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Vengono apportate modifiche agli Allegati A e B del disegno di legge contenenti le direttive comunitarie da recepire. In particolare, viene soppressa dall`Allegato A ed inserita nell`Allegato B la seguente direttiva:
– 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione di rischi di alluvioni.
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Emendamento della Commissione Ambiente e a firma di parlamentari
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Viene sostituita la norma sugli oneri relativi a prestazioni e controlli di cui all`articolo 9, comma 2, della L. 11/05 sulla partecipazione dell`Italia al processo normativo dell`Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari e viene previsto, in particolare, un apposito comma aggiuntivo alla disposizione suddetta.
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Emendamento del Relatore
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In relazione alla norma sulla delega al Governo per l`adozione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell`aria ambiente e per un`aria più pulita, tra i principi e criteri direttivi, viene aggiunto il seguente:
– in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell`aria presente nella pianura padana, promuovere l`adozione di specifiche strategie di intervento nell`area interessata, anche attraverso un maggior coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.
Inoltre, per quanto riguarda il principio sull`introduzione di una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze in materia di qualità dell`aria viene specificato che, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, le relative linee guida siano definite dall` ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
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Emendamenti della Commissione Ambiente
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Vengono apportate modifiche alla norma sulla delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE e che apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 385/93 e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria
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Emendamento della Commissione Finanze
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Con riguardo alla disposizione sulla delega al Governo per l`attuazione delle direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui servizi nel mercato interno viene inserito un ulteriore principio e criterio direttivo:
– promuovere l`elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche.
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Emendamenti della Commissione Attività produttive
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Con una norma aggiuntiva viene attribuita un`apposita delega al Governo per l`attuazione della direttiva 2007/66/CE dell`11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il miglioramento dell`efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
In particolare, viene previsto che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a recepire la suddetta direttiva 2007/66/CE e che entro due anni dalla loro data di entrata in vigore possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative.
Ai fini dell`esercizio della delega, viene precisato che per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici) e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell`affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture.
Viene poi stabilito che i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali dettati dallo stesso disegno di legge, nonchè di principi e criteri direttivi specifici puntualmente individuati.
Tra questi ultimi si evidenziano i seguenti:
– recepire l`articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l`articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/ CEE, come modificati dalla direttiva 2007/ 66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare, e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia territoriale che per materia, è inderogabile e rilevabile d`ufficio prima di ogni altra questione;
2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa può essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l`esame della domanda cautelare;
3) il termine per l`impugnazione del provvedimento cautelare è di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall`eventuale notifica, se anteriore;
– dettare disposizioni razionalizzatrici dell`arbitrato, secondo i seguenti criteri:
1) incentivare l`accordo bonario;
2) prevedere l`arbitrato come ordinario rimedio alternative al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indicano sin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
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Emendamento del Governo
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Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.
DDL Disposizioni per lo sviluppo e l`internazionalizzazione delle imprese, nonche´ in materia di energia (DDL 1195/S) - DL 39/2009 recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (DDL 1534/S).
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Viene sostituita la norma sui distretti produttivi e reti di imprese con la previsione, altresì, di una nuova rubrica “Disposizioni per l`operatività delle reti di imprese””.
In particolare, vengono apportate modifiche all`articolo 3 del DL 5/09, convertito dalla L. 33/09, che detta disposizioni in materia di distretti produttivi e reti di imprese e viene di conseguenza abrogato l`articolo 6-bis del DL 112/08, convertito dalla L.133/08 che prevedeva, tra l`altro, un`apposita delega al Governo per la configurazione giuridica delle reti di impresa.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Vengono apportate modifiche alla norma sulla riforma degli interventi di deindustrializzazione e, in particolare, in relazione all`individuazione delle aree o dei distretti di crisi in cui realizzare interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione viene precisato che il Ministro dello Sviluppo economico darà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell`ambito dell`obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell`11 luglio 2006.
Inoltre, in relazione alle risorse di cui all`articolo 2, comma 554, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) da destinare agli interventi di cui sopra, viene fatto salvo quanto disposto dall`articolo 8 del DL 5/09, convertito dalla L. 33/09, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell` Economia e delle Finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell`articolo 2 della L. 244/07.
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Emendamenti del Relatore e a firma di parlamentari
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Viene introdotta un`apposita disposizione per l` attuazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti.
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Emendamento a firma di parlamentari
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In relazione alla disposizione sulle misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico, a seguito del parere contrario della Commissione Bilancio ai sensi dell`articolo 81 della Costituzione, è stata dichiara inammissibile la parte della norma ( così come inserita dalla Commissione Industria, in sede referente) la quale, nell`apportare modifiche all`articolo 35 del DL 112/08, convertito dalla L.133/08, prevedeva che ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento, dovesse essere indicata la classe energetica dell`edificio, secondo quanto definito dal decreto di cui all`art. 6, comma 9, del D.lgs 192/05 (recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell`edilizia).
Inoltre, in relazione alla stessa disposizione vengono inserite alcune modifiche.
In particolare, viene conferita apposita delega al Governo per l`adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, d`intesa con il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Conferenza Stato – Regioni, di uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche diretta a garantire, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l`utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l`utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura.
Inoltre, viene disposto che lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell`energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850, nonchè l`avvio e il monitoraggio con il Ministero dell` Ambiente dell`attuazione della strategia energetica nazionale di cui all`articolo 7 delDL 112/08, convertito dalla L.133/08, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di tre milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede per l`anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell`autorizzazione di spesa prevista dall`articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Infine, ai fini del miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull`intero territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, viene sostituito l`articolo 9-ter del DL 172/08, convertito dalla L.210/08 sul coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. In particolare viene stabilito che al fine di contribuire, tra l`altro, al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
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Dichiarazione di inammissibilità ed emendamenti del Governo
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Con una norma aggiuntiva viene disciplinato l`impulso alla realizzazione del mercato unico dell`energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori.
In particolare viene previsto che la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l`estero nella forma di “interconnector“ ai sensi del Regolamento n. 1228/2003, nonchè le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell`Italia.
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Emendamento del Governo
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Viene soppressa la norma con cui si apportavano modifiche alla delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca di cui alla L. 165/07.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Con riguardo alla disposizione sulla valorizzazione degli immobili militari e penitenziari viene precisato che il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei princìpi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/06, anche con particolare riferimento all`articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All`accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
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Emendamento del Relatore
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In relazione alla norma in materia di tutela giurisdizionale viene precisato che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell`amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termina superiore a 400 MW nonchè quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Per quanto riguarda la disposizione inserita dalla Commissione, in sede referente, che sostituisce la norma sull`azione collettiva risarcitoria di cui all`articolo 140-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del consumo), con riferimento agli aspetti procedurali dell`azione viene infine precisato che le medesime disposizioni si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (anzichè successivamente al 30 giugno come previsto nella formulazione precedente).
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene riformulata la norma inserita dalla Commissione, in sede referente, che disciplina le limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene previsto che al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori individuati dal decreto legge e di ridurre gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dei moduli abitativi nonchè delle connesse opere di urbanizzazione, i Sindaci dei Comuni interessati possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all`articolo 14, comma 1 del decreto (in cui si prevede l`assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale non inferiore a 2.000 milioni di euro e non superiore a 4.000 milioni di euro nell`ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la progra mmazione 2007-2013 a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese di cui dall`art.18 del DL185/2008, convertito dalla L.2/2009, nonchè un importo di 400 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, anch`esso previsto dall`art.18 del DL185 suddetto), di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale al fine di consentirne l`immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini viene prevista, altresì, la concessione di un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattzione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa.
La disciplina delle modalità e dei termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi suddetti è demandata ad apposite ordinanze del Dipartimento della Protezione.
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Emendamento del Relatore e subemendamento a firma di parlamentari
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In merito alla realizzazione urgente di abitazioni, viene previsto che il Governo è tenuto ad effettuare un`informativa annuale, da presentare alle Commissioni parlamentari competenti, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione postsismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Relativamente alla concessione di contributi, anche con le modalità di credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonchè di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili, viene previsto che, nel caso di immobili condominiali, i fondi necessari per riparare le parti comuni verranno assegnati direttamente all`amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell`ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene precisato che il saldo dei contributi, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del DL 28 maggio 2004, convertito dalla L. 186/2004, recante “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione””.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Vengono modificate le norme sulla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private nonchè e di immobili ad uso non abitativo, nonchè sugli indennizzi a favore delle imprese.
In particolare, si dispone la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d`imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del D.Lgs 504/92, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l`acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell`abitazione principale distrutta. Il contributo suddetto è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l`acquisto di un alloggio equivalente. L`equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell`autorità comunale, tenendo conto dell`adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l`intervento è da realizzare nell`ambito dello stesso Comune.
Viene, altresì, soppressa la previsione relativa al subentro dello Stato, su richiesta del soggetto debitore non moroso, nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, per un importo non superiore a quello previsto per la ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale
Con una norma aggiuntiva viene, inoltre, disposto che, ferma l`integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dall`articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna S.p.A., ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra. Viene precisato che il subentro avviene a valere sulle autorizzazioni di spesa indicate all`art.3, comma 6, del decreto-legge.
Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà deve presentare apposita domanda a Fintecna ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall`Agenzia del territorio.
Per l`attuazione delle disposizioni si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna S.p.A. ed il Ministero dell`economia e delle finanze prevista dal medesimo art.3, comma 3, del testo (in cui viene autorizzata una spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula della convenzione stessa).
Previsto, altresì, che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i Comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i Comuni possono acquistare da Fintecna S.p.A., ovvero dalla società controllata e da essa indicata, i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali.
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Emendamento del Governo
e subemendamento del Relatore
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Viene previsto che, in deroga agli articoli 1120 (innovazioni per il miglioramento, uso più comodo o magg ior rendimento delle cose comuni), 1121 (innovazioni gravose o voluttuarie) e 1136, quinto comma (con cui si dispone che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell`edificio), del Codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell`edificio.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Vengono modificate le norme sulla ricostruzione e funzionalità degli edifici pubblici.
In particolare, viene disposto che alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell`art.5, comma 4, della L.225/92, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.
Viene, altresì, precisato che la riprogrammazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della Regione Abruzzo deve avvenire d`intesa con il Commissari delegato o su proposta dello stesso.
Viene previsto, inoltre, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, i Comuni predispongono i piani di emergenza di cui al D.Lgs 112/98. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i Prefetti competenti per territorio.
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Emendamento del Governo
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Viene prevista la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all`art.10, del D.Lgs 275/93.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene previsto che per la regione Abruzzo l`accatastamento dei fabbricati che non risultano dichiarati al catasto e di quelli che hanno perso i requisiti di ruralità viene effettuato direttamente dagli Uffici provinciali dell`Agenzia del territorio competente, in surroga dei soggetti obbligati senza alcun diritto di rivalsa nei loro confronti.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene prorogato il termine per l`approvazione del Piano di Tutela delle Acque della regione Abruzzo al 30 giugno 2010.
Al riguardo viene disposto, altresì, le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del DL 208/2008, convertito dalla L.13/2009, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei Piani di Gestione di cui all`articolo 13 della Dir. 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva quadro sulle acque), escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo.
All`integrazione del programma delle misure con quelle previste nel Piano di Tutela provvederanno entro il 30 giugno 2010 i Comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene inserita una norma aggiuntiva che detta disposizioni in materia di scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione, nonchè misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e nella gestione delle risorse idriche.
In particolare, viene previsto che per garantire l`efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, il Ministro dell` Ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Tale programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dall`entrata in vigore della presente disposizione è istituita, presso il Ministero dell` Ambiente e della tutela del territorio e del mare e subentra nelle competenze già attribuite all`Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell`ambiente) e successivamente trasferite al Comitato per la vigilanza sull`uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è conseguentemente soppresso.
Al riguardo, viene, inoltre, disposto che la denominazione “Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche”” sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione “Comitato per la vigilanza sull`uso delle risorse idriche””, ovunque presente e che la stessa Commissione esprime il parere di cui all`articolo 23-bis, comma 4, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08 in materia di servizi pubblici locali e di rilevanza economica.
Viene disciplinata, altresì, la composizione della Commissione e viene previsto che sia composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell`Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell`equilibrio di genere.
Entro 30 giorni dall`entrata in vigore dell a presente disposizione, il Ministro dell` Ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina, con proprio decreto, cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell`organo alle prescrizioni dettate dalla presente disposizione.
Inoltre, sino all`entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Infine, viene precisato che il Programma di cui sopra è realizzato dalla Commissione con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell`ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della Regione Abruzzo. La stessa disposizione, tra l`altro, prevede che la Provincia de L`Aquila, ovvero l`Autorità d`ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell`articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 152/06, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l`ISPRA e le ASL competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell`efficacia depurativa dell`impianto.
Inoltre, vengono dettate misure per la realizzazione dell`intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell`impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune di L`Aquila inclusi gli aspetti concernenti la progettazione e l`affidamento del lavori.
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Emendamento del Relatore
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Vengono integrate le norme sulla concessione di garanzie per le piccole e medie imprese.
In particolare, viene previsto che con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, può essere stabilita l`istituzione, nell`ambito del Fondo di garanzia di cui all`art. 15 della L. 266/97, di un`apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi nonchè degli studi professionali, individuando quali percentuali di copertura: nel caso di garanzia diretta, fino all`80 per cento dell`ammontare di ciascun finanziamento; nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell`importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all`80 per cento dell`ammontare di ciascun finanziamento.
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Emendamento a firma di parlamentari
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Viene demandata al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, l`individuazione e la perimetrazione, nell`ambito dei territori rientranti nell`ambito di applicazione del decreto legge, di zone franche urbane ai sensi dell`art.1, commi da 340 a 343 della L.296/2006 (finanziaria 2007), sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico previsto dalle norme suddette.
Per il finanziamento delle zone franche urbane così individuate viene disposto, altresì, l`incremento del fondo di cui all`articolo 1, comma 340, sopra menzionato fino al limite annuale di 45 milioni di euro, per il 2009 che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse previste dall`art.14, comma 1 del decreto legge.
L`efficacia delle disposizioni viene subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
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Emendamento del Relatore
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Vengono modificate le norme relative agli interventi per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture ed infrastrutture prioritariamente nelle aree dell`Appennino centrale.
In particolare viene precisato che gli interventi per la riduzione del rischio sismico riguardano immobili, edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali fondamentali per le finalità di protezione civile, nonchè edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso.
Viene, altresì, specificato che la realizzazione delle verifiche speditive finalizzate alla realizzazione degli interventi suddetti è effettuata in collaborazione con gli Enti locali interessati ad eccezione degli immobili pubblici statali per i quali provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante i competenti provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nell`ambito delle risorse disponibili.
Viene previsto altresì che il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro 12 mesi (anzichè 6) dagli esiti delle verifiche determina l`inutilizzabilità dell`immobile e la segnalazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza, ove privati aperti al pubblico.
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Emendamento del Governo
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In relazione all`attuazione, disciplinata tramite apposite ordinanze del Presidente del Consiglio, di investimenti immobiliari, per il periodo 2009-2012, per le finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili ad uso abitativo o non abitativo (esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili), viene precisato che, anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento suddetti già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e dalle conseguenti domande risarcitorie, l`attuazione degli investimenti previsti dalla norma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate.
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Emendamento del Relatore
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Viene previsto che i Sindaci dei Comuni interessati, d`intesa con il presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato e sentito il presidente de lla Provincia nelle materie di sua competenza, predispongano piani di ricostruzione del centro storico delle città definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell`abitato, nonchè per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dal sisma.
Il piano è attuato a valere sulle risorse previste dall`art. 14, commi 1 e 5, relativi, rispettivamente, a risorse reperite nell`ambito della dotazione del Fondo FAS, programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese e sul Fondo infrastrutture (entrambi previsti dall`art.18 del DL 185/2008, convertito dalla L.2/2009), nonchè alla ridestinazione dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005, per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale.
è inoltre precisato che gli edifici civili privati, qualora rientrino nella categoria dei beni culturali ai sensi dell`art.10, comma 3, lettera a) del D.Lgs 42/2004 (cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante), ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d`intesa con il Sindaco, possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza del Presidente del Consiglio tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.
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Emendamento del Governo
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Relativamente alla norma sulla prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l`emergenza e la ricostruzione, viene previsto che i controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture siano estesi ai successivi subappalti e subcontratti.
Inoltre, per quanto riguarda l`efficacia dei suddetti controlli, oltre alla tracciabilità dei relativi flussi finanziari, viene prevista la costituzione, presso il Prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del decreto legge.
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Emendamenti a firma di parlamentari
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Il decreto legge, che scade il 27 giugno 2009, passa ora all’esame dell’Aula.
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