Il Ministero del lavoro risponde ad un quesito della Cisl in merito alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 7, della legge n. 104/92 secondo cui le disposizioni che disciplinano il riconoscimento dei permessi per assistenza ai disabili gravi "si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità"
Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 41/09, ha risposto ad un quesito della Cisl, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 7, della legge n. 104/92 secondo cui le disposizioni che disciplinano il riconoscimento dei permessi per assistenza ai disabili gravi “si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”.
L’individuazione, fra i possibili beneficiari dei suddetti permessi, degli “affidatari di persone handicappate in situazione di gravità” va interpretata – a parere del Dicastero – in via restrittiva, limitandole a quella categoria di soggetti che, fra l’altro, risulta destinataria anche di altri benefici previsti dal D.Lgs n. 151/01, cioè ai “genitori affidatari”.
Il Ministero ritiene in proposito che non sussistano indicazioni legislative o amministrative dirette ad ampliare l’ambito dei soggetti che possono fruire dei permessi per assistenza dei disabili gravi, ai sensi di quanto recita il citato art. 33 della legge n. 104, e conseguentemente esclude da tali benefici i “tutori o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità”.
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