Sospensione dei versamenti assistenziali per il sisma in Abruzzo: le precisazione sono contenute nella nota Inail n. 5571/09
A seguito del sisma che ha interessato la regione Abruzzo, l’Inail, con l’allegata nota n. 5571/09, ha fornito alcune precisazioni relative alla sospensione dei versamenti assistenziali e previdenziali, così come stabilito dall’art. 2, co. 1 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3754/09.
In particolare, il beneficio della sospensione dei versamenti si applica nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi che, alla data dell’evento, avevano sede operativa nei territori colpiti dal sisma.
Per tali soggetti, la sospensione dei versamenti decorre dal 6 aprile al 30 novembre 2009, mentre per i datori di lavoro pubblici la sospensione decorre dal 6 aprile sino al 30 aprile 2009.
Relativamente agli adempimenti assistenziali, le rate oggetto di sospensione, a titolo esemplificativo, sono quelle in scadenza il 16 maggio, il 16 agosto e il 16 novembre 2009, per il pagamento in autoliquidazione 2008/2009, le rate mensili ed ogni altro pagamento richiesto dall’Istituto, anche con riferimento a nuove posizioni assicurative e a variazioni dei rapporti assicurativi, compresi quelli derivanti da accertamenti ispettivi.
I codici di riferimento in GRA (Gestione rapporto assicurativo) sono: Codice di agevolazione 140 per i soggetti che hanno diritto alla sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009 e 141 per i datori di lavoro pubblici.
La nota ricorda, inoltre, che a parziale modifica delle precedenti istruzioni, l’art. 5, co. 3 del D. L. n. 39/09 ha stabilito che per i soggetti che al 5 aprile 2009 erano residenti o che avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni elencati dal Decreto n. 3 del 16 aprile 2009, a cui si fa esplicito rinvio per una maggiore conoscenza, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, è sospeso dal 6 aprile sino al 30 novembre 2009.
La sospensione dei versamenti interessa anche le imprese o lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistite da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma.
Tale ultima indicazione, che costituisce un’importante novità in materia, sarà più attentamente analizzata in una prossima circolare Inail.
L’Istituto ha comunque anticipato che l’agevolazione potrà essere gestita su istanza del professionista, accompagnata dal mandato professionale avente data certa anteriore al 5 aprile 2009.
Infine, ricorda la nota, anche le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, in scadenza a decorrere dal 6 aprile e sino al 30 novembre 2009, non sono applicabili ai soggetti operanti nei comuni interessati dal sisma.
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