E' stata pubblicata sulla G.U. l'Ordinanza del Preseidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 di attuazione del DL n. 39/09 a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo che prevede misure in materia previdenziale e assistenziale
è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio scorso, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 di attuazione del D.L. n.39/2009 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, che prevede, tra le altre, le seguenti misure in materia previdenziale e assistenziale.
Art. 5
comma 1
In favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (Decreto 16 aprile scorso) l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normale di cui alla L. n. 247/2007, scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010 è prorogata di sei mesi, con riconoscimento della contribuzione figurativa.
comma 2
Ai lavoratori autonomi operanti nei comuni di cui sopra, che abbiano dovuto sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, per un periodo massimo di tre mesi, un’indennità pari a 800 euro mensili, erogata dall’Inps e non costituente reddito.
comma 3
Con riferimento a quanto anticipato dal D.L. 39/2009, l’ordinanza prevede che nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla L. n. 12/1979, con domicilio professionale presso i comuni di cui all’art. 1 dell’OdPCM n. 3754 del 9 aprile scorso, è concessa la sospensione di 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di protezione civile nella G.U. (11 maggio 2009), del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresi i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi.
Tale sospensione opererà, pertanto, sino al 10 luglio 2009.
comma 4
L’ordinanza prevede che nei confronti di tutti i soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni individuati dal DPCM 16 aprile 2009, nonché nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o da altro professionista di cui alla legge n. 12/1979, con domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi del detto DPCM, non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a far data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009.
Rimane comunque fermo l’obbligo di invio del modello UnificatoUrg.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti
nei comuni di cui al D.M. 16/4/2009 sospensione
contributi Inps e Inail dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009
imprese e lavoratori autonomi operanti anche in comuni diversi ma assistiti da professionisti con domicilio professionale nei comuni di cui al d.m. 16/4/2009 sospensione
contributi Inps e Inail periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009 dall’11 maggio al 10 luglio 2009
SANZIONI
imprese e lavoratori autonomi operanti anche in comuni diversi ma assistiti da professionisti con domicilio professionale nei comuni di cui al d.m. 16/4/2009 non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapp. di lavoro con scadenza dal 6 aprile al 30 giugno 2009
INDENNITà ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
lavoratori residenti nei comuni di cui al D.M. 16/4/2009 nel caso in cui l’indennità è scaduta o comunque in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010 proroga di sei mesi con contribuzione figurativa.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.