Un Comune appaltante invita l`Autorità a pronunciarsi sulla possibilità di partecipazione ad una gara di appalto di lavori pubblici di un`impresa che, pur essendo in possesso di attestazione SOA, è priva di personale alle proprie dipendenze.
Detto Comune, richiamandosi alla Deliberazione dell`Autorità n. 87/2006, ha escluso dalla gara un`impresa concorrente ritenendo che questa avrebbe dovuto garantire il possesso di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, di adeguata dotazione di attrezzature e di adeguato organico medio annuo sin dalla presentazione dell`offerta, che costituisce il momento su cui è impiantato tutto il sistema di qualificazione.
A riscontro dell`istruttoria procedimentale svolta dall`Autorità, l`impresa esclusa:
* ha fatto presente che, avendo acquisito da poco il ramo di azienda di un`altra impresa – al fine di qualificarsi nella categoria OG3 – non ha ancora potuto eseguire alcun lavoro in detta categoria e, quindi, non ha aperto alcuna posizione presso la Cassa Edile, essendo al momento priva di proprio personale operaio;
* ha precisato di essere regolarmente iscritta presso l`INPS e l`INAIL, avendo alle proprie dipendenze personale impiegato per lavoro di ufficio, ed ha riferito che, a seguito della cessione di ramo d`azienda, il titolare della cedente è entrato, in qualità di artigiano, nell`organico dell`impresa cessionaria come Direttore tecnico, con contratto d`opera professionale regolarmente registrato (art. 26 del DPR n. 34/2000).
* ha, infine, sostenuto che la Deliberazione n. 87/2006, richiamata dal Comune a sostegno del provvedimento di esclusione, non riguarda il caso di specie, come si evince dall`atto di cessione.
Nel parere n. 30/2009 – che ad ogni buon fine si allega – l`Autorità, richiamandosi alla citata propria deliberazione, rileva che per poter parlare correttamente di trasferimento di azienda o di un suo ramo è necessario redigere il relativo contratto di cessione in modo tale che da esso risulti con certezza che i contraenti hanno effettivamente proceduto ad un trasferimento di azienda o di un ramo di essa. Questa circostanza, infatti, sussiste qualora il cedente abbia trasferito in toto ad altro soggetto la propria organizzazione o una sotto-organizzazione e non singole sue parti e qualora, per effetto di tale trasferimento, ne siarimasto privo.
Dall`atto di cessione del caso in esame si evince che:
* la cedente ha trasferito alla cessionaria, tutto il complesso di beni organizzati e coordinati della propria sotto-organizzazione per l`esercizio dell`impresa;
* lo stesso titolare della cedente, come anzidetto, è entrato nell`organico della cessionaria, in qualità di direttore tecnico, con contratto d`opera professionale regolarmente registrato;
* non è stato trasferito nessun rapporto di lavoro perchè, all`atto della cessione, non essendovi lavori affidati alla cedente, questa era temporaneamente priva di operai nel proprio organico;
* non emergono limitazioni al trasferimento del ramo di azienda nel suo complesso e dei requisiti posseduti dalla cedente, incluso anche il requisito del costo complessivo sostenuto per il personale, con cui è dimostrato l`adeguato organico medio annuo (art. 18, co. 10, del DPR n. 34).
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L`Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l`esclusione dalla gara dell`impresa concorrente effettuata dal Comune appaltante non sia conforme alla normativa di settore.
Nel caso di specie, infatti, il contratto di cessione di ramo di azienda presenta gli elementi essenziali per produrre come effetto alla cessionaria il trasferimento del “complesso dei beni organizzati per l`esercizio dell`impresa”” e, quindi, anche il trasferimento di tutti i requisiti posseduti dalla cedente, ai fini della qualificazione (art. 15, co. 9, del DPR n. 34).
Tuttavia, conclude l`Autorità, sulla concorrente incombe l`obbligo di iscrivere il proprio personale operaio alla Cassa Edile, per poter eventualmente risultare aggiudicataria definitiva della gara d`appalto, atteso che tale obbligo sussiste, per l`esecuzione di un appalto di lavori pubblici quale quello in questione, per tutte le imprese che, come la concorrente, aderiscono al CCNL degli edili.