I chiarimenti dell'Inail relativi agli obblighi di comunicazione del nominativo del rappresentante per la sicurezza
Con un breve comunicato, di cui si allega copia, successivo alla pubblicazione della nota n. 11/09 e già oggetto della precedente comunicazione del 13 marzo scorso, l’Inail ha confermato che oggetto della comunicazione di cui all’art. 18, co. 1, lett. a) è solo il nominativo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza aziendale previsto dall’art. 47 del D. Lgs. n. 81/08.
In virtù di tale ulteriore chiarimento, pertanto, sono sollevate da tale adempimento tutte quelle imprese che si avvalgono del Rappresentante per la sicurezza territoriale previsto dall’art. 48 del D. Lgs n. 81/08.
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