l'Inps fornisce ulteriori precisazioni in merito ai criteri di fruibilità della CIGO e della CIGS per crisi produttive.
Sulla scorta della precedente circolare n. 58/09, in cui erano stati definiti i criteri per il calcolo dei periodi di concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria, e della circolare del Ministero del lavoro n. 5251/09, in cui è stato attualizzato il concetto di evento “improvviso ed imprevisto” ai fini della concessione della Cigs, l’Inps, con l’allegato messaggio n. 13406/09, ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai criteri di fruibilità della CIGO e della CIGS per crisi produttive.
In particolare, l’Istituto previdenziale ha evidenziato che un’azienda che versi in una situazione di crisi riconducibile ad uno dei criteri richiamati nella menzionata circolare ministeriale, ossia riduzione delle commesse, perdita di quote di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito, può accedere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità alla fruizione della Cassa Integrazione guadagni ordinaria, a patto che quest’ultima sia stata utilizzata nel limite massimo di 52 settimane.
Il Ministero del Lavoro, si legge nella nota, potrà disporre l’erogazione a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’Inps.
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