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Nell'ipotesi in cui l'acquirente di materiali edili restituisca parte della merce acquistata, il venditore può effettuare, ai fini IVA, una variazione in diminuzione della base imponibile e del tributo, relative alla cessione originaria, con diritto alla detrazione IVA in misura pari a tale variazione (R.M.85/E/09)

Archivio, Fiscalità e incentivi

IVA – Cessione di materiali per l`edilizia – Chiarimenti ministeriali

3 Aprile 2009
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Nell’ambito di una cessione di materiali per l’edilizia, il venditore può operare una variazione in diminuzione della base imponibile e dell’IVA addebitata all’acquirente, con diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione effettuata, nell’ipotesi in cui il cliente, dopo aver acquistato sia una partita di cemento, sia i bancali in legno (cd. “palette”) utilizzati per il trasporto della merce, restituisca questi ultimi all’impresa cedente, esercitando una facoltà prevista espressamente nel contratto.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.85/E del 31 marzo 2009, rispondendo ad un quesito di un’impresa operante nel settore delle costruzioni, che ha ceduto una partita di cemento, riguardante l’applicabilità, ai fini IVA, della variazione in diminuzione della base imponibile e dell’imposta, a seguito dell’esercizio, da parte dell’acquirente, della facoltà, prevista nel contratto, di restituire parte della merce acquistata (le “palette”) dall’impresa istante.
Come noto, sotto il profilo dell’IVA, l’art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972, prevede che, nell’ipotesi in cui si riduca l’ammontare imponibile di un’operazione per la quale sia stata già emessa la relativa fattura, a causa, tra l’altro, della risoluzione del contratto, o del verificarsi di circostanze assimilabili alla risoluzione, il cedente ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione effettuata, annotandola nel registro degli acquisti (art.25 del D.P.R. 633/1972).
L’Agenzia delle Entrate, con la citata R.M. n.85/E/2009, chiarisce, innanzitutto, che, nel caso di specie, l’esercizio della facoltà, concessa all’acquirente dei materiali edili, di restituire parte di essi, avvalendosi di una facoltà che gli è concessa in base al contratto, è assimilabile ad una risoluzione parziale del medesimo contratto, e costituisce il presupposto[1] che consente al venditore di operare la variazione in diminuzione dell’IVA riferita all’originaria operazione di cessione.
Con riferimento alle modalità operative di tale variazione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il documento che attesta la riduzione della base imponibile e dell’IVA deve essere collegato con la fattura originaria, presentando il medesimo oggetto di quest’ultima[2]«le generalità di entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione, la qualità e la quantità del bene ceduto, e poi reso (ossia le “palette”), l’ammontare dell’imponibile, dell’imposta e l’aliquota applicata (20%)»., e deve contenere
In particolare, tali indicazioni possono essere riportate, alternativamente, a scelta del cedente:
– o in una nota di credito a fronte della fattura già emessa, con la quale viene rimborsato al cessionario il valore dei bancali restituiti;
– ovvero nella fattura relativa ad una successiva cessione dei medesimi materiali (cemento e “palette”), che deve riportare, rispettivamente, i corrispettivi del cemento e dei bancali venduti, ed il valore delle “palette” restituite dall’acquirente (espresso con segno negativo).
Infine, per quanto riguarda gli adempimenti di registrazione del documento di variazione:
– il cedente deve annotare il relativo documento contabile nel registro degli acquisti (art.25, D.P.R. 633/1972), ed ha diritto alla detrazione[3] dell’imposta in misura pari alla variazione in diminuzione della base imponibile e dell’imposta;
– l’acquirente deve annotare il documento che attesta la variazione nel registro delle fatture emesse (art.23 D.P.R. 633/1972), e deve operare la rettifica dell’IVA a debito, dovuta all’Erario, in misura pari alla medesima variazione.


[1] Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale presupposto si verifica, nel caso esaminato, alla data di restituzione delle “palette”.
[2] In particolare, come già chiarito dalla R.M. n.42/E/2009, è necessario che venga assicurata l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originarie, e l’oggetto della registrazione che attesta la variazione, in modo che esista una corrispondenza tra i due documenti contabili.
[3] Tale diritto può essere esercitato, al più tardi, nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per la variazione dell’imposta (ossia la restituzione dei materiali; cfr. art.26, comma 2, e art.19, D.P.R. 633/1972).

1247-Risoluzione n.85-E del 31 marzo 2009.pdfApri
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