La Corte di Cassazione si pronuncia sulla cigs e le mensilità aggiuntive
Nell’accogliere le tesi dell’Inps, la Corte di Cassazione, nella allegata sentenza n. 6962/09, afferma che con riguardo alla disciplina di cui all’articolo unico della legge n. 427/80 (“Modifica della disciplina dell’integrazione salariale straordinaria relativa alla categoria operaia e impiegatizia”), le mensilità aggiuntive sono da computare nella retribuzione che costituisce la base di calcolo degli importi di integrazione salariale nell’ambito dei limiti massimi dell’importo mensile dell’integrazione stessa fissati da tale legge.
Pertanto, secondo la Corte, è esclusa ogni diversa incidenza delle mensilità aggiuntive di cui sopra sul predetto trattamento integrativo.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.