Per gli interventi di riparazione dell’abitazione principale danneggiata, situata nei territori interessati dal sisma dello scorso 6 aprile 2009 (ai sensi dell’art.1, comma 2, del DL n.39/2009, cd. “Decreto Abruzzo”, convertito in legge a seguito della definitiva approvazione dalla Camera, ed in attesa di pubblicazione in G.U.), viene riconosciuto, per le persone fisiche, ivi comprese quelle esercenti attività d’impresa, ed in alternativa al contributo in denaro, un credito d’imposta, ai fini IRPEF, per la copertura integrale delle spese sostenute, da ripartire obbligatoriamente in 20 quote annuali costanti.
Inoltre, viene rivista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nel periodo tra il 6 aprile ed il 30 novembre 2009, originariamente prevista (Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 9 aprile 2009) sia per le persone fisiche residenti, sia per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale, o operativa, nei comuni situati all’interno della provincia de L’Aquila (in entrambi i casi anche in qualità di sostituti d’imposta).
Questi i principali contenuti delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n.3779 e n.3780, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 10 giugno 2009.
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1. Credito d’imposta per le spese relative ad interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma
2. Sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari
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1. Credito d’imposta per le spese relative ad interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma
L’Ordinanza n.3779/2009 prevede la concessione di un contributo a copertura delle spese effettuate per interventi di riparazione e ripristino dell’agibilità degli immobili che si trovano nei territori interessati dal sisma, come individuati dall’art.1, comma 2, del DL 39/2009
[1].
In particolare, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, il contributo copre integralmente le spese sostenute per tali interventi edilizi.
Per le altre tipologie di immobili (fabbricati a destinazione residenziale non costituenti abitazione principale, e fabbricati a destinazione non residenziale), il contributo è riconosciuto fino all’80% delle spese sostenute, nel limite massimo di 80.000 euro.
Per avere accesso al contributo, il contribuente deve presentare, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza n.3779/2009 sulla Gazzetta Ufficiale (in sostanza, entro il prossimo 9 settembre), una domanda al Sindaco del Comune dove è situato l’immobile su cui verranno eseguiti gli interventi, compilando l’apposito modello allegato all’Ordinanza n.3779/2009.
Alla domanda dovranno essere allegati il preventivo di spesa, l’indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione (a firma della ditta esecutrice dei lavori), e una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, che attesti l’entità del danno subito.
Sotto il profilo fiscale, l’art.3 dell’Ordinanza n.3779/2009 stabilisce che il
contributo[2], concesso a fondo perduto, per gli interventi di riparazione degli immobili (abitativi e non) danneggiati dal sisma,
può essere fruito anche con le
modalità del
credito d’
imposta.
A tal fine, il contribuente, nell’istanza al Sindaco del Comune del luogo in cui è situata l’unità immobiliare da riparare, deve indicare la modalità di erogazione scelta e se intende ottenere il finanziamento agevolato, previsto nell’ipotesi di interventi di riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
In particolare, l’art.3, comma 3, stabilisce le modalità applicative del credito d’imposta, disciplinandone l’utilizzo ai soli fini IRPEF.
Nello specifico, viene previsto che:
– con riferimento agli interventi di riparazione dell’abitazione principale:
– il credito d’imposta spetta per la copertura integrale delle spese sostenute;
– è utilizzabile, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
– viene ripartito obbligatoriamente in 20 quote costanti, relative all’anno in cui la spesa è stata sostenuta ed agli anni successivi,
– con riferimento agli interventi di riparazione di immobili diversi dall’abitazione principale, ovvero di immobili ad uso non abitativo:
– il credito d’imposta spetta fino alla copertura dell’80% delle spese sostenute e comunque di importo non superiore a 80.000 euro;
– è utilizzabile, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
– viene ripartito, a scelta del contribuente, in 5, ovvero in 10 quote annuali costanti;
– non può eccedere, in ciascuno degli anni, l’ammontare dell’imposta sul reddito dovuta.
Per le spese sostenute
[3] su entrambe le tipologie di immobili, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP (art.3, comma 4).
Con riferimento alle modalità applicative dell’agevolazione, viene stabilito che:
– il beneficio spetta a condizione che il pagamento delle spese sia effettuato mediante bonifico bancario o postale e che le stesse siano documentate da fattura. Solo per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009, di importo complessivo inferiore a 25.000 euro, i pagamenti possono essere effettuati mediante altri mezzi di pagamento tracciabili (ad esempio, con assegno bancario) – art.3, comma 2;
– il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi – art.3, comma 4.
Ai sensi dell’art.3, comma 1, il citato credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’imposizione diretta, per le medesime spese (ad esempio, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero degli edifici residenziali – art.2, comma 15, legge 203/2009).
Occorre sottolineare che l’Ordinanza in esame non fornisce alcuna indicazione in merito alla possibilità, per i soggetti IRES (società di capitali), di poter scegliere l’erogazione del contributo nella forma del credito d’imposta e quali siano le eventuali modalità operative dello stesso.
Si evidenzia, inoltre, che, unicamente per le spese relative ad interventi di riparazione dell’abitazione principale, gli interessati possono ottenere un finanziamento agevolato di durata ventennale, di importo non superiore al costo stimato per l’intervento e, comunque, entro il limite massimo di 80.000 euro (art.3, comma 5).
In tale ipotesi, viene previsto che il credito d’imposta:
– è commisurato all’importo ottenuto sommando al capitale preso a prestito gli interessi dovuti e, per ciascuna scadenza, è pari all’importo corrispondente alla rata di mutuo – art.3, commi 5 e 8.
Per le spese che superano l’importo del finanziamento, resta ferma, in ogni caso, la possibilità, per il contribuente, di ottenere l’agevolazione sottoforma di contributo;
– il medesimo credito può essere riconosciuto anche precedentemente all’effettuazione della spesa, anche mediante l’intervento dei sostituti d’imposta – art.3, comma 8;
– viene revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato – art.3, comma 8.
In ogni caso, nell’ipotesi di acceso al finanziamento agevolato, le modalità di fruizione del credito di imposta saranno stabilite con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (art.3, commi 1 e 8).
Resta da chiarire se, trattandosi di un credito d’imposta (e non di una detrazione), la parte di credito, che non trovi capienza ai fini delle imposte sui redditi annualmente dovute, possa essere chiesta a rimborso.
Infine, l’art.6 dell’Ordinanza n.3779/2009 prevede che tutti gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti, nonché gli atti ad essi conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto, ad esclusione dell’IVA, che resta, comunque, dovuta. Inoltre, gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell’80%.
2. Sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari
Gli artt.1 e 2 dell’Ordinanza n.3780/2009 modificano le disposizioni relative alla sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari, originariamente previste dall’art.1 del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 9 aprile 2009
[4].
In particolare, l’art.1 dell’Ordinanza n.3780/2009 conferma:
– la sospensione,dal 6 aprile al 30 novembre 2009,dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari che scadono in tale intervallo temporale (senza rimborso di quanto già versato) unicamente nei confronti di:
– persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei Comuni individuati dall’art.1, comma 2, del DL n.39/2009 – art.1, comma 1;
– soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi il domicilio fiscale, o la sede operativa nei Comuni colpiti dal sisma, ai sensi dell’art.1, comma 2, del DL n.39/2009 – art.1, comma 2;
– la
possibilità che i
sostituti di imposta (indipendentemente dal loro domicilio fiscale), a
richiesta dei contribuenti (che avevano, alla data del 6 aprile 2009, il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni individuati ai sensi del medesimo “Decreto Abruzzo”),
non effettuino le
ritenute fiscali alla fonte(ad esempio, le ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilato, le addizionali IRPEF comunali, provinciali e regionali, l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività, i conguagli relativi alle imposte sui redditi
[5]) –
art.1, comma 3.
In ogni caso, viene stabilito che le ritenute già operate dai sostituti non aventi il domicilio fiscale nei Comuni individuati dal DL n.39/2009 devono, comunque, essere versate (art.1, comma 3).
In sostanza, tali benefici sono stati confermati unicamente per i soggetti, persone fisiche e non, aventi il domicilio fiscale, o la sede operativa, nei comuni effettivamente interessati dagli eventi sismici, come indicati dal DL n.39/2009 (cfr. anche il Decreto del Commissario Delegato 16 aprile 2009, n.3).
Al contrario (superando quanto disposto dal Decreto 9 aprile 2009), per quanto riguarda i contribuenti (anche in qualità di sostituti d’imposta) che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un Comune diverso da quelli individuati dal citato DL n.39/2009, l’art.2 dell’Ordinanza n.3780/2009 stabilisce:
– la cessazione al 30 giugno 2009 della sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari – art.2, comma 1.
Pertanto, per tutti gli altri soggetti, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune, situato all’interno della provincia de L’Aquila, diverso da quelli individuati dal citato Decreto del Commissario Delegato n.3/2009, la sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari cesserà il prossimo 30 giugno 2009;
– l’obbligo di eseguire i versamenti non effettuati durante il periodo di sospensione entro il 16 luglio 2009 – art.2, comma 1.
In particolare, i sostituti d’imposta che, su richiesta del contribuente
[6], non abbiano operato le ritenute fiscali durante il citato periodo di sospensione, sono tenuti al versamento di quanto non corrisposto
[7], prelevando dalle retribuzioni cinque rate mensili di pari importo, a partire dal mese di luglio 2009 (art.2, comma 2);
– l’obbligo di eseguire gli adempimenti, i cui termini sono scaduti nel suddetto periodo di sospensione, entro il 30 settembre 2009 – art.2, comma 1;
– la non applicazione di sanzioni ed interessi nell’ipotesi in cui tali soggetti eseguano gli adempimenti ed i versamenti entro i nuovi termini, come sopra richiamati – art.2, comma 3.
Inoltre, in relazione alle sole persone fisiche, l’art.3 dell’Ordinanza n.3780/2009 prevede:
– per i soggetti aventi il domicilio fiscale nei Comuni individuati dal DL n.39/2009, la possibilità di presentazione della dichiarazione dei redditi, ad un CAF o ad un professionista abilitato, entro il 26 ottobre 2009;
– per i soggetti aventi il domicilio fiscale in un Comune diverso da quelli individuati dal DL n.39/2009, la possibilità di presentazione della dichiarazione dei redditi,ad un CAF o ad un professionista abilitato, entro il 30 giugno 2009.
In merito, si evidenzia che, nel medesimo articolo, viene stabilito che, indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio, ai sensi dell’art.19 del DM n.164/1999, entro il mese di dicembre 2009.
Infine, l’art.5 dell’Ordinanza n.3780/2009
prevede, per le sole persone fisiche (anche in qualità di sostituti d’imposta), l’esclusione dall’obbligo di presentazione delle garanzie fideiussorie (ove queste non siano state già presentate) ai fini dei rimborsi Iva[8], relativi all’anno 2008 ed ai primi tre trimestri del 2009, nel limite massimo di 516.456,90 euro.
In merito, viene, altresì, precisato che, durante il periodo di vigenza della sospensione della riscossione, nella fase di erogazione dei rimborsi, gli Uffici non procederanno alla proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed eventuali debiti iscritto a ruolo (in deroga all’art.28-ter del D.P.R. 602/1973).
Per completezza, si riportano 2 schemi di sintesi che riassumono i nuovi termini relativi ai versamenti ed agli adempimenti tributari, alle ulteriori disposizioni in favore dei soggetti interessati dal sisma, nonché alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
schema di sintesi n.1
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Adempimenti e Pagamenti
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Periodo di Sospensione
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Ambito territoriale
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Riferimento normativo
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Sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, che scadono tra il 6 aprile ed il 30 novembre 2009 (senza rimborso di quanto già versato) nei confronti di:
– persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei Comuni individuati dal DL 39/2009;
– soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale, o la sede operativa, nei Comuni individuati dal DL 39/2009
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Dal 6 aprile al 30 novembre 2009
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Comuni di cui al Decreto del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e successivi aggiornamenti
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art.1,commi 1-2, OPCM n.3780 del 6 giugno 2009
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Sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, che scadono tra il 6 aprile ed il 30 novembre 2009 (senza rimborso di quanto già versato) nei confronti di tutti i soggetti, aventi il domicilio fiscale, o la sede operativa, in un Comune diverso da quelli individuati dal DL 39/2009
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Dal 6 aprile al 30 giugno 2009 [9]
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Comuni diversi da quelli di cui al Decreto del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e successivi aggiornamenti
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art.2,comma 1, OPCM n.3780 del 6 giugno 2009
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Non effettuazione da parte dei sostituti di imposta, (indipendentemente dal loro domicilio fiscale), a richiesta dei contribuenti (con domicilio fiscale o sede operativa, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni individuati dal DL 39/2009), delle ritenute alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo comma, e 29 del D.P.R. 600/1973, dell’art.50, comma 4, del D.Lgs. 446/1997, dell’art.1, comma 5, del D.Lgs.360/1998, dell’art.5 del DL.185/2008, dell’art.19 del D.M. 164/1999 (le ritenute già operate devono comunque essere versate)
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Dal 6 aprile al 30 novembre 2009
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Comuni di cui al Decreto del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e successivi aggiornamenti
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art.1, comma 3, OPCM n.3780 del 6 giugno 2009
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Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile Irpef/Ires e Ici dei redditi derivanti da fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (inagibilità totale o parziale)
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Fino alla ricostruzione/ristrutturazione dei fabbricati stessi
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art. 4, comma 5, OPCM n. 3757 del 21 aprile 2009
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Non computabilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici, o da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori anche non residenti nei predetti comuni
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Erogati entro il 6 ottobre 2009
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Comuni di cui al Decreto del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e successivi aggiornamenti
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art. 8, comma 1, lett. d, DL 39/2009 e art.5, comma 5, O.P.C.M. n. 3763 del 6 maggio 2009
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Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione
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Comuni di cui al Decreto del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e successivi aggiornamenti
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art. 6, comma 1, lett. c, DL 39/2009
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schema di sintesi n.2
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Presentazione della dichiarazione dei redditi
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Termine
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Ambito territoriale
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Riferimento normativo
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Proroga dei termini per le persone fisiche che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei Comuni individuati dal DL 39/2009
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Fino al 26 ottobre 2009
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Comuni di cui al Decreto del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e successivi aggiornamenti
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art.3 OPCM n.3780 del 6 giugno 2009
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Proroga dei termini per le persone fisiche che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale in un Comune diverso da quelli individuati dal DL 39/2009
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Fino al 30 giugno 2009
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Comuni diversi da quelli di cui al Decreto del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e successivi aggiornamenti
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art.3 OPCM n.3780 del 6 giugno 2009
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[1] In particolare, tali territori sono stati individuati dal Decreto del Commissario Delegato 16 aprile 2009, n.3, richiamato nello stesso art.1 del DL 39/2009.
[2] L’art.4 della medesima Ordinanza n.3779/2009 stabilisce che tale contributo non concorre alla formazione del reddito, né alla determinazione della base imponibile IRAP.
[3] L’art.1,comma 6, dell’Ordinanza n.3779/2009 stabilisce che le spese sostenute per gli interventi di riparazione degli immobili comprendono anche l’IVA.
[4] In particolare, l’art.1, commi 1-3, del Decreto 9 aprile 2009 aveva stabilito la sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari, fino al 30 novembre 2009, per i contribuenti persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche i quali, alla data del 6 aprile 2009, avevano, rispettivamente, la residenza o la propria sede legale, o operativa, nel territorio della provincia de L’Aquila.
[5] Cfr. gli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo comma, e 29 del D.P.R. 600/1973, l’art.50, comma 4, del D.Lgs. 446/1997, l’art.1, comma 5, del D.Lgs.360/1998, l’art.5 del DL.185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009 e l’art.19 del D.M. 164/1999.
[6] Ai sensi dell’art.1, comma 3, del citato decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 9 aprile 2009.
[7] Con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
[8] D.P.R. 26-10-1972 n. 633
Art.38-bis. Esecuzione dei rimborsi.
I rimborsi previsti nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all’esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell’articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.[…].
(omissis).
[9] Tali soggetti devono eseguire gli adempimenti (i cui termini scadono nel periodo di sospensione), entro il 30 settembre 2009, ed i versamenti (non effettuati durante il predetto periodo) entro il 16 luglio 2009. In merito, si ricorda che, nell’ipotesi in cui tali versamenti debbano essere effettuati da sostituti d’imposta, questi devono prelevare dalle retribuzioni cinque rate mensili di pari importo, a partire dal mese di luglio 2009, ed effettuare eventuali conguagli entro il mese di dicembre 2009.
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1074-Ordinanza Ministeriale del 06-06-2009 n.3780.pdfApri
1074-Ordinanza Ministeriale del 06-06-2009 n.3779 .pdfApri