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Accordo interconfederale sulla contrattazione collettiva: i riflessi sull'edilizia

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

I contenuti della riforma della contrattazione collettiva

29 Aprile 2009
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Si fa seguito alla comunicazione del 17 aprile scorso per fornire un commento in merito ai principali aspetti dell’accordo interconfederale in oggetto.

Il nuovo assetto, che supera l’attuale modello contenuto nell’accordo del luglio 1993, avrà carattere sperimentale per la durata di quattro anni – a decorrere dal 15 aprile 2009 – e sarà monitorato da un apposito Comitato paritetico in cui saranno rappresentate a livello confederale le parti sociali.

E’ stato confermata l’articolazione contrattuale su due livelli.

Per il contratto collettivo nazionale è prevista una durata triennale, sia per la parte normativa che per la parte economica, che sostituisce l’attuale biennalità economica e il quadriennio normativo. Anche gli accordi di secondo livello, territoriali per l’edilizia, avranno durata triennale.

Di fondamentale importanza è la novità legata all’individuazione, per la dinamica degli effetti economici dei contratti collettivi nazionali, di un nuovo indice previsionale (che sostituisce il tasso di inflazione programmato) costituito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

Pertanto gli aumenti del contratto collettivo nazionale saranno determinati sulla base di questo nuovo indice, elaborato da un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza ed affidabilità.

Tale soggetto dovrà altresì verificare eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale – calcolando i due indici al netto delle dinamiche dei prezzi dei beni energetici importati – per garantire il recupero di detti scostamenti entro la vigenza di ogni contratto collettivo.

Il nuovo indice previsionale sarà applicato nei rinnovi contrattuali ad un valore retributivo medio assunto come base di computo e costituito dai minimi tabellari, dagli aumenti periodici di anzianità (con riferimento all’anzianità media di settore) e dalle indennità a carattere fisso.

Il testo in esame prevede una particolare tempistica per evitare l’allungamento delle trattative contrattuali nazionali. Infatti, le piattaforme vanno presentate in tempo utile per consentire l’apertura del tavolo negoziale sei mesi prima della scadenza contrattuale e la parte datoriale deve rispondere entro i successivi venti giorni. Al rispetto di detti tempi e delle procedure è condizionata l’applicazione del meccanismo che, dalla data precedente, riconosce copertura economica nella misura stabilita nel contratto collettivo nazionale.

E’ altresì prevista una moratoria:

  • le parti non potranno assumere iniziative unilaterali né potranno procedere ad azioni dirette durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo alla stessa;
  • nell’ambito dei sette mesi complessivi, la controparte potrà chiedere la sospensione di qualsiasi agitazione proclamata.

Qualora dopo sei mesi dalla scadenza il contratto collettivo nazionale non sia ancora stato rinnovato, l’accordo prevede l’intervento del richiamato Comitato paritetico.

Per quanto concerne la contrattazione di secondo livello questa riguarda le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e, secondo il principio del “ne bis in idem”, deve riguardare argomenti che non siano già stati negoziati in altri livelli.

In particolare, il premio variabile sarà calcolato in base ai risultati conseguiti rispetto ad obiettivi concordati dalle parti sociali, legati ad incrementi di produttività, di redditività, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.

Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.

Nel caso – come quello dell’edilizia – di contratti territoriali, i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità e degli altri elementi di competitività, devono essere determinati sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità delle imprese del settore.

Le proposte di rinnovo della contrattazione territoriale devono essere presentate in tempo utile al fine di consentire l’apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto tali proposte dovrà rispondere entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Nel caso di contrattazione di secondo livello, la moratoria dura i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo. Particolari procedure di valutazione potranno essere previste dal contratto collettivo nazionale, qualora dopo 5 mesi dalla scadenza del contratto territoriale non si sia pervenuti ad un accordo.

Alla luce di quanto sopra, entro il mese di giugno 2009, cioè sei mesi prima della scadenza del c.c.n.l. vigente, dovrà essere presentata la piattaforma sindacale per il rinnovo della contrattazione nazionale degli edili.

In allegato viene riportato un prospetto contenente le principali differenze tra i vecchi e i nuovi assetti contrattuali.

Infine, la riforma di che trattasi consente di fissare a livello territoriale deroghe al contratto collettivo nazionale per governare direttamente nel territorio situazioni di crisi aziendali o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’area interessata.

Le parti sociali territoriali possono accordarsi, pertanto, per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi del contratto collettivo nazionale. Tali modifiche devono fare riferimento a parametri stabiliti nel contratto nazionale come l’aumento del mercato del lavoro, il tasso di produttività, il livello di avvio e di cessazione delle iniziative produttive, la necessità di favorire l’attrattività per nuovi investimenti.

Al riguardo è necessaria l’approvazione preventiva delle parti che hanno sottoscritto il c.c.n.l. al fine di rendere efficaci le suddette deroghe.

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