Sono integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP (art.5 D.Lgs. n.446/1997) le spese per il personale sostenute dall’impresa che si riferiscono a corsi di aggiornamento professionale, servizi di mensa e trasporto collettivo dei dipendenti, nonchè all’acquisto di tute e scarpe da lavoro.
Con riferimento all’effettuazione di trasferte da parte dei dipendenti o dei collaboratori, sono altresì, deducibili le somme erogate a terzi dal datore di lavoro per il viaggio, il vitto e l’alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese di vitto, alloggio e viaggio anticipate dai lavoratori stessi.
Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare n.27/E del 26 maggio 2009, con la quale l’Agenzia delle Entrate si è espressa, rispondendo a quesiti posti dalle associazioni di categoria, a proposito delle modifiche alla determinazione della base imponibile IRAP, introdotte dall’art.1, commi 50-51, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008), ed in vigore dal periodo d’imposta 2008.
In particolare, i citati chiarimenti si erano resi necessari anche a seguito dell’abrogazione, da parte della legge Finanziaria 2008, del comma 2 dell’art.11 del D.Lgs. 446/1997, che prevedeva, tra l’altro, la deducibilità, ai fini IRAP, delle somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità, o a categorie, di dipendenti e di collaboratori, compresi gli importi erogati ai medesimi soggetti a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative.
In merito, la citata C.M. n.27/E/2009, precisando che l’abolizione di quest’ultima disposizione è stata effettuata al solo fine di semplificare il testo normativo, senza escludere la deducibilità di tali costi, chiarisce che, anche a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell’IRAP dalla legge 244/2007:
- le spese sostenute dall’impresa per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa continuano ad essere deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all’attività d’impresa, e non assumono natura retributiva per il lavoratore (come, ad esempio, le spese di mensa e trasporto collettivo, e le somme erogate a terzi o rimborsate dal datore di lavoro, riferite alle spese di viaggio, vitto e alloggio per i propri dipendenti in trasferta);
- restano indeducibili le somme erogate al dipendente a titolo di indennità, e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda (come, ad esempio, le indennità di trasferta, le indennità di mancato preavviso, le indennità per rischio, i premi aziendali).
1190-Circolare n.27-E del 26 maggio 2009.pdfApri