CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI APPROVATI
DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”” (DDL 2187/C).
L`Aula ha approvato, in prima lettura, il decreto legge in oggetto, con la votazione di fiducia su un maxiemendamento del Governo sostitutivo ed integrativo del testo licenziato originario.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si veda la Sintesi n. 13/2009.
Nello stesso sono riproposte, in larga parte, le norme già approvate dalle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive che hanno esaminato il provvedimento in sede referente.
Tra le disposizioni del testo, per quanto di maggiore interesse, si segnalano le seguenti.
In materia di tutela dell`occupazione, in particolare, in relazione alle procedure riguardanti il trattamento straordinario d`integrazione salariale di cui all`art.2 della L.223/91 (recante “ Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro””), viene previsto che il pagamento diretto ai lavoratori viene disposto contestualmente all`autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l`assenza di difficoltà di ordine finanziario dell`impresa.
Viene previsto, altresì, che le imprese in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive al 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall`inizio della sospensione o riduzione dell`orario di lavoro.
In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell`emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l`Inps sarà autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell`elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali.
Viene, inoltre, modificato l`art.2, comma 36, della L.203/2008, (finanziaria 2009).
Al riguardo, si prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, nel limite di spesa complessivo di 600 milioni di euro per il 2009, a carico del Fondo per l`occupazione (di cui all`art. 1 del DL 148/93), potrà disporre, in deroga alla normativa vigente, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Con altre norme vengono previste modifiche all`art. 19 del decreto legge 185/2008, convertito dalla L.2/2009, sul potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonchè disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga.
Al riguardo, viene previsto, tra l`altro, che nell`ambito delle risorse finanziarie destinate, per il 2009, alle concessioni suddette, i trattamenti concessi ai sensi dell`art.2, comma 251 (sulla proroga degli strumenti per il sostegno al reddito dei lavoratori), della L.244/2007 (finanziaria 2008), potranno essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze.
Viene modificato, altresì, l`art.18 del decreto legge suddetto, sulla riassegnazione delle risorse per formazione e occupazione e per interventi infrastrutturali. Al riguardo, si prevede che le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall`applicazione dell`articolo 6-quater del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, assegnate dal CIPE al Fondo sociale per occupazione e formazione, sono ripartite, in forza dell`accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all`esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l`85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
Viene previsto, inoltre, che sono escluse dal Patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi «Adattabilità/Occupabilità» conseguenti all`accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009.
Con altra norma viene disposta, per i datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell`articolo 1 della L. 223/91 e che senza esservi tenuti assumano lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell`attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla legge 223 suddetta, la concessione da parte dell`Inps di un incentivo pari all`indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Ulteriori norme riguardano modifiche al DLgs 276/2003, in materia di prestazioni di lavoro accessorio.
Con altra disposizione aggiuntiva vengono introdotte norme di deroga al Patto di stabilità interno per le Regioni e gli Enti locali.
In particolare, viene previsto che sono esclusi dal saldo del Patto di stabilità interno 2009:
– i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell`articolo 183 del Testo unico degli enti locali, di cui al D.Lgs 267/2000;
– i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;
– i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonchè gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ov vero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Tali interventi possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l`anno 2009. Con decreto del Ministero dell`economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentita la Conferenza Unificata, saranno dettate le modalità di attuazione delle disposizioni.
Le esclusioni suddette si applicano alle Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel 2007, che presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica e che hanno registrato nell`anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.
Al riguardo, viene previsto, altresì, che gli Enti locali possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla Regione di appartenenza.
A tal fine, gli stessi dichiarano all`Anci, all`Upi e alla Regione, entro il 30 aprile, l`entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell`anno. La Regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali, entro il 31 maggio, l`ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno per l`anno 2009 per un ammontare pari all`entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell`economia e delle finanze entro il successivo mese di maggio, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell`equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Si prevede, inoltre, che ai fini dell`applicazione dell`art.77 ter, comma 11, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008 ogni Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di Patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione comunica altresì al Ministero dell`Economia e delle Finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell`equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Con altra norma viene previsto che, al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni di cui all`art. 77 del DL 112/2008 suddetto per le Regioni che hanno rispettato il Patto di stabilità per l`anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali per i pagamenti sopra elencati e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purchè non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l`obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse derivanti dallo svincolo sono utilizzate, nei limiti fissati dal Patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all`amministrazione statale che ha erogato le somme.
Viene, altresì, abrogata la norma di cui all`art.77 bis, comma 8 del DL 112/08, in cui si prevedeva che le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonchè quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l`individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
Conseguentemente alle deroghe introdotte sono abrogate, altresì, le norme di cui all`art.2, comma 48 della L.203/2008 (finanziaria 2009) e all`art.2 ter del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009, concernenti deroghe al Patto di stabilità interno per gli Enti locali con riguardo ad investimenti infrastrutturali.
Viene, altresì, precisato che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli Enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell`anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del Patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonchè quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
Il Ministero dell`Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, sulla base degli elementi informativi acquisiti dalle Regioni e della verifica del mantenimento dell`equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procederà alla valutazione, al 31 luglio 2009, degli effetti delle norme introdotte.
Viene, inoltre, disposto che non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome nel caso in cui il superamento dell`obiettivo di spesa stabilito in applicazione del Patto di stabilità interno relativo all`anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell`Unione europea.
Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la Regione o la provincia autonoma non consegua per l`anno 2008 l`obiettivo di spesa determinato in applicazione del Patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all`obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell`Unione europea – con esclusione delle quote di finanziamento nazionale – relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008. Dal 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell`Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno delle Regioni e delle province autonome.
Nei casi in cui l`Unione europea riconosca importi inferiori, l`importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità interno relativo all`anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Viene, al riguardo, precisato che ove la comunicazione sia effettuata nell`ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell`anno successivo.
Viene, infine, disposto che per il Patto di stabilità interno relativo al 2008, la certificazione ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di cui ai commi 667 e 686 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) dovrà essere inviata entro il 31 maggio 2009.
Con altra norma vengono modificate le disposizioni sul Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all`art.11 del decreto legge 112/2008.
Al riguardo, per l`approvazione del Piano stesso viene prevista l`intesa in Conferenza Unificata, mentre nell`attuale formulazione della norma, come modificata dal DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009, viene disposto che la Conferenza sia “sentita””.
Viene prevista, altresì, l`intesa in Conferenza in relazione alle risorse da far confluire nell`apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l`attuazione del Piano, ai sensi dell` art.11, comma 12 del DL 112 medesimo.
Viene, inoltre, aumentato da 100 a 200 milioni di euro l`importo da destinare all` avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale di cui al comma 12 bis dell`art. 11 suddetto.
Inoltre, in materia fiscale, viene prevista l`estensione del regime dell`IVA di cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria. Al riguardo, viene previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l`estensione delle disposizioni di cui all`articolo 7 del DL 185/08, convertito dalla
L.2/09, relativo al pagamento dell`IVA al momento dell`effettiva riscossione del corrispettivo, nei limiti delle risorse (come precisato in corso di esame) di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie, con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs 270/99.
Altra disposizione aggiuntiva contiene misure per il settore turistico ed, in particolare, viene previsto che il Governo detti, con apposito regolamento entro il 30 settembre 2009, disposizioni di attuazione dell`articolo 3, del DL 400/93 (recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime””) come modificato dall`articolo 1, comma 251 (recante nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative), della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell`attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale.
Allo scopo di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell`istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministro dell`Economia e delle Finanze con dotazione, per l`anno 2009, di 400 milioni
Inoltre, viene , tra l`altro disposto che sino all`emanazione del decreto previsto dall`articolo 1, comma 848 (sulla definizione delle modalità di funzionamento del Fondo finanza di impresa), della L.296/06 (legge finanziaria 2007) con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, la dotazione del Fondo di garanziadi cui all`articolo 15 della L.266/97 (recante Interventi urgenti per l`economia), può essere incrementata anche mediante l`assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d`impresa ai sensi del comma 847 dell`articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell`articolo 106 della L.388/00, gestite da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all`articolo 4, comma 106, della L.350/03, depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all`Agenzia per l`attrazione degli investimenti e dello sviluppo d`impresa Spa.
Per l`anno 2010 la dotazione del Fondo di garanzia di cui all`articolo 15 della L. 266/97 suddetto è incrementata di 200 milioni di euro, per l`anno 2011 di 300 milioni di euro e per l`anno 2012 di 500 milioni di euro e viene previsto che agli oneri derivanti dall`incremento si provvede mediante corrispondente riduzione dell`autorizzazione di spesa di cui all`articolo 61, comma 1, della L. 289/02 (legge finanziaria 2003) relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
Inoltre, vengono apportate modifiche all`articolo 18, sulla riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali, del D L 185/08, convertito dalla L.2/09 e viene rideterminata, tra l`altro, la dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell`economia reale.
Con una disposizione aggiuntiva recante norme in favore delle piccole e medie imprese, viene previsto che gli interventi del Fondo di garanzia di cui all`articolo 15 della L. 226/97, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all`articolo 1, comma 848 (sulla definizione delle modalità di funzionamento del Fondo finanza di impresa istituito dal comma 847 della stessa disposizione di legge) della L.296/06 (legge finanziaria 2007), possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario, nonchè il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.
Viene prevista una modifica all`articolo 61, comma 7, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08 concernente, tra l`altro, ulteriori misure di riduzione della spesa. Al riguardo viene specificato che le società pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall`Istituto Nazionale di Statistica ai sensi della L.311/04 (legge finanziaria 2005), si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonchè per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 2, 5 e 6 della stesso articolo 61, comma 7.
Viene disposto che, nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, per le sole norme tecniche relative all`acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, il termine del regime transitorio di cui all`articolo 20 del DL 248/07, convertito dalla L. 31/08, è fissato al 30 giugno 2009 (anzichè al 30 giugno 2010 come per tutte le altre norme tecniche).
Vengono apportate modifiche all`articolo 9 del DL 185/08, convertito dalla L.2/09, sui rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, prevedendo, tra l`altro, che allo scopo di ottimizzare l`utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell`Economia e delle finanze una attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio.
I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministeri competenti, redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare ministeriale da emanarsi entro il 30 giugno 2009, da inviare alle Camere e al Ministero dell`Economia e delle Finanze.
Altra previsione normativa riguarda l`articolo 20 del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09 relativo alla velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale.
In particolare, viene sostituita la norma sui poteri del commissario straordinario e viene precisato che ai fini dell`espletamento dei compiti ivi stabiliti, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell`investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Inoltre, il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto, comunque, della normativa comunitaria sull`affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonchè dei principi generali dell`ordinamento giuridico e viene precisato, al riguardo, che i decreti emanati ai sensi della stessa norma, contengono l`indicazione delle principali norme cui si intende derogare.
Al riguardo, infine, viene previsto che il commissario, se alle dipendenze di un`amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell`incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e vengono determinate le modalità con cui provvedere agli oneri derivanti dal suddetto collocamento fuori ruolo.
Inoltre, al fine di sostenere le imprese interessate dall`attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative vengono inserite modifiche al D.Lgs 58/98 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”” (TUF) ed in particolare alle norme di cui all`articolo 106 sull`offerta pubblica di acquisto totalitaria, all`articolo 120 sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e all`articolo 193 sull`informazione societari e sui doveri dei sindaci e delle società di revisione. Al riguardo vengono, altresì, apportate modifiche al codice civile che investono gli articoli 2357, 2357-bis e 2445 in materia di acquisto delle proprie azioni e riduzione del capitale sociale.
Infine, viene disposto un incremento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 degli stanziamenti per il programma “prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali””, nell`ambito della missione “politiche economico-finanziarie e di bilancio””, con particolare riferimento alle spese relative all`addestramento, alla formazione ed all`aggiornamento professionale del personale.
Restano confermate, con alcune integrazioni, le restanti norme del decreto legge contenenti misure di carattere fiscale e finanziario dirette a sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e salvaguardia ambientale.
In particolare, il provvedimento prevede una norma sulla rivalutazione sostitutiva degli immobili con cui viene modificato l`articolo 15, comma 20, del DL 185/08, convertito dalla L. 2/09.
In particolare, viene ridotta, dal 7 al 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dal 4 all`1,5 per cento per quelli non ammortizzabili, la misura dell`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell`IRAP, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sugli immobili d`impresa risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, con esclusione degli immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili.
Per quanto riguarda l`aggregazione tra imprese viene introdotta un`apposita agevolazione fiscale per i soggetti indicati nell`articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR (DPR 917/86) che derivano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell`anno 2009.
In particolare, ai fini fiscali, il maggior valore contabile attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di fusione o di scissione si considera riconosciuto, per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro. In caso di operazioni di conferimento di azienda, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario sugli stessi beni strumentali materiali e immateriali e per uno stesso ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro.
L`agevolazione descritta opera a condizione che alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino imprese: che siano operative da almeno due anni; che non facciano parte dello stesso gruppo societario; che non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento; che non siano indirettamente controllate dallo stesso soggetto ai sensi dell`articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile (cosiddetto “controllo di diritto””).
Viene, inoltre, previsto (per finalità antielusive) che qualora la società risultante dall`aggregazione nei primi quattro periodi d`imposta dalla effettuazione dell`operazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati a seguito dell`aggregazione originaria, decade dall`agevolazione.
In corso di esame, in relazione a tale norma, è stata inserita la previsione secondo cui per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all`articolo 2 del DL 251/81 (recante “Provvedimenti per il sostegno alle esportazioni italiane””), convertito dalla L.394/81 giacenti sull`apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all`articolo 3 della L. 295/73 (recante “Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale””), per le finalità connesse alle attività di credito all`esportazione.
In materia di distretti produttivi e reti di impresa viene modificata la norma di cui all`articolo 6-bis del DL 112/08, convertito dalla L. 133/08 , sull`estensione dell`applicazione delle disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dall`articolo 1, commi 366 e ss., della L. 266/05 (legge finanziaria 2006), alle “reti delle imprese e delle catene di fornitura””, attribuendo la competenza di identificarle al Ministro dello Sviluppo economico.
In particolare viene estesa anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura la disciplina prevista per i distretti relativamente ai tributi dovuti agli Enti locali e vengono, altresì, ripristinate le disposizioni fiscali originarie previste in tema di distretti dal comma 368 (numeri da 1 a 15 della lettera a) della richiamata legge finanziaria.
Tra le suddette disposizioni fiscali ripristinate viene, tra l`altro, previsto che:
– il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
– la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;
– non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
– resta fermo l`assolvimento degli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l`applicazione delle disposizioni penali tributarie;
– la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l`obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l`ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
– criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.
Attraverso il ripristino delle suddette disposizioni fiscali, al fine di far convergere la forma giuridica e la sostanza economica delle piattaforme industriali, vengono previsti due diversi gradi di aggregazione.
Il primo grado di aggregazione è quello del consolidamento fiscale secondo cui le società di capitali che fanno parte dei distretti territoriali e funzionali sono sostanzialmente equiparate a un gruppo di società e, in luogo del gruppo di imprese controllate, l`unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della sommatoria dei redditi delle società partecipanti in modo da realizzare la compensazione infradistrettuale delle perdite fiscali, nonchè di beneficiare di maggiori possibilità di deduzione degli interessi passivi.
Il secondo grado di aggregazione è rappresentato dalla tassazione unitaria, cui possono accedere anche le imprese non soggette all`imposta sul reddito delle società (IRES), con la conseguente affermazione della piattaforma industriale quale autonomo e unitario soggetto passivo delle imposte sui redditi e locali e con il ricorso al concordato preventivo triennale delle imposte dovute.
La stessa norma ripristina la possibilità per gli sportelli unici delle imprese di avvalersi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all`articolo 23 del D.Lgs. 112/98. Infine, la norma prevede che dall`attuazione della disciplina sui distretti e sulle reti di imprese e di catene di forniture non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l`anno 2009 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
In corso di esame, al riguardo, viene altresì previsto che previa autorizzazione comunitaria, le disposizioni dettate dalla stessa norma si applicano nei confronti di quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
Inoltre, viene specificato che le operazioni, effettuate ai sensi dell`articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo (relativo all`utilizzo del fondi con cui la Cassa Depositi e Prestiti spa finanzia lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico), del DL 269/03, convertito dalla L.326/03 possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, di assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell`economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l`intermediazione di soggetti autorizzati all`esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese, che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l`intermediazione di soggetti autorizzati all`esercizio del credito.
Con un`apposita disposizione sui controlli fiscali viene previsto che il controllo delle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastale, nonchè sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell`imposta principale, è eseguito prioritariamente (come specificato in corso di esame) in base a criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l`indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. Al riguardo, viene inoltre previsto (comma 2), attraverso una disposizione aggiuntiva all`articolo 27 (in materia di accertamenti), comma 18, del DL 185/08, convertito dalla L.2/09 che è punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.
Inoltre, il decreto legge introduce una detrazione fiscale per l`acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (come specificato in corso di esame) a favore dei contribuenti che già fruiscono della detrazione del 36% di cui all`articolo 1 della L. 449/97, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e iniziati a partire dal 1° luglio 2008.
A fronte di spese sostenute dalla predetta data viene, pertanto, riconosciuta una detrazione dall`imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20% delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l`acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ suddetti, nonchè di apparecchi televisivi e computer diretti all`arredo dell`immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione suddetta è cumulabile con quella del 20%, nel limite di spesa di 200 euro, prevista per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di cui all`articolo 1, comma 353, della L. 296/06, come prorogata dall`articolo 1, comma 20, della L. 244/07.
La detrazione per l`acquisto di mobili viene calcolata su di un importo massimo complessivo delle spese non superiore a 10.000 euro e viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Inoltre, viene prevista la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi in questione, in relazione, tra l`altro, al mantenimento dei livelli occupazionali, nonchè l`emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto ministeriale che detti disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali (come specificato in corso di esame).
Altre norme del decreto legge riguardano gli incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all`acquisto di veicoli ecologici&nb sp; anche commerciali, di massa fino a 3,5 tonnellate, nonchè le misure di sostegno al finanziamento per il loro acquisto.
Il decreto legge, che scade il 12 aprile 2009, passa ora alla lettura del Senato.