SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008“ (DDL 1078/S).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Politiche dell`Unione Europea.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
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In relazione alle direttive comunitarie da recepire contenute, in particolare, nell`Allegato B, viene eliminata la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e viene inserita la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
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Emendamenti del Relatore e del Governo
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Articolo 11
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Per quanto riguarda la norma sulla delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2006/54/CE concernente la pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne, viene eliminato il termine del 15 agosto 2009 entro cui adottare il decreto legislativo di attuazione.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Articolo 41
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In relazione alla norma sulla delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2006/123/CE concernente i servizi nel mercato interno, viene prevista l`acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai fini della predisposizione dei decreti legislativi delegati che il Governo adotta su proposta del Ministro per le Politiche europee e del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con altri Ministri.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 10/2009.
Il disegno di legge, predisposto in attuazione della L. 11/05 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””), prevede, tra i suoi contenuti, la delega al Governo per l`attuazione di direttive comunitarie (elencate in appositi allegati A e B) che richiedono l`introduzione di normative organiche e complesse, con l` illustrazione dei relativi principi e criteri direttivi generali.
In particolare, per le direttive indicate dall`allegato B il relativo schema di provvedimento attuativo deve essere sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari, mentre, per le direttive di cui all`allegato A il suddetto parere è prescritto soltanto nel caso in cui sia contemplato il ricorso a sanzioni penali, ai fini della repressione della violazione degli obblighi comunitari.
Al riguardo, viene inoltre specificatamente indicato il termine entro cui il Governo dovrà esercitare la delega, il quale coincide, in via generale, con la scadenza del termine di recepimento della direttiva, ovvero, qualora esso sia scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dall`entrata in vigore della legge. Per quanto riguarda le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di esercizio della delega è di dodici mesi dall` entrata in vigore della legge medesima.
Viene prevista, altresì, la “clausola di cedevolezza””in virtù della quale lo Stato, in via sostitutiva e, se necessario, anticipata, adotta i decreti legislativi nelle materie riservate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall`articolo 117, quinto comma, della Costituzione. I suddetti decreti legislativi entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l`attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Con un`apposita norma vengono dettati i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l`esercizio della delega legislativa diretta all`attuazione della normativa comunitaria, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, tra cui si evidenziano, in particolare:
– massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
– previsione di sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi emanati, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme penali vigenti, al fine di garantire l`osservanza delle disposizioni dei decreti stessi. In particolare, le sanzioni penali dell`arresto e dell`ammenda sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. Inoltre, le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all`entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell`Economia e delle Finanze, alle amministrazioni competenti all`irrogazione delle stesse;
– attuazione delle direttive di modifica di precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo attraverso la previsione di corrispondenti modificazioni alle legge o al decreto legislativo di attuazione delle direttiva modificata;
– attuazione mediante un unico decreto legislativo delle direttive relative alle stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi, quando non siano d`ostacolo i diversi termini di recepimento.
Con altra norma viene previsto che, al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell`ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dall`entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Viene, altresì, attribuita una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria in oggetto, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Nel testo viene prevista l`attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull`attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (vedi emendamento di cui sopra), nonchè il recepimento della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita in Europa tramite delega legislativa al Governo (norma riformulata in corso d`esame).
Un apposito capo disciplina l`attuazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).
In particolare, i gruppi europei di cooperazione territoriale, con sede legale nel territorio nazionale, sono diretti a facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale, senza fini di lucro.
I GECT, con sede in Italia, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico acquistata con l`iscrizione in un apposito registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono, tra l`altro, rivestire il ruolo di Autorità di gestione, l`esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l`attuazione di operazioni nell`ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari e riconducibili all`obiettivo “Cooperazione territoriale europea””. Inoltre, il GECT può occuparsi della promozione e l`attuazione di operazioni inserite nell`ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all`articolo 61 della L. 289/02 (legge finanziaria 2003), in attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, a condizione che tali operazioni siano coerenti con le priorità indicate dall`art. 6 del Regolamento (CE) n. 1082/06 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre Regioni europee, a conseguire in maniera più efficace gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.
Ai fini della regolare costituzione di un GECT, viene previsto che i soggetti che intendano prendervi parte avanzano richiesta di autorizzazione, da presentarsi unitamente alla copia della convenzione e dello statuto proposti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Segretario generale che provvede nel termine di 90 giorni. Entro 6 mesi dalla comunicazione dell`autorizzazione, ciascuno dei membri del GECT ne chiede l`iscrizione nel suddetto Registro tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La stessa autorizzazione può essere revocata nei casi espressamente previsti dall`articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1082/06 e il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto dal Ministero dell`Economia e delle finanze, dal Ministero dello Sviluppo economico, dalla Corte dei Conti e dalla Guardia di Finanza, fatto salvo quanto previsto dall`articolo 6 del Regolamento nei casi in cui i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall`Unione europea.
Relativamente al GECT sono, infine, disciplinati gli aspetti relativi alla contabilità, ai bilanci, nonchè all`eventuale insolvenza.
Il provvedimento apporta, altresì, alcune modifiche al D.Lgs. 206/05 recante codice del consumo relativamente alla norma sulla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori tenendo conto delle problematiche emerse nel corso del recepimento della direttiva 29/2005/CE sulle pratiche commerciali sleali, ed in particolare evidenziate dall`Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, anche alla luce dell`ulteriore aggiornamento delle disposizioni di riferimento avvenute con il D.Lgs. 221/07, correttivo del codice del consumo.
Altre disposizioni sono rivolte all`attuazione alle decisioni quadro, adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea). Tra queste ultime, la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell`Unione europea, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca al fine di armonizzare l`ordinamento italiano a quello europeo, realizzando un sistema compiuto unitamente al recepimento delle decisioni quadro in materia di poteri estesi di confisca e di mutuo riconoscimento delle decisioni di sequestro e blocco dei beni, nonchè la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (inserita in corso di esame).
In corso di esame sono state inserite numerose disposizioni.
Tra queste ultime in particolare viene inserita un`apposita norma sull`adeguamento comunitario di disposizioni tributarie e vengono apportate modifche al DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al DPR 633/72 (sull`istituzione e sulla disciplina dell`imposta sul valore aggiunto) e al DL 331/93, convertito dalla L. 427/93 (recante, tra l`altro, l`armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE ed altre disposizioni tributarie).
In particolare, si evidenzia che attraverso la riformulazione delle disposizioni in materia di accertamento sia ai fini IVA (art. 54, comma 3, del DPR 633/72), che delle imposte sul reddito (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73) viene eliminato qualsiasi riferimento al “valore normale”” quale strumento d`accertamento automatico sulle compravendite immobiliari.
Al riguardo, ai fini IVA, viene riscritta la norma sulla nozione di “valore normale”” di cui all`articolo 14 del DPR 633/72 e viene precisato, tra l`altro, che “per valore normale si intende l`intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione””.
Tra le altre modifiche al DPR 633/72, vengono, tra l`altro, inserite correzioni all`articolo 7 sulla territorialità dell`imposta (con riferimento alle prestazioni di intermediazione), all`articolo 13 sulla base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
Altre modifiche riguardano poi l`articolo 17 sui soggetti passivi e in particolare quelli non residenti, l`articolo 38-ter sull`esecuzione dei rimborsi ai soggetti non residenti, l`articolo 54, comma 3 sulla rettifica delle dichiarazioni in cui viene eliminato il riferimento al valore normale suddetto.
Per quanto riguarda le modifiche al DPR 600/73, viene sostituito il comma 3 dell`articolo 27 sulla ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 27 per cento) sui dividendi in relazione agli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all`articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all`articolo 109, comma 9, lettera b) dello stesso DPR, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L`aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio e all`11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell`Unione europea e negli Stati aderenti all`Accordo sullo spazio economico europeo. Viene, tra l`altro precisato che le suddette disposizioni si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Altre modifiche al DPR 600/73 interessano l`articolo 39, sui redditi determinati in base alle scritture contabili, con particolare riferimento all`eliminazione delle disposizioni che consentono l`accertamento delle compravendite immobiliari in base al valore normale ai fini delle imposte sui redditi.
Inoltre, le modifiche al DL 331/93 riguardano l`imposizione degli acquisti intracomunitari, la territorialità delle operazioni intracomunitarie, la cessioni intracomunitarie non imponibili, la base imponibile e l`aliquota, la fatturazione delle operazioni intracomunitarie e gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari.
Infine, vengono dettate disposizioni dirette a contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonchè a perseguire la tutela dei consumatori e dell`ordine pubblico, la tute la dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi.
In virtù delle norme dettate sull`adeguamento comunitario di disposizioni tributarie, viene soppressa dall`Allegato B la direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell`imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l`evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
Inoltre, con apposita norma, vengono apportate modifiche alla L. 11/05 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””) e viene, in particolare, specificato, relativamente alla norma che disciplina la legge comunitaria di cui all`articolo 8 della stessa L.11/05, che il Governo è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione, nell`ambito della relazione al disegno di legge comunitaria, piuttosto che attraverso una mera nota aggiuntiva.
In particolare, in attuazione del suddetto comma 5, il Governo deve riferire, tra l`latro, sullo stato di conformità dell`ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, considerando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana, nonchè sull`elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e delle direttive attuate con regolamento.
Viene inserita una disposizione aggiuntiva con cui viene conferita una delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
In particolare, viene previsto che nella predisposizione dei decreti legislativi per l`attuazione della direttiva il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali dettati dalla presente legge, anche altri specificatamente individuati, tra cui:
– semplificare i procedimenti amministrativi per l`accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all`articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
– garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l`accesso ad un`attività di servizi o per l`esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;;
– prevedere che le procedure e le formalità per l`accesso e l`esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
– prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell`ambito dell`ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l`esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l`accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
4) l`effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
– prevedere che venga garantita un`effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell`Unione europea, evitando l`insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.
La disposizione prevede, altresì, che nel rispetto dei vincoli derivanti dall`ordinamento comunitario ai sensi dell`articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonchè ai principi e criteri dettati dalla stessa norma.
Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi delegati che il Governo adotta su proposta del Ministro per le Politiche europee e del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con altri Ministri viene prevista l`acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (vedi emendamento di cui sopra).
Con un articolo aggiuntivo viene conferita una delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE. In particolare, nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a seguire, oltre a quelli dettati dalla stessa legge, anche altri principi e criteri direttivi tra cui:
– favorire la riduzione dell`uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l`utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
– ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell`Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
– favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;
– istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;
– prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l`applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
Viene introdotta una disposizione con cui si modifica il D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e si da esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06 ( Procedura di infrazione n. 2005/2200).
In particolare, viene sostituito il comma 11 dell`articolo 90 del suddetto decreto legislativo relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori e viene previsto che la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l`impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all`affidamento dell`incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione””, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.
Viene inoltre specificato che, in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Viene integrata anche la norma sugli obblighi del coordinatore per la progettazione di cui all`articolo 91 del suddetto D.Lgs. 81/08 e viene previsto che durante la progettazione dell`opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore coordina, altresì, l`applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 90, comma 1, secondo cui “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell`opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell`esecuzione del progetto e nell`organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all`articolo 15 dello stesso decreto legislativo. Al fine di permettere la pianificazione dell`esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro””.
Inoltre, viene delegato il Governo ad attuare la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all`esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nei termini e con le modalità previste dalla stessa legge e nel rispetto, in quanto comp atibili, di ulteriori principi e criteri specificatamente individuati e vengono dettate disposizioni per il recepimento della direttiva n. 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società. In particolare, vengono, al riguardo, inserite modifiche agli artt. 2250 e 2630 del codice civile riguardanti, rispettivamente, l` indicazione negli atti e nella corrispondenza( Libro V-Del Lavoro- Titolo V – Delle Società – Capo I -Disposizioni generali) e l`omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (Libro V – Del Lavoro – Titolo XI – Disposizioni penali in materia di società e di consorzi- Capo III – Degli illeciti commessi mediante omissione).
Infine, con un`ulteriore disposizione aggiuntiva vengono dettati principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell`Unione europea.
Tra questi ultimi:
– introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all`autorità giudiziaria italiana, che abbia emesso una sentenza penale di condanna, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all`autorità competente di un altro Stato membro dell`Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:
1) che l`esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
3) che la persona condannata, debitamente informata, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell`articolo 6 della decisione quadro;
4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;
5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell`articolo 6 della decisione quadro.
Tra le direttive elencate nell` Allegato A si segnala la seguente:
– 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Tra le direttive contenute, invece, nell` Allegato B sono incluse :
– 2005/47/CE del Consiglio del 18 luglio 2005 concernente l`accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
– 2006/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strade per l`uso di alcune infrastrutture;
– 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
– 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all`interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (inserita in corso di esame);
– 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (inserita in corso di esame);
– 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (inserita in corso di esame);
– 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (inserita dall`emendameno di cui sopra);
– 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
– 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto;
– 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
– 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l`attuazione del principio di pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
– 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e all`imposizione dei diritti per l`utilizzo dell`infrastruttura ferroviaria;
– 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell` 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CE del consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici;
– 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
– 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell`imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non s tabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
– 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita in Europa.
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.