La Commissione Ambiente
della Camera dei Deputati ha avviato l`esame, in prima lettura di alcuni disegni di legge abbinati, a firma sia di esponenti della maggioranza, sia della minoranza, volti a disciplinare l`attività professionale di costruttore edile (DDL 60/C, primo firmatario On. Ermete Realacci del Gruppo parlamentare PD; DDL 496/C a firma On. Marco Zacchera del Gruppo parlamentare PdL; DDL 1394/C primo firmatario On. Maino Marchi del Gruppo parlamentare PD; DDL 1926/C, primo firmatario On. Giovanni Fava del Gruppo parlamentare LNP; DDL 2306/C, a firma On Franco Stradella del Gruppo parlamentare PdL – Relatore On. Manuela Lanzarin del Gruppo parlamentare LNP).
I provvedimenti sono volti a regolamentare l`attività imprenditoriale nel settore edile, attraverso, tra l`altro, la previsione di un percorso formativo e professionale per l`acquisizione della titolarità dell`impresa, volto ad assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnico professionali, nonchè di capacita organizzativa e finanziaria.
In particolare, per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge 2306/C, recante “Disposizioni concernenti l`accesso alla professione di costruttore edile””, lo stesso prevede, tra l`altro, l`istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una sezione speciale dell`edilizia a cui sono tenute ad iscriversi le persone sia fisiche, sia giuridiche che esercitino attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, restauro e finitura di immobili e altre opere civili svolte in proprio ovvero eseguite tramite contratto di appalto o subappalto. Restano escluse le attività di promozione e sviluppo di progetti immobiliari.
Per l`esercizio della professione di costruttore edile, all`atto della presentazione della richiesta d`iscrizione alla sezione speciale dell`edilizia suddetta, deve essere dimostrata, tramite idonea documentazione, la disponibilità dell`attrezzatura necessaria all`esercizio dell`attività edile per un valore minimo di 10.000 euro (capacità organizzativa) e devono essere, altresì, designati un responsabile tecnico ed un responsabile per la prevenzione e la protezione ai sensi degli artt.31 e segg. del D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza). Al riguardo è specificato che le due qualifiche possono anche essere assunte dallo stesso soggetto.
La qualifica di responsabile tecnico, in particolare, può essere assunta dal titolare dell`impresa o da un suo dipendente ovvero dal consigliere di amministrazione. Lo stesso deve essere in possesso, altresì, di requisiti morali e di idoneità professionale specificatamente elencati. Tra questi ultimi sono previsti, alternativamente, il diploma d`istruzione tecnica superiore o professionale o titolo equipollente, la laurea in ingegneria o architettura ovvero con indirizzo economico, gestionale, giuridico, amministrativo, l`esperienza lavorativa di trentasei mesi con la qualifica di operaio specializzato ovvero di livello superiore, nonchè la frequenza di appositi corsi di formazione ed il superamento di un esame di abilitazione.
I programmi dei corsi di formazione, le materie e gli enti autorizzati ad organizzarli, nonchè la costituzione della commissione per l`esame di abilitazione suddetto saranno definiti, entro quattro mesi dall`entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative nei confronti di coloro che esercitano l`attività edilizia senza essere in possesso dei requisiti previsti per l`accesso alla professione.
In particolare, in caso di affidamento dei lavori a soggetti non qualificati sono previste, a carico del committente, salvo che dimostri di aver agito in buona fede, sanzioni pecuniarie in misura pari al valore dell`opera realizzata dal soggetto non abilitato e comunque stabilita in un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 100.000 euro.
Le stesse sanzioni si applicano, altresì, al direttore dei lavori, il quale, inoltre, se reitera le violazioni può essere anche sospeso dall`attività per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi, nonchè, in caso di subappalto, all`appaltatore, salvo che dimostri la sua buona fede.
Al fine di assicurare il costante monitoraggio sull`attività delle imprese di costruzione e sul rispetto della normativa vigente in materia, viene disposto, infine, che tutte le infrazioni relative al corretto svolgimento dell`attività sono comunicate alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Altre norme del testo riguardano i compiti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; i casi di sospensione o decadenza dall`attività di costruttore; un periodo transitorio nelle more dell`entrata in vigore del decreto ministeriale sopra menzionato.
Presso la Commissione Ambiente è stato costituito, per l`elaborazione di un testo unificato, un apposito Comitato ristretto, che procederà, altresì, ad un ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati per raccoglierne le osservazioni.