Un Comune chiede il parere dell`Autorità, rappresentando di aver bandito una procedura di gara – che prevede il pagamento del contributo all`Autorità stessa – e di avervi ammesso anche tutte le imprese che avevano effettuato il versamento tramite conto corrente postale e prodotto la relativa attestazione.
Il comportamento del Comune è stato contestato dal legale rappresentante di un`impresa concorrente che sostiene che la Commissione, ai fini dell`ammissione alla gara, non aveva provveduto al controllo dell`effettivo pagamento anche attraverso il SIMOG, così come previsto dal disciplinare di gara.
In seguito a detta contestazione, la Commissione ha effettuato, per tutte le imprese partecipanti ed ammesse, il controllo dell`avvenuto pagamento anche attraverso il sistema di riscossione on-line; avendo, poi, riscontrato che alcune imprese, pur avendo prodotto l`attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale, non ne avevano comunicato gli estremi, le ha escluse dalle operazioni di gara, procedendo quindi all`aggiudicazione provvisoria nei confronti di un`altra impresa concorrente.
Le imprese non ammesse presentano, quindi, ricorso contestando la legittimità del provvedimento di esclusione adottato nei propri confronti.
In sede di contraddittorio documentale, il Comune e l`impresa provvisoria aggiudicataria hanno ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato, poichè conforme alla disposizione del disciplinare di gara.
Le imprese escluse dalla procedura di gara, invece, hanno rilevato che detto provvedimento contrasta con le istruzioni operative adottate dall`Autorità secondo cui unica causa di esclusione dalle gare è il mancato versamento del contributo e non anche la mancata registrazione nel sistema di riscossione.
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Le istruzioni operative fornite dall`Autorità con la deliberazione del 28 gennaio 2008, all`articolo 3, prevedono espressamente che gli operatori economici “sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell`offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione””, e chiariscono che “la mancata dimostrazione dell`avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara“.
Ad avviso dell`Autorità, quindi, il Comune ha correttamente riportato nella lex specialis le istruzioni operative relative al versamento del contributo, prevedendo altresì la necessaria comunicazione al sistema on-line degli estremi del versamento effettuato presso l`ufficio postale ma non avrebbe dovuto escludere le imprese che non ne hanno dato comunicazione a detto sistema, non costituendo questa causa di esclusione dalle procedure di gara.
2386-Parere 20 – 2009.pdfApri