Riepilogate in una nota dell'Inps le principali disposizioni in materia di contribuzione e sostegno dell'occupazione
Con la nota n. 60 del 21 aprile scorso, l’Inps ha fornito una sintesi delle principali novità, riferite all’anno 2009, in materia di contribuzione e sostegno dell’occupazione.
In particolare, l’allegata circolare, a cui si fa rinvio per una puntuale conoscenza, ricorda che per il contributo IVS è previsto un aumento pari allo 0,50% per quei datori di lavoro che al 1° gennaio 1996 non avevano trasferito al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti la quota di 4,43 punti percentuali dalla gestione TBC, Maternità e Cuaf.
Continueranno, per l’anno 2009, gli esoneri previsti dalla L. n. 388/00 e 266/05, rispettivamente pari allo 0,80% e all’1% da operare sul contributo Cuaf .
Con riferimento alle misure compensative riconosciute alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di tesoreria dell’Inps, l’esonero, per ciascun lavoratore, dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione prestazioni temporanee di cui all’art 24 della L. n. 88/89, per l’anno 2009, è pari allo 0,21%.
Relativamente alla sgravio di cui all’art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, che ha modificato l’art. 29 della L. n. 341/95, l’Istituto previdenziale ha ricordato l’automatismo di applicazione dell’aliquota dell’anno precedente che, come noto, opera dopo che siano trascorsi 30 giorni dal 31 luglio di ciascun anno e sino all’adozione del decreto ministeriale, salvo conguaglio a seguito dell’effettiva misura accordata o della mancata adozione del provvedimento ministeriale entro il 15 dicembre dell’anno di riferimento.
Per i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, ai datori di lavoro è riconosciuto un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento non erogate. In materia, l’Istituto fa comunque riserva di fornire con un’ulteriore nota i chiarimenti necessari.
Infine, relativamente allo sgravio per la contrattazione di secondo livello, di cui all’art. 1, co. 67 della L. n. 247/07, l’Inps, nel ricordare che le modalità operative attualmente in uso sono riferibili al solo anno 2008, ha confermato che per la fruizione del beneficio per l’anno in corso sono necessari ulteriori sviluppi normativi.
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