Non si applica la maxi sanzione per lavoro irregolare prevista dalla L. n. 248/06 ai contratti a termine protratti oltre la scadenza unizialmente fissata o successivamente prorogata: questo il chiarimento contenuto in una nota Welfare
Il Ministero del Lavoro ha chiarito, nella risposta ad un quesito posto dalla Dpl di Modena, che in caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre i termini stabiliti inizialmente, o comunque successivamente prorogati, dovrà applicarsi quanto previsto dall’art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 368/2001 e non anche la maxi sanzione relativa all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie.
Dovrà, pertanto, procedersi all’applicazione dalle maggiorazioni retributive per i giorni di prosecuzione del rapporto lavorativo oltre i termini (20% per i primi dieci giorni e 40% per ciascun giorno ulteriore). Decorsi i limiti fissati nel suddetto comma due, il contratto dovrà ritenersi a tempo indeterminato.
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