La Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità di attribuire ad un lavoratore, in via convenzionale, una qualifica superiore a quella che gli spetterebbe
La Corte di Cassazione, con l’allegata sentenza n. 7523/09, si pronuncia in merito alla possibilità di attribuire ad un lavoratore, in via convenzionale, una qualifica superiore a quella che gli spetterebbe.
Nel caso di specie, un medico – con funzioni di terapista – ricorreva in giudizio per contestare il recesso intimatogli dalla impresa presso cui prestava attività lavorativa.
Detto lavoratore riteneva infondate le contestazioni sollevate dall’impresa circa presunti rifiuti di procedere ad interventi di mobilizzazione e manipolazione dei pazienti; inoperosità nelle ore di lavoro; atteggiamenti irriguardosi e offensivi nei confronti della impresa stessa e dei colleghi.
Lo stesso pertanto chiedeva la declaratoria di illegittimità e l’annullamento del licenziamento, con la conseguente applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/70.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda di annullamento del licenziamento ritenendo che i fatti di cui sopra non fossero di una gravità tale da legittimare il recesso, che quindi era da ritenersi illegittimo.
L’impresa ricorreva in appello.
Il Giudice di gravame riteneva che, se era pur vero che il dipendente aveva sempre svolto le funzioni di terapista, era altresì vero che la datrice di lavoro si era assunta l’impegno di riconoscere al dipendente in parola le mansioni di “medico”.
Ne conseguiva che il rifiuto del lavoratore ad eseguire determinate prestazioni lavorative derivava da un evidente stato di disagio e di personale insoddisfazione dovuti allo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle relative al suddetto promesso inquadramento.
L’impresa proponeva ricorso in Cassazione, rilevando che il dipendente aveva svolto da tempo le mansioni di terapista senza sollevare alcun tipo di obiezione e che la qualifica di medico era da ritenersi puramente convenzionale e cioè superiore alle mansioni svolte e convenute nel contratto di lavoro.
La Corte, con sentenza in esame respinge il ricorso. Nell’affermare che costituisce un principio assolutamente pacifico in dottrina e giurisprudenza quello in base al quale è ammissibile l’attribuzione al lavoratore subordinato di una qualifica superiore alle mansioni effettivamente svolte, la Cassazione osserva peraltro che l’attribuzione della qualifica convenzionale deve trovare il proprio fondamento nel contenuto degli accordi collettivi o nell’autonoma determinazione delle parti individuali.
Secondo la Corte, la qualifica attribuita si può ritenere meramente convenzionale, e cioè non corrispondente alle mansioni inferiori effettivamente assegnate e svolte, quando in sede di attribuzione di tale qualifica convenzionale superiore vengano esplicitamente indicate le dette mansioni inferiori effettivamente assegnate al dipendente. In mancanza di tale specificazione, le mansioni devono corrispondere alla qualifica, non potendosi in alcun modo ritenere la stessa avente un carattere convenzionale.
Nel primo caso, siamo in presenza della manifestazione dell’autonomia individuale che si esprime nella previsione di un trattamento retributivo superiore alle mansioni effettivamente svolte e specificamente indicate; nel secondo caso, la mancanza di una specifica indicazione delle mansioni inferiori, malgrado l’attribuzione di una qualifica superiore, darebbe luogo ad una dequalificazione del lavoratore.
Nel caso in esame, l’impresa non ha fornito alcuna prova in merito al carattere meramente convenzionale della qualifica di “medico” assegnata al dipendente; pertanto la Corte ha ritienuto illegittima l’assegnazione del medesimo a mansioni inferiori.
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