La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il recesso per giusta causa del lavoratore di una cooperativa il quale, in attesa della reintegrazione nel posto di lavoro, aveva svolto la propria attività di cooperazione presso una società concorrente.
La Corte di Cassazione, Sez. Lav, con la allegata sentenza n. 9925/09, ha ritenuto legittimo il recesso per giusta causa del lavoratore di una cooperativa il quale, in attesa della reintegrazione nel posto di lavoro, aveva svolto la propria attività di cooperazione presso una società concorrente.
Per quanto concerne il limite circa il dovere di fedeltà del lavoratore in pendenza di un giudizio finalizzato alla reintegra, la Corte richiama il principio contenuto nella sentenza n. 10663/04, secondo il quale: “Anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della ricostituzione <
La Corte, in particolare, opera una distinzione tra gli obblighi derivanti dal sinallagma contrattuale e i doveri di natura extracontrattuali, derivanti dall’art. 2043 C.C. o da norme penali e afferma che: “Su questi ultimi in nessun caso può influire la cessazione del rapporto, perché essi non trovano la loro fonte nel sinallagma contrattuale, e quindi la violazione di tali doveri rileva sempre, anche se posta in essere dopo la cessazione del rapporto.
Mentre gli obblighi scaturenti dal contratto rimangono a carico del lavoratore per un suo obbligo di coerenza con la volontà di proseguire il rapporto, espressa con l’impugnazione del licenziamento, salvo i comportamenti necessitati allo scopo di reperire fonti di sostentamento alternativo alla retribuzione di fatto non più corrisposta, con una ricerca svolta dal lavoratore nell’ambito della propria professionalità e quindi anche, eventualmente, presso la concorrenza”.
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