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Approvato dall'Aula il provvedimento che delega il Governo ad attuare la direttiva 2007/66/CE sul miglioramento delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici tra cui l`arbitrato. Confermata,inoltre,l'eliminazione del ``valore normale"" per l'accertamento automatico sulle compravendite immobiliari ai fini IVA e IRPEF

Archivio, Governo e Parlamento

Comunitaria 2008: dalla Camera dei Deputati il secondo via libera.

27 Maggio 2009
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L`Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge recante “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008“ (DDL 2320/C – Relatore l`On. Gianluca Pini del Gruppo parlamentare LNP), con modifiche e integrazioni al testo trasmesso dal Senato.
Tra le disposizioni aggiuntive viene attribuita un`apposita delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2007/66/CE dell`11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Al riguardo, viene previsto che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento stabilito dalla stessa direttiva 2007/66/CE (20 dicembre 2009), uno o più decreti legislativi volti a dare attuazione alla stessa direttiva e che entro due anni dalla loro data di entrata in vigore possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative.
Ai fini dell`esercizio della delega, viene precisato che per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell`affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture.
Viene poi stabilito che i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali dettati dallo stesso disegno di legge, nonchè di principi e criteri direttivi specifici puntualmente individuati.
Tra questi ultimi si evidenziano i seguenti:
– recepire l`articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l`articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/ CEE, come modificati dalla direttiva 2007/ 66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d`ufficio prima di ogni altra questione;
2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l`esame della domanda cautelare;
3) il termine per l`impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall`eventuale notifica, se anteriore;
– dettare disposizioni razionalizzatrici dell`arbitrato, secondo i seguenti criteri:
1) incentivare l`accordo bonario;
2) prevedere l`arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indicano sin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
Altra, disposizione inserita in corso di esame riguarda la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico.
In particolare, viene previsto che al fine di garantire la piena integrazione nell`ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l`omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestionedel rumore ambientale, in conformità all`articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione.
Oltre ai principi e criteri direttivi di cui all`articolo 20 della L.59/97 il Governo, nell`esercizio della delega, deve osservare i seguenti:
– riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all`armonizzazione delle previsioni contenute nella L.447/95 con quelle recate dal D.Lgs. 194/05, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
– definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonchè determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell`impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.
Per l`adozione dei decreti legislativi viene previsto il parere della Conferenza Unificata e i relativi Schemi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Al riguardo, viene precisato che decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri e che qualora il termine per l`espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l`esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all`articolo 3, comma 1, lettera e), della L.447/95, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Infine, viene disposta l`abrogazione dell`articolo 10, sull`armonizzazione della normativa, del D.Lgs. 194/05 che attua la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Viene introdotta, inoltre, una norma sui principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/ 841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Al riguardo viene, in particolare, previsto che il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla suddetta decisione nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge e secondo le modalità dettate dalla disposizione sulla delega al Governo per l`attuazione di decisioni quadro prevista dallo stesso disegno di legge.
In corso di esame è stata stralciata la norma contenente modifiche alla L. 157/92, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE, divenuta oggetto di un apposito disegno di legge (DDL 2320-ter/C).
Nel provvedimento restano confermate, con alcune modifiche, tra l`altro, le seguenti disposizioni.
La norma sull`adeguamento comunitario di disposizioni tributarie con cui vengono apportate modifche al DPR 600/73 (sulle disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al DPR 633/72 (sull`istituzione e sulla disciplina dell`imposta sul valore aggiunto) e al DL 331/93, convertito dalla L. 427/93 (recante, tra l`altro, l`armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE ed altre disposizioni tributarie).
Nella stessa vengono dettate disposizioni in materia di accertamento sia ai fini IVA (art. 54, comma 3, del DPR 633/72), che delle imposte sul reddito (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73), eliminando qualsiasi riferimento al “valore normale”” quale strumento d`accertamento automatico sulle compravendite immobiliari. Si tratta di una norma che recepisce pienamente le istanze dell`Ance che, anche attraverso la presentazione di una formale denuncia presso la Commissione Europea, ha richiesto l`abrogazione della previsione normativa, in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al valore normale, che viola la disciplina europea sull`IVA (si veda News ANCE n. 76 del 23 gennaio 2009).
Con riferimento alla nozione di “valore normale””, ai fini IVA, viene riscritta la norma di cui all`articolo 14 del DPR 633/72 e viene precisato, tra l`altro, che per valore normale si intende l`intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
Le modifiche apportate alla norma attengono alla parte relativa al contrasto del gioco irregolare e illegale.
Con altra disposizione, integrata in corso di esame, viene conferita una delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
In particolare, viene previsto che nella predisposizione dei decreti legislativi per l`attuazione della direttiva il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi generali dettati dalla presente legge, anche altri specificatamente individuati, tra cui:
– promuovere l`elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (inserito in corso di esame);
– semplificare i procedimenti amministrativi per l`accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all`articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencarsi in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
– garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l`accesso ad un`attività di servizi o per l`esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;
– prevedere che le procedure e le formalità per l`accesso e l`esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
– prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell`ambito dell`ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l`esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l`accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;
4) l`effettività dei diritti dei destinatari di servizi;
– garantire l`applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all`ambiente (inserito in corso di esame);
– prevedere idonee modalità al fine di assicurare un`effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell`Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonchè eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all`ambiente (inserito in corso di esame).
La disposizione prevede, altresì, che nel rispetto dei vincoli derivanti dall`ordinamento comunitario ai sensi dell`articolo 117 primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonchè ai principi e criteri dettati dalla stessa norma.
Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi delegati che il Governo adotta su proposta del Ministro per le Politiche europee e del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con altri Ministri viene prevista l`acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
Viene, altresì, attribuita una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, attraverso la redazione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Al riguardo, viene previsto che la delega viene esercitata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate negli Allegati A e B, disciplinati dallo stesso disegno di legge (anzichè diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, come previsto in precedenza).
Inoltre, vengono apportate modifiche alla L. 11/05 (recante “Norme generali sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””) e viene, in particolare, specificato, relativamente alla norma che disciplina la legge comunitaria di cui all`articolo 8 della stessa L.11/05, che il Governo è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione, nell`ambito della relazione al disegno di legge comunitaria, piuttosto che attraverso una mera nota aggiuntiva.
In particolare, in attuazione del suddetto comma 5, il Governo deve riferire, tra l`latro, sullo stato di conformità dell`ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, considerando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana, nonchè sull`elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e delle direttive attuate con regolamento.
Altre modifiche alla L. 11/05 riguardano la nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle Regioni e la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell`Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale (inserita in corso di esame).
Con apposita norma vengono inserite modifiche, altresì, all`articolo 9 della L. 11/05, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli.
Modificata, infine, la norma che prevede la delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE e che apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 385/93 e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.
Restano confermate altre disposizioni tra cui, per quanto di maggiore interesse, si segnalano le seguenti:
– in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro viene prevista una disposizione con cui si modifica il D.Lgs. 81/08 (recante attuazione dell`articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e si da esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06 ( Procedura di infrazione n. 2005/2200).
In particolare, viene sostituito il comma 11 dell`articolo 90 del suddetto decreto legislativo relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori e viene previsto che la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l`impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all`affidamento dell`incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione””, non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.
Viene inoltre specificato che, in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Viene integrata anche la norma sugli obblighi del coordinatore per la progettazione di cui all`articolo 91 del suddetto D.Lgs. 81/08 e viene previsto che durante la progettazione dell`opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore coordina, altresì, l`applicazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo 90, comma 1, secondo cui “Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell`opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell`esecuzione del progetto e nell`organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all`articolo 15 dello stesso decreto legislativo. Al fine di permettere la pianificazione dell`esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro””;
– delega al Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa;
– attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull`attuazione del principio delle pari opportunita` e delle parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
– attuazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);
– modifiche al D.Lgs. 206/05 recante codice del consumo relativamente alla norma sulla cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori;
– attuazione alle decisioni quadro, adottate nell`ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (il c.d. “terzo pilastro”” dell`Unione europea), tra cui la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 del Consiglio dell`Unione europea, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca al fine di armonizzare l`ordinamento italiano a quello europeo, nonchè la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all`applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (inserita in corso di esame);
– attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE;
– attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all` esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
Il disegno di legge, predisposto in attuazione della L. 11/05, prevede, tra i suoi contenuti, la delega al Governo, da esercitarsi entro i termini specificatamente indicati, per l`attuazione di direttive comunitarie elencate in appositi allegati A e B.
Tra le direttive contenute, in particolare, nell` Allegato B sono incluse :
– 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (soppressa dall`Allegato A ed inserita nell`Allegato B in corso di esame);
– 2005/47/CE del Consiglio del 18 luglio 2005 concernente l`accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
– 2006/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strade per l`uso di alcune infrastrutture;
– 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
– 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all`interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (inserita in corso di esame);
– 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (inserita in corso di esame);
– 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (inserita in corso di esame);
– 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (inserita in corso di esame);
– 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
– 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d`imposta sul valore aggiunto;
– 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
– 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l`attuazione del principio di pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
– 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e all`imposizione dei diritti per l`utilizzo dell`infrastruttura ferroviaria;
– 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell` 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CE del consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici;
– 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
– 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell`imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
– 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita in Europa.
Il provvedimento torna ora all`esame del Senato per la terza lettura.
Si vedano precedenti del 4 novembre 2008 e del 19 marzo 2009.
***
L`Aula della Camera dei Deputati ha esaminato, unitamente al disegno di legge comunitaria 2008, come da prassi, la Relazione sulla partecipazione dell`Italia all`Unione europea per il 2007 (Doc.LXXXVII, n. 1) ed ha votato un`apposita Risoluzione (si veda al riguardo precedente del 27 maggio 2009).
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