modelli 730 entro il 30 giugno di ciascun anno, anzichè 25 giugno.
Per i conguagli dei sostituti d`imposta e dei CAF viene precisato che il riferimento alle operazioni vada effettuato in relazione al rateo di pensione o alla retribuzione di competenza del mese di luglio.
Viene prevista, tuttavia, un`eccezione per l`anno 2009 in quanto i CAF e i sostituti potranno inviare al Fisco i dati dell`assistenza prestata entro il 15 luglio.
Emendamento del Relatore
Articolo 42, comma aggiuntivo
Viene, altresì, prorogato dal 30 novembre 2008 al 30 novembre 2009 il termine di cui all`articolo 2, comma 110, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) per il versamento in un`unica soluzione della somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale in materia di definizione automatica anni 2002-2006 dei versamenti tributari e previdenziali sospesi in Molise, Puglia e Sicilia.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Con una disposizione aggiuntiva in materia di infrastrutture carcerarie viene previsto che, per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al Capo del Dipartimento dell`amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall`articolo 20 ( che detta, tra l`altro, norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale) del DL185/08, convertito dalla L. 2/09, allo scopo di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione
di nuove infrastrutture carcerarie o l`aumento della capienza di quelle esistenti. Viene previsto, in particolare, che il Capo del Dipartimento dell`amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti e che con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono determinate le opere necessarie per l`attuazione del programma, con l`indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell`intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, può essere disposta l`abbreviazione fino alla metà dei termini previsiti dalla normativa vigente per l`adozione
dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell`intervento.
Le suddette opere sono inserite nel programma disciplinato dall`articolo 1, comma 1, della L.443/01 (c.d. Legge Obiettivo), nonche´, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall`articolo 128 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) e per la loro realizzazione si applica quanto specificamente previsto dal Capo IV, del Titolo III, della Parte II del medesimo Codice, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle ammende di cui all`articolo 4 della L. 547/32, così come sostituito dalla medesima disposizione.
Viene, altresì, stabilito che l`inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata suddetta, costituisce presupposto per l`esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall`articolo 20, comma 4, del DL 185/08 (commissario ad acta) ed ai provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione di legge si applicano le disposizioni previste dall`articolo 20, comma 8, del medesimo DL 185/08.
La Cassa delle ammende è istituita presso il Dipartimento dell`amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ed è un ente dotato di personalità giuridica; la stessa finanzia, tra l`altro, progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento
delle condizioni carcerarie.
Emendamento del Governo
Il provvedimento del Governo contiene norme che differiscono numerosi termini previsti da disposizioni legislative riguardanti diverse materie.
In particolare, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro viene fissata al 16 maggio 2009 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni, di cui all`art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 81/08, sull`obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di comunicare all`INAIL o all`IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un`assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell`evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un`assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e la disposizione, di cui all`art. 41, comma 3, lett. a), che prevede che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva.
Viene, altresì, prorogato al 16 maggio 2009 il termine, di cui all`art. 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, a decorrere dal quale diventano efficaci le disposizioni contenute nell`art. 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi.
Per quanto concerne i beni e le attività culturali, viene previsto che fino al 30 giugno 2009, (in origine 31 dicembre 2008), il procedimento sul rilascio dell`autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio, di cui all`art. 159, del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Viene rinviata, quindi, di sei mesi, l`entrata in vigore del nuovo regime dell`autorizzazione paesaggistica previsto dall`art. 146, del citato D.Lgs. 42/04. Inoltre, viene stabilito che la disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009 (in origine 31 dicembre 2008) non si siano ancora conclusi con l`emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Viene, altresì, previsto che il mancato adempimento da parte delle Regioni del compito di verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all`esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall`art. 146, comma 6, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009 (in origine 31 dicembre 2008).
In materia fiscale viene prevista una proroga relativa all`art. 10, comma 3, del DL 185/08, il quale prevede la riduzione di tre punti percentuali dell`acconto IRES e IRAP per il pe riodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto suddetto, per i soggetti di cui all`art.73, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPCM 22 dicembre 1986, n.917. In particolare, viene differito al 31 marzo 2009, il termine per l`adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell`importo non corrisposto.
Viene previsto, inoltre, che nelle more del completamento dei lavori dell`Alta Commissione di studio per indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nelle Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l`applicazione della tassa, di cui all`art. 2, comma 22, della L. 350/03 (legge finanziaria 2004) opera a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, e non più 1° gennaio 2008.
Viene, altresì, prorogato al 1° gennaio 2010 il periodo entro il quale le Regioni di cui sopra provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
Viene, altresì, stabilito che in attesa dell`approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, il termine di cui all`art. 1, comma 43, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), a decorrere dal quale l`IRAP è istituita con legge regionale, viene prorogato al 1° gennaio 2010 (anzichè il 1° gennaio 2009).
Con apposita disposizione viene stabilito che le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008, ai sensi dell`art. 1, comma 758, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), relativo all`utilizzazione del Fondo per il TFR, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell`esercizio successivo, per il finanziamento di interventi delle amministrazioni.
Altra norma del decreto dispone la proroga al 31 dicembre 2009 del termine, previsto all`art. 17, comma 10, del D.Lgs. 188/03, in materia ferroviaria, fino al quale i canoni di utilizzo dell`infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal DM 21 marzo 2000 e dal DM 22 marzo 2000 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle more dell`emanazione del decreto ministeriale con cui si stabilisce il canone dovuto per l`accesso all`infrastruttura ferroviaria nazionale. Viene, altresì, differito al 30 giugno 2009 il termine, di cui all`art. 2, comma 253, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) entro il quale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve concludere un`indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l`equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonchè le eventuali azioni di miglioramento dell`efficienza.
Viene previsto che le risorse di cui all`art. 148, della L. 388/00 (legge finanziaria 2001) derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall`Autorità garante della concorrenza e del mercato, rassegnate nell`anno 2008 e non impegnate al termine dell`esercizio, permangono nell`anno 2009 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2, del citato art. 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo economico.
In relazione all`azione collettiva risarcitoria, viene stabilito che le disposizioni contenute nei commi da 445 a 449, dell`art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) diventano efficaci decorsi diciotto mesi, non più un anno, dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Con altra norma viene prorogato al 30 giugno 2009 il termine per l`attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie dell`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a., previsto all`art. 28, comma 1, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08.
In materia di delegificazione, viene prorogato al 30 giugno 2009 (in origine 31 marzo 2009) il termine, previsto all`art. 2, comma 634, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) entro il quale devono essere emanati uno o più regolamenti con i quali vengono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonchè strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto di principi e criteri direttivi appositamente individuati (vedi emendamento di cui sopra).
Con altra norma viene differito al 31 dicembre 2009 il termine, previsto dall`art. 35, comma 1, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08, a decorrere dal quale non è più consentito l`accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d`identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi e il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE, entrambi previsti all`art. 64, comma 3, del D.Lgs. 82/05 (Codice dell`amministrazione digitale).
In materia di assicurazioni private viene previsto che le norme elencate all`art. 354, comma 1, del D.Lgs. 209/05 (Codice delle assicurazioni private) e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del suddetto Codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi, e non più dodici, dopo il termine previsto dal comma 2, dell`art. 355 dello stesso.
Viene differito al 30 giugno 2009 il termine entro il quale il Commissario straordinario dell`Ente per l`irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l`accumulo e la distribuzione dell`acqua fino al 30 giugno 2009 nei limiti delle risorse disponibili dell`ente.
Altre norme riguardano, infine:
– la proroga al 31 dicembre 2009 del termine entro cui il Ministro dei Trasporti provvede con proprio decreto all`aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato;
– la proroga al 31 dicembre 2009 del termine entro il quale il Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali e dell`Ambiente provvedono con proprio decreto alla delimitazione delle aree di balneabilità delle acque;
– la concessione per l`anno 2009 di un contributo di 2.800.000 euro all`Ente Italiano Montagna (EIM).
Il decreto legge, che scade il 1 marzo 2009, passa ora all`esame dell`Aula.
– Decreto legge n. 208 del 30 dicembre 2008 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente “ (DDL 1306/S).
La Commissione Territorio e Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1, commi aggiuntivi
Viene previsto che l`adozione dei piani di gestione di cui all`articolo 13 della direttiva 2000/60/CE (che istituisce un quadro per l`azione comunitaria in materia di acque), sarà effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali.
Ai fini del rispetto del termine suddetto, le autorità di bacino di rilievo nazionale provvederanno, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui sopra all`interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all`articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvederanno le Regioni.
Al fine di garantire che l`adozione e l`attuazione dei piani di gestione avvenga con uniformità ed equità sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, viene disposto, altresì, che il Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emana, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, delle linee guida da trasmettere ai comitati istituzionali sopra menzionati.
Emendamento del Relatore
Art. 1, comma aggiuntivo
Viene previsto che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all`art.63, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, sui criteri e modalità per l`attribuzione di personale e risorse patrimoniali e finanziarie in relazione all`istituzione delle Autorità di bacino, non si applicano le disposizioni di cui all`art.3 del DPR 27 luglio 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001, e dell`art.3, comma 2 del DPR 9 maggio 2001, n.331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 2, comma 5
Riguardo agli accordi transattivi stipulati tra il Ministero dell`Ambiente e una o più imprese pubbliche e private in relazione alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, di ripristino e di risarcimento del danno ambientale e degli altri eventuali danni di cui venisse richiesto il risarcimento da parte dello Stato e da enti pubblici territoriali, viene specificato che sono fatti salvi quelli già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonchè quelli attuativi di accordi di programma già conclusi in tale data.
Emendamento del Relatore
Art. 2, comma aggiuntivo
Viene disposto che la stipula del contratto di transazione comporta l`approvazione dei progetti di bonifica per le parti di rispettiva competenza di ciascun ente partecipante alla Conferenza dei servizi. Comporta, altresì, la facoltà di utilizzare il terreno o singoli lotti o porzioni dello stesso, in conformità alla sua destinazione urbanistica, alla luce del decreto direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, sia funzionale all`esercizio di un`attività di impresa e non contrasti con eventuali necessità di garanzia dell`adempimento evidenziate nello schema di contratto.
Emendamento del Relatore
Art. 2, comma 7
Sempre in relazione agli accordi transattivi, viene precisato che sono versati all`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell`Ambiente, solo i proventi introitati a titolo di risarcimento di danno ambientale.
Nei casi in cui nella transazione sia previsto che la presentazione complessivamente dovuta dall`impresa o dalle imprese abbia carattere soltanto pecuniario, le modalità e le finalità di utilizzo della quota dei proventi diversa da quella introitata a titolo di risarcimento del danno ambientale saranno definite negli strumenti di attuazione.
Emendamento del Relatore
Art. 4, commi aggiuntivi
In relazione all`esigenza di assicurare l`efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell`impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica nell`ambito della strategia energetica nazionale, viene riformulato l`articolo 8, comma 4, del D.Lgs 152/2006 sulla composizione della Commissione medesima.
Al riguardo vengono, quindi, dettate apposite norme sul trattamento dei componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche.
Emendamento del Relatore
Art.5, comma 1 e comma aggiuntivo
Viene soppressa la norma sulla proroga, al 31 gennaio 2009, del regime transitorio previsto dall`art.17 del D.Lgs. 36/2003 per la disciplina delle discariche.
Al riguardo viene disposto che, fermo restando quanto previsto dall`art.199 del D.Lgs. 152/2006, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio per la disciplina delle discariche di cui all`art.17 del D.Lgs. 36/03 è prorogato sino al 31 marzo 2009. Il Presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 36/2003. L`adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga sarà disposta con provvedimento del Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero ed avrà efficacia a decorrere dal 1° aprile 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.
Emendamento del Governo
Art.5, comma aggiuntivo
Viene introdotta una norma sul modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
In particolare, si prevede che il modello suddetto allegato al DPCM 2 dicembre 2008 sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all’anno 2009, da parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all’anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al DPCM 24 dicembre 2002, come rettificato con DPCM 22 dicembre 2004, con le relative istruzioni.
Emendamento a firma di parlamentari
Art. 5, comma aggiuntivo
Viene disposto che, ove il regolamento sulla determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 6 dell`art.238 del D.Lgs. 152/06, non sia adottato dal Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 30 giugno 2009, i Comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Emendamento del Relatore
Art. 6, comma aggiuntivo
Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica di cui all`art.5, del D.Lgs. 36/2003, viene riformulato l`art.3, comma 27, della L.549/95 sulle misure di razionalizzazione di finanza pubblica., relativo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. In particolare, viene previsto che una quota del 70% (anzichè del 20%) del gettito derivante dal tributo affluisce in un apposito fondo vincolato della Regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolte, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti, nonchè ai fini del raggiungimento degli obbiettivi suddetti.
Viene, altresì, precisato che la realizzazione di tali interventi è finalizzata all`attuazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (integrativo del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all`art.22 del D.Lgs. 22/97), previsto all`art.5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2003.
Emendamento del Relatore
Art. 6, comma aggiuntivo
Viene previsto che fatto salvo il disposto di cui all`articolo 181-bis del D.Lgs. 152/2006, n. 152 (che disciplina le materie, sostanze e prodotti secondari non rientranti nella definizione di rifiuto, come individuati con apposito decreto ministeriale) e a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, di prevenzione incendi e le norme in tema di protezione dell`ambiente e della salute, per il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si considerano destinati in modo effettivo ed oggettivo all`utilizzo nei cicli di consumo e di produzione (di cui all`art. 3, comma 3, decreto ministeriale 5 febbraio 1998), le materie, le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. I quantitativi stoccati dei materiali suddetti non possono comunque superare la capacità autorizzata dell`impianto o in mancanza della stessa, la potenzialità dell`impianto.
Emendamento del Relatore
Art. 8, comma aggiuntivo
Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 16 gennaio 2009, viene prevista un`autorizzazione di spesa pari a 19 milioni di euro per l`anno 2009.
Le risorse sono assegnate al Dipartimento della Protezione Civile, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell`emergenza. Le risorse suddette saranno utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l`anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all`art.10, comma 5, del decreto legge 282/04, convertito con modificazioni dalla L. 307/04.
Emendamento a firma di parlamentari
Articolo aggiuntivo
Viene specificato che le norme con cui si autorizza il Ministro dell`Ambiente alle necessarie variazioni di bilancio sulla corrispondente unità revisionale di base, al fine di rendere disponibili fin dall`inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell`impatto ambientale, si applicano anche alla Commissione istruttoria per l`autorizzazione ambientale integrata – IPPC, di cui all`articolo 10 del DPR 90/2007.
Vengono, inoltre, dettate norme sulle modalità di corresponsione dei compensi ai componenti della Commissione istruttoria per l`autorizzazione ambientale integrata – IPPC, che vengono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all`avvio di ciascuna istruttoria, e, per il restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene introdotta una norma in materia di immissioni acustiche, con cui si prevede che, nell`accertare la normale tollerabilità delle immissioni acustiche, ai sensi dell`articolo 844 del Codice Civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
Emendamento del Relatore
Articolo aggiuntivo
Al fine della sensibilizzazione delle giovani generazioni in riferimento alla conservazione di un ambiente sano, nonchè alla promozione delle prassi e dei comportamenti ecocompatibili, viene prevista la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale nell`ambito dei sistemi di istruzione secondaria superiore e universitaria. Con decreto del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell`Istruzione, dell`Università e della Ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, saranno definite le relative modalità a ttuative.
Emendamento del Governo
Articoli aggiuntivi
Vengono introdotte norme aggiuntive all`art.186 del D.Lgs 152/2006 sulla disciplina delle terre e le rocce da scavo.
Nello specifico, si prevede che le terre e le rocce da scavo, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
Viene prevista, altresì, l`equiparazione dei residui provenienti dall`estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un`operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell`Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull`ambiente derivanti dall`utilizzo della sostanza o dell`oggetto.
Emendamenti a firma di parlamentari e del Relatore
Articolo aggiuntivo
Vengono dettate norme sui dragaggi in aree portuali.
In particolare, si prevede che per i progetti di opere marittime in cui sono previste attività di dragaggio e contestuale destinazione dei materiali di risulta all`interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito portuale o costiero, o a rifacimento di arenili, ove compatibili, o al riutilizzo in altre attività produttive previste in progetto, o immessi o refluiti a mare, o allontanati in discariche compatibili a terra, il giudizio di compatibilità ambientale emesso dal Ministero dell`Ambiente o, per competenza, dalle Regioni o dalle Province, ai sensi dell`art. 31 del D.Lgs 152/2006, ovvero il pronunciamento relativo alle procedure di verifica di cui all`art.32 del medesimo decreto legislativo, equivalgono a formale autorizzazione ad effettuare entrambe le attività di dragaggio e di contestuale destinazione del materiale secondo le previsioni di progetto.
L`autorizzazione si intende acquisita anche per le attività di dragaggio e di contestuale destinazione del materiale previste in progetti che abbiano già ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale o il pronunciamento relativo alle procedure di verifica di cui agli articoli 31 e 32 del D.Lgs suddetto, senza alcuna ulteriore autorizzazione da parte delle Regioni o delle Province.
Emendamento del Relatore
Il decreto legge, in particolare, prevede la proroga delle attività e dei poteri dell`Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla L. 183/89, fino all`entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all`art. 63, comma 2, del D.Lgs. 152/06.
Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalla stessa Autorità dal 30 aprile 2006 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all`art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 (codice ambientale).
Quanto sopra previsto nelle more della Costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo 2 parte III del sopracitato D.Lgs 152/06.
Viene disposto, altresì, che nell`ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonche´ del danno ambientale di cui agli articoli 18 della L. 349/86, e 300 del Decreto legislativo 152/06, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’art.28 del decreto legge 112/2008, convertito dalla L. 133/2008 e la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 90/07, predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell`ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo (norma riformulata in corso d’esame e integrata dagli emendamenti di cui sopra).
In corso d`esame è stata soppressa la norma sulla proroga, al 31 dicembre 2009, del termine di scadenza del regime transitorio della normativa sulle discariche, di cui al D.Lgs. 36/03 ed attuata con DM 3 agosto 2005 e sostituita con altra disposizione con la quale si prevede, tra l`altro, la proroga del regime transitorio al 31 marzo 2009 (vedi emendamento di cui sopra).
Altra disposizione riguarda la proroga, al 31 dicembre 2009, dell`entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore al 13.000 kJ/kg.
Viene, altresì, prevista una norma per l`attivazione di una prima tranche di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali oggetto del DPCM 18 dicembre 2008, pubblicato nella G. U. del 24 dicembre 2008. Si tratta, in particolare di 100 milioni di euro da assegnare al Dipartimento della protezione civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla ripartizione delle risorse si provvede con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi della L. 225/92 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).
Inoltre, viene sostituita la disposizione contenuta all`art. 5, comma 5-bis, della L. 225/92 per cui i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, devono a rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l`intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.
Tali modalità dovranno essere recepite in un apposito provvedimento da adottare con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, d`intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore.
Altre disposizioni riguardano, infine, le funzionalità all`istituzione superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui alla L. 244/07 e sulle risorse per il finanziamento della Commissione tecnica di verifica dell`impatto ambientale – VIA e VAS di cui al DPR 90/07.
Il decreto legge, che scade il 1° marzo 2009, passa ora all`esame dell`Aula.
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Nella settimana di riferimento non sono stati approvati provvedimenti legislativi di interesse.

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Sintesi parlamentare n. 6/2009 della settimana dal 2 febbraio al 6 febbraio 2009

2 Febbraio 2009
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CAMERA DEI DEPUTATI
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Nella settimana di riferimento non sono stati approvati provvedimenti legislativi di interesse.
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