l’Inps fornisce una sintesi degli aspetti normativi e giurisprudenziali in materia di indennità di malattia e integrazioni salariali.
Con la circolare n. 82/09, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito una sintesi degli aspetti normativi e giurisprudenziali in materia di indennità di malattia e integrazioni salariali.
In particolare, l’Istituto ha evidenziato che, relativamente alla Cassa integrazioni guadagni straordinaria, l’art. 3 della L. n. 464/72 prevede che questa sostituisca in caso di malattia l’indennità giornaliera a carico dell’Ente assicurativo.
Analoga previsione deve estendersi anche in caso di Cassa integrazione guadagni ordinaria, in quanto la sospensione a zero ore produce gli stessi effetti, a prescindere dalla misura integrativa che l’ha determinata.
Il lavoratore, pertanto, ha diritto alla integrazione salariale, poiché è totalmente sospesa l’attività lavorativa; in tale caso, il medesimo lavoratore è esonerato dalla comunicazione di inizio malattia al datore di lavoro e quindi dall’inviare il relativo certificato medico.
Anche con riferimento alle situazioni legate all’insorgenza dello stato di malattia in un periodo antecedente alla sospensione, per CIGO o per CIGS, la disciplina trova analoga soluzione. Infatti, se viene sospesa l’attività dell’intera unità produttiva, coinvolgendo tutti i lavoratori, anche il lavoratore malato deve essere interessato dalla Cassa integrazione dall’inizio della stessa.
Diversamente, in caso di sospensione che coinvolga parte del personale in forza all’ufficio, reparto o squadra del lavoratore malato, il lavoratore può continuare a percepire la relativa indennità di malattia.
Gli ultimi chiarimenti della nota in oggetto riguardano i lavoratori ad orario ridotto, per i quali, in caso di Cigo e di Cigs, prevale l’indennità di malattia.
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