il Ministero del Lavoro fornisce alcune indicazioni sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, costituenti illeciti di natura amministrativa.
Con l’allegata risposta ad istanza di interpello n. 43 del 15 maggio 2009, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni relative alle fattispecie, costituenti illeciti di natura amministrativa, suscettibili di estinzione a seguito della attivazione della procedura di emersione di cui all’art. 1, comma 1197, della Legge n. 296/2006.
Relativamente ai reati, le violazioni suscettibili di estinzione a seguito di procedura di regolarizzazione sono riconducibili alle sole ipotesi collegate al mancato versamento di contribuzione obbligatoria.
Con riferimento agli illeciti di natura amministrativa, il Dicastero ha evidenziato che il versamento della somma dovuta a titolo di regolarizzazione contributiva fa venir meno tutte le “obbligazioni per sanzioni amministrative” legate comunque al lavoro “nero”, comprese quelle riguardanti gli obblighi documentali, le comunicazioni di assunzione, la c.d. maxisanzione per il lavoro “nero”, nonché tutte le altre violazioni relative alla prestazione di lavoro, come ad esempio in materia di orario di lavoro.
Anche le sanzioni civili applicate per il mancato versamento contributivo si estinguono a seguito dell’attivazione della procedura di emersione.
Per l’estinzione dei reati e delle sanzioni pecuniarie amministrative, ad ogni modo, è necessario che siano stati versati integralmente i due terzi dei contributi dovuti al termine dei cinque anni previsti per l’estinzione del debito previdenziale agevolato, nonchè che siano rispettati gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
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