Al fine dell'individuazione della sede competente per l'irrogazione delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme di assunzione dei disabili determinante rimane l'invio ai competenti uffici della posizione relativa alle diverse unità produttive.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota del 20 marzo scorso, in risposta all’interpello formulato dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma in tema di collocamento obbligatorio, ha precisato quanto segue.
In occasione della circolare del 16 dicembre 2008, il dicastero aveva precisato che i datori di lavoro che abbiano più unità produttive dislocate in diverse province di una o di più regioni dovranno avvalersi di un unico servizio informativo per l’inoltro del prospetto informativo di cui all’art. 9 co. 6 della legge n. 68/99 presso la regione di appartenenza o presso il Ministero del Lavoro, pur rimanendo l’obbligo di invio delle informazioni agli uffici competenti relative alle diverse unità produttive.
A seguito di tale invio, sarà possibile individuare la sede competente della Direzione provinciale del lavoro competente all’emanazione delle relative sanzioni e, parimenti, le regioni o lo stesso Ministero potranno comunicare alle competenti Dpl le eventuali violazioni in materia della normativa medesima.
Il dicastero ha inoltre specificato che nel caso di omessa indicazione nel prospetto dei posti di lavoro e delle mansioni disponibili per lavoratori disabili, ciò comporterà presumibilmente, quale conseguenza, la violazione dell’obbligo di assunzione di cui alla legge, sanzionata pertanto in base all’art. 15 co. 4 della L. n. 68/1999.
Ciò, ha precisato il Ministero, ogniqualvolta l’invio del prospetto sia considerato quale richiesta di avviamento, cosicché l’invio di un prospetto carente impedirà al disabile la possibilità dell’avviamento al lavoro.
Nell’ottica di una collaborazione, i Servizi competenti dovranno di volta in volta valutare quei comportamenti omissivi posti in essere al fine di ostacolare o rallentare le procedure di avviamento al lavoro dei soggetti indicati.
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