Chiarimenti della Direzione Generale per l'Attività ispettiva sull'autocertificazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi
Con l’allegata nota protocollo n. 4549/09, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e al relativo obbligo per i datori di lavoro di presentare entro il prossimo 30 aprile il modello di autocertificazione appositamente istituito.
Come noto, per ottenere i suddetti benefici normativi e contributivi, i datori di lavoro sono tenuti a presentare un’autodichiarazione attestante l’assenza di provvedimenti definitivi per gli illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato a) del D. M. 24 ottobre 2007, o il decorso del periodo indicato dal medesimo allegato.
Tale obbligo, ha chiarito il Ministero, interessa tutti i datori di lavoro, compresi quelli che attualmente non stiano usufruendo di misure agevolative; è sufficiente, infatti, che a tali agevolazioni i medesimi datori di lavoro abbiano fatto ricorso nei mesi precedenti.
Con riferimento all’obbligo di presentare una nuova autocertificazione in caso di variazioni rilevanti, è stato chiarito che deve trattarsi di tutte quelle variazione che incidono sul diritto all’agevolazione, ossia le irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro così come elencate nel D. M. 24 ottobre 2007.
Infine, è stato precisato che in presenza di più matricole Inps e in assenza di accentramento delle posizioni previdenziali, debba essere inviata sempre un’unica autodichiarazione che contenga i diversi numeri di matricola riconducibili alla singola impresa.
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