La disciplina unitaria di tutela e conservazione dell` ambiente appartiene alla competenza esclusiva dello Stato e deve perciò ritenersi prevalente in ogni caso rispetto alle norme regionali che invece attengono più propriamente alle sue utilizzazioni ovvero ad altri interessi connessi.
Tale principio è stato ribadito nella sentenza n. 12 del 23 gennaio 2009 con cui la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sul tema del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di ambiente affermando che la disciplina statale opera come limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza.
In sostanza la Corte ha rilevato che anche se la disciplina in materia di ambiente possa comportare di fatto effetti ulteriori su altri interessi relativi a materie di competenza regionale ciò non toglie che essa appartenga in via esclusiva allo Stato quale garante del bene ambiente inteso come interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto.
L`ambiente infatti costituisce, sotto il profilo della competenze legislative, una “materia trasversale””, nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione e quelli inerenti alle sue utilizzazioni .
In Allegato: Corte Cost. – Sentenza 12/2009