Una nota ministeriale precisa che al lavoratore padre è riconosciuto il diritto a fruire dei congedi di cui all'art. 40, lett. c) del D.lgs n. 151/01, anche nel caso in cui la madre sia una casalinga.
E’ riconoscibile al lavoratore padre il diritto a fruire dei congedi di cui all’art. 40, lett. c), del D.lgs n. 151/01, anche nel caso in cui la madre sia una casalinga.
Il Ministero del lavoro, con la allegata lettera circolare n. 8494-09, perviene a precisare quanto sopra nella considerazione che la giurisprudenza amministrativa ritiene di ricomprendere nella fattispecie di “madre non lavoratrice dipendente” la lavoratrice casalinga.
Tale giurisprudenza fa altresì presente che alcuni settori dell’ordinamento considerano la casalinga appunto come una lavoratrice.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato che in numerosi ambiti la casalinga viene ritenuta una lavoratrice e tale interpretazione risulta aderente alla necessità di garantire al lavoratore la cura del neonato in tutte quelle ipotesi in cui l’altro genitore sia tenuto a svolgere attività lavorativa che lo distolgano dall’assolvimento di tale compito (Cassazione, Sez. III, sentenza n. 20324/09).
Secondo il Ministero del lavoro è riconoscibile al lavoratore padre il diritto a fruire dei congedi di cui all'art. 40 leet c) del Dlgs n. 151/01, anche nel caso in cui la madre sia una casalinga
E’ riconoscibile al lavoratore padre il diritto a fruire dei congedi di cui all’art. 40, lett. c), del D.lgs n. 151/01, anche nel caso in cui la madre sia una casalinga.
Il Ministero del lavoro, con la allegata lettera circolare n. 8494-09, perviene a precisare quanto sopra nella considerazione che la giurisprudenza amministrativa ritiene di ricomprendere nella fattispecie di “madre non lavoratrice dipendente” la lavoratrice casalinga.
Tale giurisprudenza fa altresì presente che alcuni settori dell’ordinamento considerano la casalinga appunto come una lavoratrice.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato che in numerosi ambiti la casalinga viene ritenuta una lavoratrice e tale interpretazione risulta aderente alla necessità di garantire al lavoratore la cura del neonato in tutte quelle ipotesi in cui l’altro genitore sia tenuto a svolgere attività lavorativa che lo distolgano dall’assolvimento di tale compito (Cassazione, Sez. III, sentenza n. 20324/09).
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