La Corte di Cassazione su un licenziamento illegittimo
La Corte di Cassazione, con la allegata sentenza n. 10445/09, ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato illegittimamente e al quale era stata negata la riassunzione nel posto di lavoro in quanto non aveva provato il requisito occupazionale da considerarsi fatto costitutivo della domanda, gravando invece tale dimostrazione – secondo la Corte stessa – esclusivamente sul datore di lavoro.
Sul tema del riparto dell’onere probatorio, per quanto riguarda i presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia stata accertata l’invalidità, la Corte ha infatti precisato che: “fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 della legge n. 300/70, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro”.
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