L'Inps fornisce alcuni chiariemnti operativi circa la sospensione degliobblighi contributivi per i datori di lavoro che oeprano alla data del 5 aprile 2009 nei comuni indicati nel DPCM del 16 aprile scorso
L’Inps, con l’allegata circolare del 21 aprile scorso, ha diramato alcune indicazioni operative circa la sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive, oltre che la sospensione dei termini per il versamento dei contributi, disposti con ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 e del 9 aprile 2009.
La circolare allega anche il Decreto della Presidenza del Consiglio del 16 aprile scorso con il quale sono stati ufficialmente individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all’art. 1 comma 1 dell’ordinanza 3754 del 9 aprile scorso.
Per ciò che concerne la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi a processi esecutivi, mobiliari e immobiliari e relativi ad ogni altro titolo di credito con forza esecutiva di data anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, l’Inps ha ribadito che la sospensione fino al 31 dicembre 2009, è disposta per i soggetti che alla data del 5 aprile scorso erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma.
Per ciò che concerne poi la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico del lavoratore sino al 30 novembre 2009, l’Inps ha confermato che tale sospensione è concessa per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni previdenziali e che operavano, alla data del 5 aprile, nei comuni di cui al Dpcm 16 aprile 2009, non essendo sufficiente che nei luoghi interessati si trovi la sede legale senza dipendenti.
La sospensione è rivolta al settore privato.
Il datore di lavoro sospenderà il pagamento della quota posta a proprio carico unitamente a quella posta a carico del lavoratore; diversamente, laddove il datore di lavoro trattenga dalla busta paga la quota a carico del lavoratore, dovrà riversarla nei termini di legge.
La sospensione comporterà che gli interessati potranno inviare le denunce telematiche e gli e-mens non oltre il 30 novembre 2009.
Ai fini del beneficio i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza alla sede Inps competente, contenente la specifica dei requisiti richiesti ai fini della sospensione.
L’Inps ha inoltre precisato che i pagamenti che vengono sospesi sono quelli con scadenza legale nel periodo 6 aprile 2009 – 30 novembre 2009.
In particolare, per ciò che concerne i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi mediante DM10, la sospensione riguarderà i periodi di paga di competenza marzo 2009 a ottobre 2009 le cui posizioni contributive saranno contraddistinte dal codice 2Q.
Si rinvia all’allegata circolare per l’approfondimento delle modalità operative relative alla compilazione del modello DM10.
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