Interpello sulla possibilità, per una società che assume un lavoratore iscritto nelle liste di disoccupazione, di fruire dei benefici previdenziali qualora, al momento della assunzione, venga attribuita allo stesso la qualifica di dirigente in precedenza non posseduta.
Il Ministero del lavoro, con interpello n. 45/09 in allegato, risponde in merito alla possibilità, per una società che assume un lavoratore iscritto nelle liste di disoccupazione, di fruire dei benefici previdenziali qualora, al momento della assunzione, venga attribuita allo stesso la qualifica di dirigente in precedenza non posseduta.
L’art. 20 della legge n. 266/97 prevede uno specifico regime agevolativo per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale, e rispetto alla disciplina generale contenuta nell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, costituisce una norma speciale. Ne consegue che in tema di agevolazioni contributive, tale norma prevede una disciplina avente carattere derogatorio esclusivamente nel caso di assunzione di dirigenti, rispetto a quella generale di cui alla legge n. 407 sopra citata, la quale trova invece applicazione per l’assunzione delle altre categorie di lavoratori subordinati.
Pertanto, secondo il Dicastero risulta inammissibile l’estensione delle agevolazioni contributive previste dalla norma generale a favore di assunzioni soggette esclusivamente ad una norma speciale. Inoltre, le agevolazioni contributive previste in relazione alla assunzione di dirigenti sono caratterizzate, sottolinea il Ministero, da un limite temporale invalicabile, cioè una “durata non superiore a 12 mesi”. Mentre, per la altre categorie di lavoratori subordinati – alla luce del più volte richiamato art. 8 della legge n. 407/90 – “i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi”.
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