E’ stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione del decreto legge 185/2008, recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”” (G.U. n. 22 del 28-1-2009 – Suppl. Ordinario n. 14).
Fra le novità introdotte durante l`iter di conversione, si segnala il recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE sui rifiuti, relativamente alla parte in cui è previsto che il suolo non contaminato e l`altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell`attività di costruzione possa essere riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato.
Si tratta di una misura fortemente voluta dall`Ance, in quanto semplifica notevolmente le previsioni dell`art. 186 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 4/08 per la gestione delle terre e rocce da scavo come non rifiuto.
L`integrazione apportata all`art. 20 del decreto legge 185/2008 recepisce la Direttiva Europea 2008/98/CE (considerando 11 e art. 2 comma 1 lett. c) Direttiva 2008/98/CE) ed inserisce all`art. 185 del D.lgs. 152/06 tra i materiali esclusi dall`applicazione della disciplina sui rifiuti, le terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate nel sito di produzione.
Le terre e le rocce da scavo, in questo caso, non sono rifiuti e conseguentemente non sarà più necessario prevedere la redazione di un espresso progetto, rispettare il termine di deposito di un anno per l`utilizzo, ecc.
Si ricorda che per quanto riguarda invece l`utilizzo come non rifiuto delle terre e rocce da scavo al di fuori del cantiere di produzione continuano ad applicarsi le regole generali previste dall`art. 186 del D.Lgs. 152/2006.