Chiariemnti sul documneto unico di regolarità contributiva
Si trasmettono, per opportuna informativa, le ultime tre Comunicazioni della Cnce, tutte riferite al documento unico di regolarità contributiva.
La n. 385 riporta in allegato l’interpello del Ministero del lavoro n. 15/2009 relativo alle modalità di rilascio del durc nei casi di verifica della regolarità contributiva relativa ad un singolo appalto o subappalto.
Sull’argomento si veda quanto anticipato nella comunicazione del 3 marzo scorso.
La seconda Comunicazione fa riferimento, riportandolo in allegato, all’interpello n. 56/2008 del Ministero del lavoro nonché alla lettera dello stesso Ministero ad Inps ed Inail del 10 febbraio 2009.
L’argomento, già trattato dalle news Ance nn. 17/09 e 203/09, è quello della competenza della Cassa Edile al rilascio del durc anche per le imprese edili che dichiarino di avere solo dipendenti impiegati.
La Cnce comunica che anche tali tipologie di richieste di durc andranno inoltrate dallo Sportello Unico alla Cnce la quale – in base a modalità da definire – coinvolgerà le Casse Edili interessate.
Questa procedura si è resa necessaria al fine di contrastare fenomeni elusivi con particolare riferimento a quelle imprese che omettono di indicare propri operai per ottenere il durc con verifica solo da parte di Inps e Inail.
Con l’ultima Comunicazione, contraddistinta dal numero 383, si informano le Casse Edili che, in considerazione di quanto disposto dall’art. 16bis della legge n. 2/2009, relativo all’obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere direttamente il durc:
? sarà inserito nello Sportello Unico un avviso sulla nuova disposizione legislativa;
? sarà attivato un monitoraggio relativo alla situazione in essere dei richiedenti il durc per appalti pubblici.
La Cnce conferma ovviamente che non sarà modificata l’attuale procedura che consente le richieste del durc anche da parte delle imprese.
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