Il Ministero del lavoro precisa che ove si accerti che il datore di lavoro violi la normativa l'importo della somma da pagare è prodotto dalla somma edittale moltiplicata per il numero dei riposi non fruiti
Il Ministero del lavoro, con l’allegata risposta ad interpello n. 22, precisa che ove si accerti che il datore di lavoro violi la normativa ex art. 18 bis, comma 4, del D.lgs. n. 66/03 per più lavoratori e, per ciascuno di essi, con riferimento a più periodi di ventiquattro ore, l’importo complessivo della somma da pagare in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16, legge n. 689/81, è il prodotto scaturente dalla somma edittale (ridotta), moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore.
Il medesimo criterio di calcolo deve essere adottato con riferimento ai casi nei quali, ratione temporis, era applicabile il comma 4 dell’art. 18 ante riforma contenuta nella legge n. 133/08.
Il Dicastero, con la circolare n. 8/05, si era già espresso nel senso che dovessero essere applicate “tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi giornalieri o settimanali fruiti”.
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