Il Ministero del lavoro precisa che per quanto attine l'attività di vigilanza, va precisato che l'eventuale accertamento ispettivo di inosservanza ai precetti contrattuali collettivi, non determina l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative
Il Ministero del lavoro, nella allegata risposta ad interpello n. 21, precisa che per quanto attiene al concreto esplicarsi della attività di vigilanza, va precisato che l’eventuale accertamento, da parte del personale ispettivo, di inosservanza ai precetti contrattuali collettivi, in genere, non determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, salve talune ipotesi individuate espressamente dal legislatore e salva l’inosservanza di contratti collettivi erga omnes, di cui alla cosiddetta “Legge Vigorelli” (legge n. 741/59).
In tali ultimi casi il principale strumento da attuare risiede nell’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali disciplinata dall’art. 12 del Dlgs n. 124/04, il quale consente di diffidare, in sede ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme di denaro che risultino accertate quale crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione di contratti collettivi di lavoro applicabili.
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