Dopo un lungo e laborioso iter parlamentare, è stato definitivamente approvato il 26 maggio 2009 il disegno di legge recante “disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile (Atto S/1082; C/1441-bis).
Il provvedimento, che apporta numerose modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo (vedi news Ance del 28 maggio 2009, n. 636), interviene anche in materia ambientale.
In particolare, l`articolo 12 del disegno di legge prevede il differimento fino al 30 giugno 2010 del termine per l`emanazione delle disposizioni correttive ed integrative in materia ambientale, di cui alla legge 308/2004.
La norma stabilisce, inoltre, che i decreti legislativi di revisione della normativa ambientale devono meglio precisare quali sono le caratteristiche ambientali ai fini dell`utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l`accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
Tale disposizione si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate all`articolo 186 del Codice dell`ambiente dal decreto legge 208/2008, il quale ha introdotto espressamente la possibilità di riutilizzare le terre e rocce da scavo anche per interventi di miglioramento ambientale e di siti non degradati, senza specificare però quali caratteristiche ambientali debbano essere rispettate.