SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”” (DDL 1305/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto con la votazione di fiducia su un maxi-emendamento del Governo, sostitutivo ed integrativo del testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 6/2009.
Il testo, in particolare, prevede il differimento al 30 giugno 2010 della norma ( già fissata al 30 giugno 2009 dall`articolo 20, comma 1, del D.L. 248/07, convertito dalla L. 31/08) sul regime transitorio per l`operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
Pertanto, continueranno ad applicarsi, fino alla suddetta data, le norme già previste dall`articolo 5, del D.L. 136/08, convertito dalla L.136/04 le quali, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni, consentono l`applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia.
Per quanto riguarda il permesso di costruire, subordinato alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all`articolo 1, comma 289, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), viene prorogato al 1° gennaio 2010 (anzichè 1° gennaio 2009) il termine (inserito nell`articolo 4 del D.P.R. 380/2001) a decorrere dal quale deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l`installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE dell`11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, viene disposta l`ulteriore proroga, già fissata al 30 marzo 2009 dal DL 162/08, convertito dalla L.201/08, al 31 dicembre 2009 della sospensione della norma che esclude il ricorso all`arbitrato nei contratti di lavori pubblici, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Inoltre, viene inserita una disposizione aggiuntiva all`articolo 241 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) secondo cui sono dimezzati i compensi minimi e massimi determinati dalla tariffa allegata (sulla determinazione del corrispettivo dovuto alla Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della L.109/94 e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui va aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale) al regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 398/00 (recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell`articolo 32, della L. 109/94 e successive modificazioni) e sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all`effettivo lavoro svolto.
Viene inserita una disposizione che modifica l`articolo 11, comma 5, della L.498/92 (recante “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica””), come modificato dall`articolo 2, comma 85 del DL 262/06. In particolare, tra gli obblighi a cui sono soggette le società concessionarie autostradali viene sostituita la lettera c), della suddetta norma richiamata e viene previsto che le stesse società devono provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25, del D.lgs. 163/06 (Codice dei Contratti Pubblici).
Inoltre, viene disposta la sostituzione dell`articolo 253 (sulle norme transitorie), comma 25, del D.Lgs. 163/06 prevedendo che in relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II
(concessione di lavori pubblici), i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.
Con apposita norma viene stabilito il mantenimento in bilancio delle somme autorizzate, ma non impegnate a fine 2008, per il finanziamento delle opere della Legge Obiettivo. Viene specificato che le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall`articolo 13, comma 1 (sull`attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture, della L. 166/2002 che reca disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall`anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
Inoltre, al riguardo viene previsto che i contributi pluriennali, autorizzati dall`articolo 1, comma 78, della L. 266/05 (legge finanziaria 2006) e dall`articolo 1, comma 977, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) decorrenti dall`anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, sono mantenuti in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell`esercizio finanziario 2009.
Con una disposizione aggiuntiva in materia di infrastrutture carcerarie viene previsto che, per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al Capo del Dipartimento dell`amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall`articolo 20 ( che detta, tra l`altro, norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale) del DL185/08, convertito dalla L. 2/09, allo scopo di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l`aumento della capienza di quelle esistenti. Viene previsto, in particolare, che il Capo del Dipartimento dell`amministrazione penitenziairia entro sessanta giorni dall`entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti e che con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono determinate le opere necessarie per l`attuazione del programma, con l`indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell`intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, può essere disposta l`abbreviazione fino alla metà dei termini previsiti dalla normativa vigente per l`adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell`intervento.
Le suddette opere sono inserite nel programma disciplinato dall`articolo 1, comma 1, della L.443/01 (c.d. Legge Obiettivo), nonche´, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall`articolo 128 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) e per la loro realizzazione si applica quanto specificamente previsto dal Capo IV, del Titolo III, della Parte II del medesimo Codice, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla Cassa delle ammende di cui all`articolo 4 della L. 547/32, così come sostituito dalla medesima disposizione.
Viene, altresì, stabilito che l`inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella
misura eventualmente abbreviata suddetta, costituisce presupposto per l`esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall`articolo 20, comma 4, del DL 185/08 (commissario ad acta ) ed ai provvedimenti adottati
ai sensi della presente disposizione di legge si applicano le disposizioni previste dall`articolo
20, comma 8, del medesimo DL 185/08.
La Cassa delle ammende è istituita presso il Dipartimento dell`amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ed è un ente dotato di personalità giuridica; la stessa finanzia, tra l`altro, progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.
Con altra norma viene previsto che, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonche´ di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell`evento EXPO Milano 2015, il Ministero dell`economia e delle finanze è autorizzato per l`esercizio 2009 ad erogare un massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate per il 2009 dall`articolo 14, comma 1, del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08.
Viene sostituita la disposizione di cui al comma 48 dell`articolo 2 della L. 203/08 (legge finanziaria 2009), relativo ai casi di mancata applicazione delle sanzioni di cui all`articolo 77-bis, commi 20 e 21, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, in materia di Patto di stabilità interno.
Al riguardo viene previsto che le sanzioni non si applicano agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze d`intesa con la Conferenza Unificata.
Inoltre, viene specificato che il decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell`ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di s viluppo a carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni 2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto
delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
La nuova formulazione della disposizione prevede, altresì che le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro dell`economia e delle finanze entro il termine di 20 giorni dalla trasmissione, decorso
il quale, il decreto può essere adottato. Inoltre, Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi, ai sensi dell`articolo 17 della L. 400/88, entro trenta giorni dalla data dell`entrata in vigore della medesima legge finanziaria 2009, sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti
territoriali, nonche´ i termini e le modalità per l`invio delle stesse.
Con decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, infine, sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili ai fini del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e degli Enti locali interessati dall`applicazione della medesima dispsizione di legge.
Viene inserita una norma in materia di interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici secondo cui il patrimonio separato relativo alla prima operazione di cartolarizzazione, di cui al decreto del Ministro dell`economia e delle finanze 18 dicembre 2001, effettuata dalla Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (SCIP) ed il patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione di cui al decreto del Ministro dell`economia e delle finanze 21 novembre 2002, , effettuata dalla medesima SCIP sono posti in liquidazione. Viene previsto che i beni immobili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono di proprietà della SCIP sono trasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari degli stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza garanzia per vizi ed evizione e vengono dettate apposite disposizioni sul trasferimento suddetto e sul relativo corrispettivo.
Viene inserita un`apposita disposizione sulla proroga dei termini per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali.
In particolare, relativamente alla norma sulla riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza di cui all`articolo 13 del D.L. 223/06, convertito dalla L.248/06, viene previsto che le suddette società cessano entro quarantadue mesi, anzichè 30 mesi, dall`entrata in vigore del suddetto D.L. 223/06, le attività non consentite.
Vengono apportate modifiche all`articolo 25 del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09 relativo alle ferrovie e al trasporto pubblico locale. In particolare, viene specificato che con decreto ministeriale si provvede all`individuazione delle quota parte da destinare all`acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale, oltre che alla ripartizione del fondo e alla definizione dei tempi e delle modalità di erogazione delle relative risorse già previsti dalla norma.
Inoltre, viene precisato che con decreto del Ministro dell`Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto DL 185/08, è individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
Vengono, altresì, inserite disposizioni in materia di assicurazioni infortunistiche del settore autotrasporto. In particolare, viene tra l`altro previsto che in funzione dell`andamento infortunistico del settore dell`autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell`articolo 3, comma 1, del D.lgs. 38/00 (recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti dell`importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall`anno 2009.
Con altra norma aggiuntiva vengono introdotte modifiche alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione. In particolare, vengono inserite modifiche all`articolo 75 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e viene tra l`altro previsto che Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l`approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonche´ le idonee procedure per la loro istallazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione.
In relazione ai requisiti per l`accesso alla professione di autotrasporto e merci, viene modificato il termine di cui all`articolo 5, comma 2, del D.M. n. 161/05 di attuazione del D.Lgs. 395/00 (recante attuazione della direttiva 98/76/CE riguardante l`accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l`esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). In particolare, viene previsto che le imprese di cui all`articolo 1, comma 2, del suddetto decreto legislativo si adegua no ai requisiti prescritti dagli articoli 5, 6 e 7 della stessa legge entro 60 mesi dall`entrata in vigore del D.M. n. 161/05, anzichè entro quarantotto mesi.
Viene inserita una norma sulle modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito e viene, tra l`altro, stabilito che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell`anno solare precedente il 1º luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell`anno successivo.
Vengono apportate modifiche all`articolo 32 della L.392/78 (recante Disciplina delle locazioni di immobili urbani) concernente l`aggiornamento del canone.
In particolare, viene specificato che le variazioni in aumento del canone in relazione ai contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all`articolo 27 della stessa legge, non possono essere superiori al 75% di quelle accertate dall`ISTAT, dell`indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Inoltre, viene specificato che le disposizioni del suddetto articolo 32, oltre ai contratti di locazione stagionali già previsti, si applicano anche a quelli in corso al momento dell`entrata in vigore del limite di aggiornamento suddetto.
In relazione alla norma sul differimento di termini in materia fiscale viene inserita un`ulteriore disposizione con cui si apportano modifiche al DPR n. 322/98 ( Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all`imposta regionale sulle attività produttive e all`imposta sul valore aggiunto)
In particolare:
– il termine per l`invio telematico delle dichiarazioni delle persone fisiche, società di persone e dell`IRAP viene fissato al 30 settembre, anzichè al 31 luglio;
– l`invio telematico della dichiarazione dei contribuenti soggetti all`imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) va effettuato entro l`ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta, anzichè del settimo mese;
– per i sostituti d`imposta, invece, il termine di presentazione del 770 semplificato viene differito dal 31 marzo al 31 luglio;
– il termine per l`invio telematico della dichiarazione relativa all`imposta sul valore aggiunto (IVA) viene, altresì, differito al 30 settembre, anzichè 31 luglio.
– Sono apportate modifiche, altresì, al decreto del Ministero delle Finanze n. 164/99 (Regolamento recante norme per l`assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d`imposta e dai professionisti )
In particolare, viene stabilito che i CAF-dipendenti e i sostituti d`imposta che prestino assistenza fiscale trasmettano i modelli 730 entro il 30 giugno di ciascun anno, anzichè 25 giugno.
Per i conguagli dei sostituti d`imposta e dei CAF viene precisato che il riferimento alle operazioni vada effettuato in relazione al rateo di pensione o alla retribuzione di competenza del mese di luglio.
Viene prevista, tuttavia, un`eccezione per l`anno 2009 in quanto i CAF e i sostituti potranno inviare al Fisco i dati dell`assistenza prestata entro il 15 luglio.
Viene, infine, prorogato dal 30 novembre 2008 al 30 novembre 2009 il termine di cui all`articolo 2, comma 110, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) per il versamento in un`unica soluzione della somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale in materia di definizione automatica anni 2002-2006 dei versamenti tributari e previdenziali sospesi in Molise, Puglia e Sicilia.
Restano confermate le altre norme contenute nel testo originario del decreto legge così come varato dal Governo.
In particolare, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro viene fissata al 16 maggio 2009 la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni, di cui all`art. 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 81/08, sull`obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di comunicare all`INAIL o all`IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un`assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell`evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un`assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e la disposizione, di cui all`art. 41, comma 3, lett. a), che prevede che le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva.
Viene, altresì, prorogato al 16 maggio 2009 il termine, di cui all`art. 306, comma 2, del D.Lgs. 81/08, a decorrere dal quale diventano efficaci le disposizioni contenute nell`art. 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa del documento di valutazione dei rischi.
Per quanto concerne i beni e le attività culturali, viene previsto che fino al 30 giugno 2009, (in origine 31 dicembre 2008), il procedimento sul rilascio dell`autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio, di cui all`art. 159, del D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Viene rinviata, quindi, di sei mesi, l`entrata in vigore del nuovo regime dell`autorizzazione paesaggistica previsto dall`art. 146, del citato D.Lgs. 42/04. Inoltre, viene stabilito che la disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell`autorizzazione paesaggistica che alla data del 30 giugno 2009 (in origine 31 dicembre 2008) non si siano ancora conclusi con l`emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Viene, altresì, previsto che il mancato adempimento da parte delle Regioni del compito di verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all`esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall`art. 146, comma 6, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 30 giugno 2009 (in origine 31 dicembre 2008).
In materia fiscale viene prevista una proroga relativa all`art. 10, comma 3, del DL 185/08, il quale prevede la riduzione di tre punti percentuali dell`acconto IRES e IRAP per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto suddetto, per i soggetti di cui all`art.73, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPCM 22 dicembre 1986, n.917. In particolare, viene differito al 31 marzo 2009, il termine per l`adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell`importo non corrisposto.
Viene previsto, inoltre, che nelle more del completamento dei lavori dell`Alta Commissione di studio per indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nelle Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l`applicazione della tassa, di cui all`art. 2, comma 22, della L. 350/03 (legge finanziaria 2004) opera a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, e non più 1° gennaio 2008.
Viene, altresì, prorogato al 1° gennaio 2010 il periodo entro il quale le Regioni di cui sopra provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
Viene, altresì, stabilito che in attesa dell`approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, il termine di cui all`art. 1, comma 43, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008), a decorrere dal quale l`IRAP è istituita con legge regionale, viene prorogato al 1° gennaio 2010 (in origine 1° gennaio 2009).
Con apposita disposizione viene stabilito che le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2008, ai sensi dell`art. 1, comma 758, della L. 296/06 (legge finanziaria 2007), relativo all`utilizzazione del Fondo per il TFR, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell`esercizio successivo, per il finanziamento di interventi delle amministrazioni.
Altra norma del decreto dispone la proroga al 31 dicembre 2009 del termine, previsto all`art. 17, comma 10, del D.Lgs. 188/03, in materia ferroviaria, fino al quale i canoni di utilizzo dell`infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dal DM 21 marzo 2000 e dal DM 22 marzo 2000 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell`emanazione del decreto ministeriale con cui si stabilisce il canone dovuto per l`accesso all`infrastruttura ferroviaria nazionale. Viene, altresì, differito al 30 giugno 2009 il termine, di cui all`art. 2, comma 253, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) entro il quale, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti deve concludere un`indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l`equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonchè le eventuali azioni di miglioramento dell`efficienza.
Viene previsto che le risorse di cui all`art. 148, della L. 388/00 (legge finanziaria 2001) derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall`Autorità garante della concorrenza e del mercato, rassegnate nell`anno 2008 e non impegnate al termine dell`esercizio, permangono nell`anno 2009 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2, del citato art. 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo economico.
In relazione all`azione collettiva risarcitoria, viene stabilito che le disposizioni contenute nei commi da 445 a 449, dell`art. 2, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) diventano efficaci decorsi diciotto mesi, non più un anno, dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Con altra norma viene prorogato al 30 giugno 2009 il termine per l`attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie dell`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa S.p.a., previsto all`art. 28, comma 1, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08.
In materia di delegificazione, viene prorogato al 30 giugno 2009 (in origine 31 marzo 2009) il termine, previsto all`art. 2, comma 634, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) entro il quale devono essere emanati uno o più regolamenti con i quali vengono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonchè strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto di principi e criteri direttivi appositamente individuati.
Con altra norma viene differito al 31 dicembre 2009 il termine, previsto dall`art. 35, comma 1, del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08, a decorrere dal quale non è più consentito l`accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d`identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi e il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE, entrambi previsti all`art. 64, comma 3, del D.Lgs. 82/05 (Codice dell`amministrazione digitale).
In materia di assicurazioni private viene previsto che le norme elencate all`art. 354, comma 1, del D.Lgs. 209/05 (Codice delle assicurazioni private) e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del suddetto Codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi, e non più dodici, dopo il termine previsto dal comma 2, dell`art. 355 dello stesso.
Viene differito al 30 giugno 2009 il termine entro il quale il Commissario straordinario dell`Ente per l`irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l`accumulo e la distribuzione dell`acqua fino al 30 giugno 2009 nei limiti delle risorse disponibili dell`ente.
Altre norme riguardano, infine:
– la proroga al 31 dicembre 2009 del termine entro cui il ministro dei Trasporti provvede con proprio decreto all`aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato;
– la proroga al 31 dicembre 2009 del termine entro il quale il Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali e dell`Ambiente provvedono con proprio decreto alla delimitazione delle aree di balneabilità delle acque;
– la concessione per l`anno 2009 di un contributo di 2.800.000 euro all`Ente Italiano Montagna (EIM).
Il decreto legge, che scade il 1° marzo 2009, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
– Decreto legge n. 208 del 30 dicembre 2008 recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell`ambiente “ (DDL 1306/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto, con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Territorio e Ambiente.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 5, comma 1 e comma aggiuntivo
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Sono stati approvati subemendamenti all`emendamento approvato in sede d`esame in Commissione relativo alla proroga del termine del regime transitorio delle discariche di cui al D.Lgs 36/2003.
Nella nuova formulazione della norma viene, quindi, previsto che, fermo restando quanto previsto dall`art.199 del D.Lgs. 152/2006, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio per la disciplina delle discariche di cui all`art.17 del D.Lgs. 36/03 è prorogato sino al 30 giugno 2009 (anzichè 31 marzo 2009). Il Presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentarsi entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 36/2003. L`adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga sarà disposta con provvedimento del Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero ed avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.
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Emendamento della Commissione e subemendamenti a firma di parlamentari
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Articolo aggiuntivo
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Viene riformulata la norma di cui all`art.4, comma 1 –bis del DL 314/2003, convertito dalla L.368/2003, che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.
Al riguardo viene disposto che il contributo annuo previsto dalla norma suddetta viene assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell`Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, su proposta dell`Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito.
Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall`impianto.
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Emendamento del Relatore
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Articolo aggiuntivo
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Viene disposto che le somme di cui all`art.12, comma 10 (sul rafforzamento e rilancio del settore turistico), del DL 35/2005, convertito dalla L.80/2005, iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, quantificate in 9.000.000 complessivi, sono mantenute nel conto medesimo per essere versate all`entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per essere riassegnate ad un apposito Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ripartito con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, per essere impiegate in progetti e iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e valorizzazione, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, delle aree protette e della biodiversità, ivi inclusa la promozione delle attività turistico-ambientali, ed interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili di pertinenza del Ministero.
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Emendamento del Relatore
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Articolo aggiuntivo
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Vengono introdotte misure in materia di ripartizione della quota minima di incremento dell`energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Nello specifico, si prevede che il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d`intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, emana entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, uno o più decreti per definire la ripartizione fra Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell`energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l`obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall`Unione Europea.
I decreti suddetti saranno emanati tenendo conto:
– della definizione dei potenziali regionali con riferimento all`attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
– dell`introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
– della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell`articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle Regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo aggiuntivo
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Vengono introdotte disposizioni in materia di servizio idrico integrato.
In particolare, viene disposto che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonchè quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d`ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall`utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall`utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall`avvio dell`inizio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.
In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.335 del 2008, viene previsto, altresì, che i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1º ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all`esercizio del servizio di depurazione. Nei casi suddetti in cui manchino gli impianti di depurazione dall`importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L` importo sarà individuato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, dalle rispettive Autorità d`ambito.
Le disposizioni suddette si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all`individuazione dell`importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.
Con appositi decreti emananti dal Ministro dell`Ambiente, su proposta del Comitato di vigilanza per l`uso delle risorse idriche, verranno stabiliti i criteri ed i parametri per l`attuazione delle norme sulla restituzione della quota di tariffa non dovuta di cui sopra, nonchè le informazioni minime che debbono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l`adeguamento e la attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d`ambito, nonchè al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità.
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Emendamento del Relatore
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Articolo aggiuntivo
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In Aula è stato ritirato l`emendamento, già votato in sede d`esame in Commissione, relativo ai dragaggi nelle aree portuali.
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Emendamento della Commissione
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 6/2009.
Il decreto legge, in particolare, prevede la proroga delle attività e dei poteri dell`Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla L. 183/89, fino all`entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consigl io dei Ministri di cui all`art. 63, comma 2, del D.Lgs. 152/06.
Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalla stessa Autorità dal 30 aprile 2006 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all`art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/06 (codice ambientale).
Quanto sopra previsto nelle more della Costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo 2 parte III del sopracitato D.Lgs 152/06.
Viene disposto, altresì, che nell`ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonche´ del danno ambientale di cui agli articoli 18 della L. 349/86, e 300 del Decreto legislativo 152/06, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può, sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’art.28 del decreto legge 112/2008, convertito dalla L. 133/2008 e la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 90/07, predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell`ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
In corso d`esame è stata soppressa la norma sulla proroga, al 31 dicembre 2009, del termine di scadenza del regime transitorio della normativa sulle discariche, di cui al D.Lgs. 36/03 ed attuata con DM 3 agosto 2005 e sostituita con altra disposizione con la quale si prevede, tra l`altro, la proroga del regime transitorio al 30 giugno 2009 (vedi emendamento di cui sopra).
Altra disposizione riguarda la proroga, al 31 dicembre 2009, dell`entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore al 13.000 kJ/kg.
Viene, altresì, prevista una norma per l`attivazione di una prima tranche di risorse finanziarie per gli eventi alluvionali oggetto del DPCM 18 dicembre 2008, pubblicato nella G. U. del 24 dicembre 2008. Si tratta, in particolare di 100 milioni di euro da assegnare al Dipartimento della protezione civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla ripartizione delle risorse si provvede con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi della L. 225/92 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).
Inoltre, viene sostituita la disposizione contenuta all`art. 5, comma 5-bis, della L. 225/92 per cui i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, devono rendicontare, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l`intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.
Tali modalità dovranno essere recepite in un apposito provvedimento da adottare con decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze, d`intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore.
Altre disposizioni riguardano, infine, le funzionalità dell`istituzione superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui alla L. 244/07 e le risorse occorrenti per il finanziamento della Commissione tecnica di verifica dell`impatto ambientale – VIA e VAS di cui al DPR 90/07.
Il decreto legge, che scade il 1° marzo 2009, passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 200 del 22 dicembre 2008 recante “Misure urgenti in materia di semplificazione normativa”” (DDL 1342/S).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il decreto legge in oggetto, nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedano le Sintesi nn. 4/2009 e 5/2009.
Il provvedimento legislativo è diretto a completare il progetto cosiddetto “Normattiva”” per la creazione in Italia di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita sulla normativa vigente per la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini.
In particolare, viene previsto che, al fine di garantire la piena convergenza delle attività connesse all`attuazione del suddetto programma e la massima efficienza nell`utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la Semplificazione normativa adotti uno o più decreti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e che il finanziamento dell`attività del programma avvenga tramite le risorse già stanziate dall`articolo 107, della L. 388/00 (legge finanziaria 2001).
Con apposita disposizione viene prevista l`abrogazione di norme primarie del precedente ordinamento costituzionale, contenute nell`Allegato 1, ormai ritenute estranee ai principi dell`attuale ordinamento giuridico a far data dal 16 dicembre 2009 (in origine a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto), salva l`applicazione dei commi 14 e 15, dell`art. 14, della L. 246/05, sulla semplificazione della legislazione. Viene, altresì, previsto che entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la Semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata relativa all`impatto delle abrogazioni elencate nell`Allegato 1, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri.
In corso d`esame il suddetto Allegato 1 è stato modificato con l`inserimento di ulteriori leggi e la soppressione di altre.
In relazione all`atto ricognitivo con cui il Governo individua le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell`Allegato 1 di cui sopra, viene previsto che anch`esso deve essere adottato entro il 16 dicembre 2009 e deve essere trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.
Con altra disposizione vengono, inoltre, indicate in un apposito Allegato 2, le norme di cui era prevista l`abrogazione nell`Allegato A del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08 al fine di mantenerne ferma la vigenza ritenuta indispensabile dalle amministrazioni competenti.
è stata, altresì, introdotta una disposizione con la quale si prevede, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto, la soppressione, dal suddetto Allegato A di alcune altre leggi che, pertanto, rimangono in vigore.
Riguardo al DL 112/08, convertito dalla L. 133/08, viene apportata una modifica all`art. 24, c.d. “Taglia leggi””. In particolare, viene previsto che l`atto ricognitivo con cui il Governo individua le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell`Allegato A del decreto stesso, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri.
è stata, altresì, inserita una norma con la quale si prevede che ai fini dell`adozione dei decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, di cui all`art. 14, comma 14, della L. 246/05, il Ministro per la semplificazione normativa verifica la natura e le finalità dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del Bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione normativa può chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l`utilizzo di tali fondi. All`esito di tale verifiche il Ministro tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei suddetti decreti legislativi.
Il decreto legge, che scade il 20 febbraio 2009, passa ora all`esame dell`Aula.
– Decreto legge n. 209 del 30 dicembre 2008 recante “Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali”” (DDL 1334/S).
Le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa hanno approvato, in seconda lettura, in sede referente il decreto legge in oggetto, senza modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 4/2009.
Il provvedimento, nel suo complesso, disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall`Unione europea. Sono, inoltre, previste disposizioni per la realizzazione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli operatori italiani presenti nei territori in stato di guerra e in quelli ad elevato rischio, nonchè norme per la partecipazione di funzionari italiani alle operazioni internazionali di gestione delle crisi.
In particolare, nell`ambito degli interventi a favore delle popolazioni in Libano, Afghanistan e nei Balcani vengono previste attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, tra l`altro, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, nonchè interventi nei settori dell`istruzione e dei servizi di pubblica utilità.
A tal fine è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2009, la spesa complessiva di euro 10.273.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni.
Altre disposizioni disciplinano la prosecuzione delle singole missioni internazionali che vedono impegnata l`Italia nei diversi ambiti geografici.
Riguardo alle missioni individuate nel decreto viene, prevista l`applicazione delle disposizioni in materia contabile di cui all`art. 8, commi 1 e 2, del DL 451/01, convertito dalla legge 15/02. Al riguardo il Ministero della Difesa è autorizzato, entro il limite di spesa complessivo di 50.000.000 di euro, a ricorrere ad acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d`oneri, in relazione, tra l`altro, alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive ed integrative.
Il decreto legge, che scade il 1° marzo 2009, passa ora all`esame dell`Aula.